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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.01.2008 52.2007.361

11 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,426 parole·~7 min·3

Riassunto

Domanda di costruzione e licenza in sanatoria

Testo integrale

Incarto n. 52.2007.361  

Lugano 11 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 ottobre 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione 26 settembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 4938) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 23 maggio 2007 rilasciata in sanatoria dal municipio di Carabietta a CO 1 per la costruzione di un muro di sostegno e l'installazione di una pompa nel locale tecnico annesso alla piscina della casa d'abitazione di sua proprietà (part. 93);

viste le risposte:

-    25 ottobre 2007 di CO 1;

-    31 ottobre 2007 del municipio di Carabietta;

-      6 novembre 2007 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 23 settembre 2003 il resistente CO 1 ha chiesto al CO 1 il permesso di costruire davanti alla sua casa d'abitazione (part. 93) una piscina all'aperto, sporgente m 2.10 dal terreno. Il progetto allegato alla domanda non prevedeva né la costruzione di un locale tecnico, né l'installazione di pompe e di filtri. Il 23 gennaio 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino RI 1 (part. 90).

Con sentenza 21 luglio 2004 (n. 52.2004.180) il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la licenza alla condizione che la piscina fosse abbassata di m 0.60, in modo da poter essere considerata opera sotterranea ed esclusa dal computo della superficie edificata.

                                  B.   Scostandosi dal permesso ottenuto, CO 1 ha apportato alcune modifiche, realizzando un locale tecnico, una nuova scala ed un muro di sostegno non previsti dal progetto approvato.

RI 1 ha sollecitato il municipio ad esigere l'avvio di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria per le opere realizzate abusivamente. Con decisione 4 luglio 2005 il municipio ha respinto la richiesta.

Con giudizio 3 maggio 2006 il Consiglio di Stato ha parzialmente annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1 e rinviando gli atti al municipio affinché fissasse a CO 1 un termine per inoltrare una domanda di costruzione per il muro realizzato a sudest della piscina e per la posa di una pompa nel locale tecnico.

Il Governo ha ritenuto che il locale tecnico e la scala d'accesso non potessero più essere contestate siccome autorizzate in variante con licenza 10 maggio 2005, che il ricorrente RI 1 pur essendone venuto a conoscenza aveva omesso di impugnare.

Con sentenza 23 giugno 2006 (n. 52.2006.171-173) il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il predetto giudizio governativo, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1 e da CO 1.

                                  C.   Dando seguito alla predetta decisione, il 9 novembre 2006 CO 1 ha chiesto al municipio di autorizzare in sanatoria la pompa installata nel locale tecnico ed il muro di sostegno a monte di questo manufatto. RI 1 si è opposto anche a questa domanda.

Raccolto l'avviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 23 maggio 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.

Con giudizio 26 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che la vertenza riguardasse soltanto la pompa ed il muro. La conformità della piscina per rapporto alla condizione di abbassarla di m 0.60, posta da questo tribunale con la sentenza 21 luglio 2004 esulerebbe dai limiti della vertenza. Ferma questa premessa, l'Esecutivo cantonale ha poi ritenuto che tanto la pompa, quanto il muro fossero conformi al diritto.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge nuovamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la licenza in sanatoria sia annullata e che venga ordinato un controllo di tutte le opere realizzate sul fondo dell'insorgente.

Rievocate tutte le precedenti vertenze, l'insorgente sostiene in pratica che la licenza in sanatoria dovrebbe riguardare anche la piscina, che non potrebbe essere autorizzata a posteriori, poiché non sarebbe stata realizzata in conformità della condizione posta da questo tribunale con la sentenza 21 luglio 2004.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio che non formulano osservazioni.

Ad identica conclusione perviene CO 1, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva del ricorrente è quanto meno dubbia, poiché dal 1° ottobre 2006 non è più titolare di un diritto d'abitazione sulla casetta (part. 91), che sorge accanto alla controversa piscina. Nella misura in cui la qualità per agire in giudizio può essergli riconosciuta nella sua veste di semplice locatario, il merito del ricorso va comunque esaminato.

Con riserva di quanto si dirà più avanti per rapporto alla proponibilità di determinate contestazioni, il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   La licenza edilizia è per definizione (art. 1 RLE) un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento si oppone all'esecuzione dei lavori previsti dalla domanda di costruzione.

Con la licenza in sanatoria l'autorità accerta che le opere indicate dalla domanda di costruzione inoltrata a posteriori sono conformi al diritto. Non necessariamente la licenza in sanatoria accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone alle opere effettivamente realizzate. Non sempre, infatti, la domanda di costruzione presentata a posteriori corrisponde alle opere effettivamente realizzate. In ogni caso la licenza in sanatoria si pronuncia sulla conformità delle opere così come figurano sulla domanda di costruzione a posteriori. Eventuali difformità tra le opere effettivamente realizzate e quelle indicate dalla domanda di costruzione in sanatoria rimangono prive di autorizzazione. La licenza in sanatoria non pone rimedio al permesso mancante. Come giustamente ricorda il Consiglio di Stato, l'abuso continua a sussistere fintanto che l'autorità non rilascia una licenza in sanatoria corredata da piani corrispondenti alle opere effettivamente riscontrabili sul terreno (STA 9 maggio 2001 n. 52.2001.012).

3.      Prive di fondamento sono pure le censure che l'insorgente solleva soltanto in questa sede in relazione alla composizione dell'autorità decidente. I supplenti municipali sono designati dai proponenti delle liste per l'elezione del municipio entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati (art. 94 cpv. 3 LDV). Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il supplente municipale __________ non doveva dunque essere eletto dall'assemblea comunale.

                                   4.   Oggetto della presente vertenza, sono l'installazione di una pompa nel locale tecnico della piscina e la costruzione il muro sovrastante questo manufatto. La domanda di costruzione riguardava soltanto questo impianto e questo manufatto. Non concerneva la piscina in quanto tale.

Raccolto l'avviso del Dipartimento del territorio, il municipio con la licenza 23 maggio 2007 ha accertato che queste opere sono conformi al diritto. Il ricorrente non contesta minimamente questa deduzione. Non solleva alcuna censura né nei confronti della pompa, né con riferimento al muro. Nessuna difformità può essere d'altronde ravvisata in queste opere.

Sotto questo aspetto, il ricorso va quindi respinto siccome infondato.

                                   5.   Con il presente ricorso l'insorgente tenta di rimettere in discussione le precedenti decisioni adottate dall'autorità comunale in relazione alla costruzione della piscina.

A torto, tuttavia, poiché la vertenza qui in esame ha per oggetto unicamente la conformità del muro di sostegno e quella della pompa installata nel locale tecnico. Non riguarda il resto della piscina. La licenza in sanatoria si pronuncia esclusivamente sulla pompa e sul muro. Non statuisce anche sulla legittimità degli altri manufatti. Non sana eventuali ulteriori difformità della piscina.

La licenza qui in contestazione non preclude al ricorrente la possibilità di contestare che la piscina non è stata costruita in conformità della licenza rilasciata nel 2004, confermata da questo tribunale con sentenza 21 luglio 2004. Tali contestazioni vanno tuttavia fatte valere in separata sede.

                                   6.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 29 e 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 1 RLE; 3, 18, 29, 31, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 2'000.- al resistente a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

                                    4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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