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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.03.2008 52.2007.432

13 marzo 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,384 parole·~12 min·3

Riassunto

Revoca d'ammonimento, di tipo differenziato (10 mesi, 4 per le categorie professionali), a carico di un autista che ha guidato in stato di ebrietà trascorsi 7 anni da una precedente revoca per identico reato

Testo integrale

Incarto n. 52.2007.432  

Lugano 13 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 dicembre 2007 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 28 novembre 2007 (n. 6173) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 ottobre 2007 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 10 mesi, rispettivamente 4 mesi per le categorie professionali;

vista la risposta 8 gennaio 2008 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è nato il __________ ha conseguito la licenza di condurre nel gennaio del 1991. Autista di professione, negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:

14 maggio 1992:      revoca LAC di un mese e mezzo a causa di un incidente;

12 marzo 1993:       ammonimento per aver urtato un pedone durante una manovra;

5 gennaio 1996:       ammonimento per inosservanza della precedenza;

9 agosto 2000:        revoca di 5 mesi (2 mesi per le categorie professionali) per aver circolato in stato di ebrietà (2.03 - 2.30 g/kg);

28 giugno 2001:       revoca di 6 mesi a seguito di un eccesso di velocità.

                                  B.   Il 6 giugno 2007, verso le ore 17.20, RI 1 è uscito dal posteggio di un negozio di __________ alla guida della propria autovettura. Immettendosi nel flusso della circolazione ha urtato di striscio un'altra vettura e dopo una discussione con la conducente di quest'ultima si è allontanato dal luogo del sinistro. Rintracciato dalla polizia e sottoposto all'esame dell'alcolemia, è risultato positivo nella misura di 2.04 - 2.66 g/kg, per cui gli è stata sequestrata la licenza di condurre ed è stato denunciato al Ministero pubblico per infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine e inosservanza dei doveri in caso di infortunio.

Sospettando una dedizione al bere, il 26 luglio 2007 la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente a tempo indeterminato in via preventiva e cautelativa, ordinandogli nel contempo di sottoporsi ad una perizia presso __________ __________ e ad una valutazione medico-internistica specialistica. Tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con giudizio 28 agosto 2007.

                                  C.   Preso atto delle conclusioni favorevoli emergenti dal rapporto peritale 4 ottobre 2007 stilato dallo specialista __________, la Sezione della circolazione ha rinunciato all'adozione di una misura di sicurezza. Il 16 ottobre 2007 l'autorità cantonale ha nondimeno inflitto a RI 1 una revoca di ammonimento di 10 mesi, rispettivamente di 4 mesi per le categorie professionali, a contare dal 6 giugno 2007, autorizzandolo comunque a guidare durante questo periodo i veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata presa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. b e 16c cpv. 2 lett. a, con l'avvertenza che un'eventuale riammissione anticipata alla guida giusta l'art. 17 cpv. 2 LCStr sarebbe stata esaminata unicamente previa partecipazione ad un corso di educazione stradale e che l'autorizzazione alla guida una volta riottenuta la patente sarebbe stata subordinata alla presentazione, ogni tre mesi e per la durata di un anno, di un certificato medico internistico attestante la totale astinenza ed affrancazione dall'abuso di bevande alcoliche in esito all'esperimento di regolari esami clinici e paraclinici.

                                  D.   Il 24 ottobre 2007 RI 1 ha impugnato la suddetta risoluzione davanti al Consiglio di Stato, ottenendo immediatamente la restituzione della patente grazie all'effetto sospensivo esercitato dall'inoltro del ricorso.

                                  E.   Con giudizio 28 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.

                                         Preso atto dei gravi reati commessi, della colpa imputabile all'insorgente e dei suoi precedenti, l'autorità di ricorso di prime cure ha reputato in sostanza che la durata della sanzione disposta dalla Sezione della circolazione fosse adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità. Anche le condizioni fissate per il mantenimento della patente una volta scontata la revoca di ammonimento sono state considerate legittime, tenuto conto in particolare delle conclusioni contenute nel referto del perito __________.

                                  F.   Contro il predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la revoca irrogatagli venga ridotta a sei mesi e che la clausola relativa al mantenimento della licenza (controlli medici) venga stralciata.

Il ricorrente ripropone in sostanza le argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, ribadendo in pratica che la misura inflittagli limitatamente alle categorie non professionali (dieci mesi) si avvera sproporzionata ed eccessivamente rigorosa, tenuto conto in particolare del tempo trascorso dal precedente reato di guida in stato di ebrietà. A suo parere, anche l'obbligo di sottoporsi a controlli per la durata di un anno sarebbe esageratamente punitivo e non sostenuto da sufficienti motivazioni stante la mancanza di elementi comprovanti una dipendenza dall'alcol.

                                  G.   Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, riconfermandosi nel giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l’entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un’infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni della circolazione stradale (cpv. 1).

                                         Dato che l’infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 6 giugno 2007, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che sono trascorsi oltre 5 anni dalla scadenza dell'ultima revoca inflitta al ricorrente e che i suoi precedenti incidono quindi sulla commisurazione della presente sanzione unicamente nella misura prevista dall'art. 16 cpv. 3 LCStr. Come ricordato in narrativa, le valutazioni del perito __________ hanno infatti indotto la Sezione della circolazione ad applicare una revoca di ammonimento differenziata, provvedimento sul quale il Tribunale cantonale amministrativo si chinerà con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm). In questa materia, i limiti posti dall’art. 61 PAmm in relazione al controllo dell’apprez-zamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell’art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n. 80 e rinvii).

                                   3.   Il ricorrente non contesta le infrazioni addebitategli, nelle quali non è stata annoverata l'inosservanza dei doveri in caso di infortunio ritenuta dalla polizia ai fini della denuncia al Ministero pubblico. Censura unicamente dal profilo della proporzionalità la misura amministrativa inflittagli in conseguenza del concorso di reati di cui si è reso protagonista il 6 giugno 2007.

                                         3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr), ma in casi di rigore è possibile stabilire durate di revoca differenti per determinate categorie o sottocategorie contemplate dalla licenza del conducente interessato dal provvedimento (cfr. art. 33 cpv. 5 OAC); è la cosiddetta revoca differenziata, grazie alla quale coloro che guidano veicoli a motore per lavoro (autisti, taxisti, ecc.) possono beneficiare di una riduzione della durata della misura amministrativa per le categorie professionali a condizione di non aver precedenti e di non aver commesso l'infrazione implicante la revoca al volante del mezzo utilizzato per guadagnarsi da vivere.

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo in stato di ebrietà qualificata (art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

                                         3.2. Legge, dottrina e giurisprudenza considerano la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di recidiva. Di norma, si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore e, in caso di recidiva specifica, il tempo trascorso dalla scadenza della precedente misura disposta per il medesimo delitto (cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, n. 2457 ss. in particolare n. 2461).

3.3. In concreto, dagli atti risulta che nel 2000 RI 1 ha guidato in grave stato di ebrietà (tasso di alcolemia superiore al 2%o). Scontata per l'accaduto un revoca di cinque mesi giunta a scadenza il 13 dicembre 2000 e limitata a due mesi per le categorie professionali, il 5 giugno 2001 - ovvero a distanza di neppure un anno e mezzo dalla restituzione della patente - il ricorrente ha circolato a velocità eccessiva, subendo una revoca obbligatoria di sei mesi in applicazione dell'allora vigente art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr. Il 6 giugno 2007 è stato di nuovo colto ebbro al volante (2.04 - 2.66 g/kg), dando luogo all'esperimento delle verifiche ed all'adozione delle misure punitive evocate in narrativa. Il fatto di aver nuovamente guidato in stato di ebrietà a distanza di oltre 5 anni da un precedente, identico delitto fa sì che non gli possano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di recidiva specifica previste sia dal vecchio che dal nuovo diritto. Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, la misura di ammonimento dovrà essere in ogni modo di almeno 3 mesi.

Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va inflitta all'insorgente, occorre tuttavia tener presente l'alto tasso alcolemico riscontrato al momento del sinistro, di gran lunga superiore alla soglia della cosiddetta "concentrazione qualificata" sancita dalla legge. In questo stato, RI 1 ha provocato un incidente della circolazione, che per quanto banale possa apparire configura una messa in pericolo concreta della sicurezza del traffico. Come se non bastasse, tali eventi si sono verificati a distanza di 7 anni e mezzo dalla scadenza di un provvedimento inflittogli per identico delitto (guida in stato di ebrietà) e di poco più di 5 anni dall'ultima restituzione di patente, revocatagli per un importante eccesso di velocità.

                                         Se ne deve concludere che tenuto conto delle gravi infrazioni cumulativamente commesse dal ricorrente e della consistente colpa che gli è imputabile, della recidiva specifica di cui si è macchiato e dei suoi precedenti in genere, la revoca di ammonimento di complessivi 10 mesi disposta dalla Sezione della circolazione risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa in Svizzera (cfr., a quest'ultimo riguardo, Schaffhauser, op. cit., n. 2461). La controversa misura va dunque tutelata, tanto più che il ricorrente ha nuovamente beneficiato di una revoca differenziata (4 mesi per le categorie professionali) e il diritto attualmente in essere gli permette di essere riammesso alla guida, trascorsi due terzi della revoca prescritta, alle condizioni fissate dall'autorità cantonale, che l'insorgente pare aver già adempiuto (vedi art. 17 cpv. 2 LCStr e dispositivo 1.5 risoluzione 16 ottobre 2007 UGC, nonché doc. C presentato davanti al Consiglio di Stato, attestante la partecipazione al corso educativo "Convivere sulla strada"). Resta peraltro inteso che nel determinare il periodo esatto ancora da scontare bisognerà computare la revoca subita dal 6 giugno al 29 ottobre 2007.

                                   4.   Il ricorrente avversa pure le condizioni che gli sono state fissate per il mantenimento della patente una volta espiata la revoca di ammonimento.

4.1. Le licenze hanno una durata illimitata e valgono per tutta la Svizzera. Per motivi particolari, esse possono essere limitate nella durata o nella validità o essere vincolate a condizioni speciali (vedi DTF 131 II 248 consid. 6, che istituisce in via giurisprudenziale i principi sanciti dall'or abrogato art. 10 cpv. 3 vLCStr), segnatamente all'esperimento di visite e/o esami medici (art. 11b cpv. 1 lett. a OAC).

4.2. Secondo la perizia __________, RI 1 è idoneo alla guida, ma presenta un quadro potorio problematico di tipo caratteriale. Preso atto di tali conclusioni, la Sezione della circolazione ha stabilito che per mantenere la patente dopo l'esecuzione integrale della revoca il ricorrente dovrà presentare, ogni tre mesi e per la durata di un anno, un certificato medico internistico attestante la totale astinenza ed affrancazione dall'abuso di bevande alcoliche in esito all'esperimento di regolari esami clinici e paraclinici.

Alla luce dell'affidabile avviso del perito, questo tribunale, al pari dell'autorità di ricorso di prime cure, ritiene che le misure complementari adottate dalla Sezione della circolazione non prestino il fianco a critiche. Esse si avverano mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per verificare e garantire che l'insorgente sia stabilmente in possesso delle attitudini fisiche e psichiche esatte dalla legge per condurre con sicurezza un veicolo a motore nel traffico quotidiano.

                                   5.   Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 16, 16c, 17, 31, 55 LCStr; 2, 3 ONC; 33 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 61 e 70 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

                                      4.   Intimazione a:

    patr. dall'     .  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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