Incarto n. 52.2007.410 52.2007.414
Lugano 31 gennaio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 26 novembre 2007 di
a. b.
RI 1 patrocinata da: PA 1 , , patr.,
contro
la decisione 6 novembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 5660) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata da RI 1 avverso la licenza edilizia 26 giugno 2007 rilasciata dal municipio di __________ a CO 1 per la costruzione di un complesso residenziale in località __________ (part. 1503 e 1504);
viste le risposte:
- 5 dicembre 2007 del Consiglio di Stato;
- 21 dicembre 2007 del municipio di __________;
- 14 gennaio 2008 di __________;
al ricorso di __________ (a)
- 5 dicembre 2007 del Consiglio di Stato;
- 17 dicembre 2007 di __________;
- 27 dicembre 2007 del municipio di __________;
al ricorso di __________ (b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 2 febbraio 2007 l'__________. __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un complesso residenziale di 21 appartamenti in località __________ a __________, su due terreni parzialmente pianeggianti (part. 1503 e 1504). Il complesso è costituito da tre edifici identici (A, B e C), che verrebbero collegati da un corpo interrato ad un ulteriore immobile (D), di diversa fattura, inserito nel pendio del terreno più a sud (part. 1503). Alla domanda di costruzione era abbinata la richiesta di dissodare con vincolo di rimboschimento compensativo una porzione di 70 mq del boschetto che ricopre il terreno più a nord (part. 1504) al fine di rispettare la distanza minima di 10 m dal bosco prescritta dall'art. 6 LCFo.
Alla domanda si è fra gli altri opposta __________, proprietaria di una casa d'abitazione (part. 361) situata immediatamente a monte dell'edificio B, la quale ha contestato il progetto dal profilo dell'indice di occupazione (i.o.) e della distanza dal bosco.
Previo avviso favorevole del Dipartimento del territorio, che ha accolto anche la domanda di dissodamento, il 26 giugno 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni.
B. Con giudizio 6 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dalla vicina __________ contro la predetta licenza, che ha confermato limitatamente agli stabili A, C e D ed annullato in quanto riferita allo stabile B.
Dopo aver riconosciuto la qualifica di costruzione accessoria al corpo di collegamento tra gli edifici C e D, adibito a piscina e wellness, il Governo ha respinto le censure riferite all'i.o., ritenendo che potesse beneficiare del supplemento di indice (20%) previsto dall'art. 15 NAPR per questo genere di opere.
Il Consiglio di Stato ha invece annullato il permesso di dissodamento, ritenendo che non fossero date le condizioni per autorizzarlo.
C. Contro il predetto giudizio si aggravano davanti a questo tribunale tanto la vicina opponente, quanto il beneficiario della licenza.
a. __________ contesta in sostanza che il corpo ad uso piscina e wellness possa essere considerato una costruzione accessoria.
Lo escluderebbero la destinazione e gli ingombri verticali dell'opera.
b. __________ sostiene invece che sarebbero date le premesse per autorizzare il dissodamento. L'interesse ad un utilizzazione razionale del terreno prevarrebbero su quelle riferite alla conservazione del bosco.
D. All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Il municipio postula il rigetto dell'impugnativa di __________, contestando succintamente le tesi dell'insorgente. Condivide invece il ricorso di __________, sollecitando il ripristino della licenza riformata.
Gli insorgenti si avversano vicendevolmente, l'una contestando in dettaglio le tesi della controparte, l'altro senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 LE e 42 cpv. 2 LCFo. Entrambi i ricorrenti sono legittimati ad agire in giudizio (art. 43 PAmm). __________ in quanto proprietaria di un fondo contermine a quello dedotto in edificazione e già opponente. __________ in quanto beneficiario della licenza riformata. I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.
1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto, le impugnative possono essere decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani. Il sopralluogo chiesto dalla ricorrente __________ non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Dissodamento
2.1. Giusta l'art. 3 LFo, I'area forestale non va diminuita. La foresta deve essere conservata quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 LFo; DTF 117 lb 327 consid. 2).
I dissodamenti sono di conseguenza vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Per dissodamento si intende ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo).
Allo scopo di attenuare il rigore della legge, I'art. 5 cpv. 2 LFo prevede nondimeno la possibilità di concedere deroghe al divieto di dissodamento in casi del tutto eccezionali ed a determinate condizioni. Giusta I'art. 5 cpv. 2 LFo, una deroga può essere concessa se il richiedente dimostra l'esistenza di gravi motivi, di natura pubblica e/o privata, prevalenti sull'interesse alla conservazione della foresta e se sono inoltre adempiute le condizioni seguenti: (a) l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto; (b) l'opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio; (c) il dissodamento non comporta seri pericoli per I'ambiente.
Non sono considerati gravi motivi gli interessi finanziari, come uno sfruttamento più redditizio del suolo o I'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 LFo). Va inoltre tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).
Affinché la legge raggiunga il suo scopo, cioè la conservazione dell'area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a conservare intatta la foresta è dato per scontato e non deve essere dimostrato. Particolare attenzione va invece rivolta alla dimostrazione che i motivi del dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta. L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2). La decisione di dissodamento, permesso o rifiutato, è quindi il risultato di un'accurata ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco che non consideri unicamente il dissodamento in quanto tale, ma anche l'opera che verrà costruita sull'area disboscata ed il suo impatto (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 1988 a sostegno della LFo in FF 1988 III pp. 1555, 156; DTF 119 Ib 397 consid. 5b; 117 Ib 325 consid. 2, 112 Ib 564 e ss.; Heribert Rausch/Arnold Marti/ Alain Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004, pag. 146 seg., 453 seg.; Stefan M. Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, 1994, pp. 134 e ss.).
2.2. Nel caso concreto il ricorrente __________ ha chiesto il permesso di dissodare una porzione di circa 70 mq di bosco ceduo allo scopo di rispettare la distanza minima di 10 m prescritta dall'art. 6 LCFo tra il boschetto che ricopre la part. 1504 e l'edificio B. L'autorità forestale ha rilasciato l'autorizzazione, ritenendo in sostanza che l'attuale limite del bosco pregiudicasse le possibilità edificatorie del fondo. L'interesse pubblico ad un uso parsimonioso del suolo e ad uno sfruttamento razionale di un'area a chiara vocazione residenziale prevarrebbe su quello della conservazione del bosco.
Richiamato il pieno potere di cognizione che gli compete nel controllo dell'apprezzamento delle autorità subordinate, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, ritenendo che i motivi invocati dall'istante e condivisi dalla Sezione forestale non lo giustificassero. La decisione governativa, soggetta al controllo dell'apprezzamento da parte di questo tribunale unicamente nei limiti dell'art. 61 PAmm, regge pienamente alla critica dell'insorgente. La ponderazione degli interessi contrapposti operata dal Governo non appare per nulla insostenibile. Considerando che l'interesse pubblico alla conservazione integrale del boschetto prevalga sugli interessi del ricorrente ad edificare secondo un certo disegno architettonico, l'autorità di ricorso non ha affatto abusato del potere d'apprezzamento che la legge le riserva.
La fascia di terreno che separa il margine del bosco da dissodare dalla strada retrostante è larga oltre 25 m. Offre dunque sufficienti possibilità edificatorie anche tenendo conto della distanza minima dal bosco prescritta dall'art. 6 LCFo. La conservazione del piccolo boschetto, inserito con chiare funzioni ricreatrici e paesaggistiche nella zona residenziale circostante, prevale nettamente sugli interessi del ricorrente a costruire secondo un suo personale e particolare concetto di inserimento delle costruzioni nel contesto urbano. Insostenibili non sono le conclusioni alle quali il Consiglio di Stato è pervenuto, bensì le motivazioni addotte dal ricorrente, riprese dall'autorità forestale, secondo cui il margine del bosco pregiudicherebbe un uso razionale e parsimonioso del suolo.
Pare del resto evidente che se già non sono date le premesse per concedere una deroga alla distanza minima dal bosco, deroga che il ricorrente peraltro nemmeno sollecita, a maggior ragione non possono essere considerati soddisfatti i presupposti dell'art. 5 LFo per rilasciare un permesso di dissodamento.
Il ricorso di __________, palesemente infondato, è dunque respinto.
3. Indice di occupazione
3.1. L'indice di occupazione (i.o.) è il rapporto espresso in percento tra la superficie edificata e la superficie edificabile del fondo (art. 37 cpv. 1 LE). La superficie edificata, precisa l’art. 38 cpv. 3 LE, è la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori. Nel computo della superficie edificata sono esclusi i cornicioni e le gronde, le pensiline d’ingresso, in quanto non siano chiuse su uno o più lati, e le autorimesse interrate, sporgenti dal terreno naturale, al massimo su un lato, aventi una copertura praticabile, ricoperta di vegetazione. Decisivo ai fini del computo è l'ingombro rappresentato dalla costruzione. Le costruzioni che non sporgono dal terreno, qualunque sia la loro destinazione d'uso, non sono dunque mai computabili (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 38 LE, n. 1137). Salvo diversa disposizione del PR, sono considerate sotterranee e quindi non soggette alle distanze dal confine, in quanto non determinanti ingombro, le costruzioni che sporgono dal terreno meno di m 1.50 (art. 42 cpv. 1 RLE).
3.2. Nella zona R3 di __________, l’art. 44 cpv. 3 lett. b NAPR fissa l’i.o. massimo al 30%. Per la realizzazione di costruzioni accessorie, l’art. 15 cpv. 4 NAPR concede inoltre un abbuo-no pari al 20% dell’i.o. massimo. Le costruzioni principali possono dunque occupare il 30% della superficie edificabile. Le costru-zioni accessorie possono dal canto loro occupare un ulteriore 6% di tale superficie.
Secondo l’art. 15 cpv. 1 NAPR, sono considerate accessorie le costruzioni che, cumulativamente, non sono destinate all’abita-zione o al lavoro (lett. a) e che non superano l’altezza di m 3.00 alla gronda (lett. b).
3.3. Nel caso concreto, la superficie edificabile dei fondi dedotti in edificazione ammonta a 4'929 mq. Per costruzioni principali può dunque essere realizzata una superficie edificata massima di 1'478.70 mq, mentre la superficie edificata massima disponibile per costruzioni accessorie è di 295.74 mq.
I tre stabili A, B e C occupano una superficie di 305.50 mq l’uno: la loro superficie edificata complessiva è dunque di 916.50 mq.
Quella dello stabile D ammonta invece a mq 540.70. Dedotta la superficie edificata dello stabile B, che non può essere realizzato perché non rispetta la distanza minima dal bosco, la superficie edificata complessiva degli stabili A, C e D ammonta di conseguenza a mq 1'151.70.
Controversa è la questione di sapere se ed eventualmente in che misura sia da computare nell'i.o. la superficie occupata dal corpo ad uso piscina/wellness, che collega gli stabili C e D. Per dirimerla, occorre suddividere il manufatto in tre parti distinte.
La prima, situata immediatamente a ridosso dello stabile D. La seconda ubicata immediatamente a valle dello stabile C. Le terza, compresa invece fra le prime due.
La prima parte, di 105.80 mq, è da computare come superficie edificata di costruzione principale e non accessoria già perché la sua altezza, misurata a partire dal terreno sistemato con un terrapieno alto più di m 1.50, non rientra nel limite (m 3.00) posto dall’art. 15 cpv. 4 lett. b NAPR.
La seconda, di oltre un centinaio di mq, non è invece da computare come superficie edificata già perché è sotterranea. In quanto tale, è comunque esclusa dal computo indipendentemente dal fatto che sia da considerare costruzione accessoria o principale.
Resta da qualificare la superficie occupata dalla parte compresa tra queste due, che rientra nel limite d'altezza fissato dall'art. 15 cpv. 4 lett. b NAPR, perché non sporge dal terreno per più di 3.00 m. Il municipio l’ha considerata accessoria in quanto non destinata all’abitazione od al lavoro. La deduzione, condivisa dal Consiglio di Stato, ma contestata dalla ricorrente __________, è conforme al diritto. La funzione dell'opera, essenzialmente ricreativa, è infatti subordinata rispetto a quella residenziale degli edifici ai quali è collegata. La piscina/wellness non è direttamente destinata all'abitazione. Pur permettendo a chi abita nel complesso residenziale di soggiornarvi a scopo di ristoro, non presenta tuttavia le caratteristiche tipiche dei vani utilizzabili per l'abitazione. È soltanto un'infrastruttura di servizio riservata esclusivamente agli abitanti del complesso residenziale. Essa non è infatti aperta al pubblico. Non persegue dunque nemmeno finalità commerciali, ovvero lavorative in senso lato. Può pertanto essere considerata una costruzione accessoria. (cfr. Scolari, op.cit., ad art. 11 LE n. 849 seg.). Prova ne è che la sua superficie non è computata nella SUL e che nemmeno la ricorrente pretende che lo sia.
La superficie occupata da questa porzione intermedia del manufatto non è esattamente quantificata. È comunque certo che non supera la superficie edificata disponibile per costruzioni accessorie (mq 295.74).
La decisione governativa impugnata regge pertanto anche alla critica della ricorrente __________.
4. In esito alle considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi vanno respinti.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dalle impugnative, è suddivisa in parti uguali fra gli insorgenti.
Le ripetibili, nella misura in cui non sono compensate, sono a carico della ricorrente __________ in considerazione del diverso dispendio lavorativo occasionato dalle parti soccombenti alla controparte.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 37, 38 LE; 5 LFo, 6 LCFo; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono respinti.
2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.- è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti.
3. La ricorrente __________ rifonderà fr. 2'000.- al ricorrente __________ a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
5. Intimazione a:
; ; ; .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario