Incarto n. 52.2007.345
Lugano 2 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2007 dell'
RI 1, , patrocinata da: PA 1, ,
contro
la decisione 19 settembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 4772) che annulla la licenza edilizia 12 febbraio 2007 rilasciatale dal CO 2 per la costruzione di quattro stabili ad uso residenzialecommerciale nella zona del nucleo di nuova formazione (part. 149);
viste le risposte:
- 16 ottobre 2007 del Consiglio di Stato;
- 23 ottobre 2007 del CO 2;
- 24 ottobre 2007 della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 2 maggio 2006 l'RI 1, qui ricorrente, ha chiesto al CO 2 il permesso di costruire un complesso residenziale-commerciale, formato da quattro stabili contigui, su un terreno (part. 149), situato lungo via __________ nella zona del nucleo di nuova formazione (NN).
Alla domanda si è, fra gli altri, opposta la CO 1, situata sul fondo contermine verso sud (part. 863), che ha contestato l'intervento dal profilo della fedefacenza della modinatura e dell'imperfetta contiguità fra lo stabile di testa, coperto da un tetto ad arco, ed il muro cieco del proprio immobile, coperto da un tetto a due falde.
Nel corso dell'esame della domanda, l'ubicazione dei posteggi è stata modificata.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 30 maggio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
B. Con giudizio 17 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dalla CO 1, annullando la licenza e ritornando gli atti al municipio affinché pubblicasse la variante relativa allo spostamento dei posteggi.
Di tutte le eccezioni di natura formale e sostanziale, sollevate dall'insorgente, il Governo ha ritenuto fondata soltanto quella relativa alla mancata pubblicazione della variante concernente i posteggi. Difetto, questo, che pur non avendo impedito alla CO 1 di far valere i suoi diritti, avrebbe comunque potuto pregiudicare gli interessi della vicina proprietaria della part. 998.
C. La variante relativa allo spostamento dei posteggi è stata pubblicata dal 15 al 29 dicembre 2006. Contro di essa non sono state inoltrate opposizioni.
Con decisione 12 febbraio 2007, il municipio ha accolto la domanda di costruzione modificata, rilasciando la relativa licenza.
Contro questa seconda autorizzazione, la CO 1 è nuovamente insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per motivi formali e sostanziali. Con questo ulteriore ricorso, la vicina opponente ha in particolare sostenuto che il tetto ad arco dell'edificio previsto a contatto con il suo stabile, coperto da un tetto a due falde, non poteva essere autorizzato.
D. Con giudizio 19 settembre 2006 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando anche la nuova licenza.
Con complesse disquisizioni, il Governo ha in sostanza ritenuto che il tetto ad arco si ponesse in contrasto con l’art. 12 NAPR, che limita al 30% la pendenza delle falde dei tetti.
E. Contro il predetto giudizio la soccombente sia aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza rilasciatale venga ripristinata.
L'insorgente rileva anzitutto che la CO 1 non si è opposta alla variante. Le nuove censure sollevate dall'opponente con riferimento al tetto a volta sarebbero pertanto inammissibili. Ma anche se lo fossero, prosegue, le deduzioni del Consiglio di Stato, sarebbero comunque erronee, poiché omettono di considerare che le gronde, di regola, non sono collocate a filo di facciata, ma sporgono di almeno 80 cm oltre tale limite.
L'annullamento dell'intera licenza sarebbe comunque sproporzionato.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la vicina opponente, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Il municipio, pur condividendo le censure sollevate dall'insorgente, si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Sui fatti rilevanti non sussiste invero contestazione.
2. 2.1. Secondo l'art. 59 cpv. 1 PAmm, se il Consiglio di Stato annulla la decisione, esso decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione.
Per principio, il giudizio di rinvio rimette la causa nello stadio di procedura in cui si trovava prima che l'istanza inferiore adottasse la decisione annullata. I motivi posti a fondamento della sentenza di rinvio sono vincolanti non solo per l'istanza inferiore, ma anche per l'autorità di ricorso in caso di ulteriore ricorso contro la nuova decisione (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 59 PAmm n. 1 lett. b e rimandi).
2.2. Con il giudizio 17 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza 30 maggio 2006 rilasciata dal municipio alla RI 1. Gli atti sono stati rinviati all'autorità comunale, affinché, pubblicata la variante relativa allo spostamento dei posteggi, predisposto nel corso della procedura di rilascio del permesso, si pronunciasse nuovamente sulla domanda di costruzione del 2 maggio 2005 modificata da tale variante. Disattese tutte le altre eccezioni d'ordine sollevate dall'opponente, con il giudizio di rinvio il Governo ha respinto, siccome infondate, anche le contestazioni riguardanti l'edificazione in contiguità.
Dando seguito al giudizio di rinvio, il municipio ha dapprima pubblicato la domanda di variante ed in seguito statuito nuovamente sulla domanda di costruzione originaria. La CO 1 non si è opposta alla variante, poiché non ne aveva motivo. Essa è rimasta comunque opponente e quindi ulteriormente legittimata ad impugnare anche la nuova licenza edilizia.
Contro la nuova licenza l'opponente era per principio abilitata a sollevare anche eccezioni che non aveva proposto con il primo ricorso. Il precedente giudizio governativo le impediva semmai di riproporre le contestazioni che erano già state respinte con motivazione vincolante anche per l'autorità di ricorso in caso di nuova impugnazione. Non le impediva di certo di sollevarne di nuove. Nuove censure, non sollevate né con l'opposizione, erano ammissibili già perché sarebbero state comunque ancora proponibili davanti a questo tribunale in caso di rigetto del nuovo ricorso.
Né il fatto che la pubblicazione fosse circoscritta alla variante limitava il diritto dell'opponente di sollevare nuove eccezioni contro la nuova licenza edilizia. Alla ricorrente, che non si era opposta alla variante, era soltanto precluso il diritto di contestare i posteggi.
Con il secondo ricorso al Consiglio di Stato, la CO 1 ha contestato per la prima volta la configurazione dei tetti arcuati. La censura era proponibile anche se non era mai stata sollevata in precedenza. Il fatto che non sia stata sollevata con la prima opposizione è irrilevante, poiché con il ricorso possono comunque essere proposte anche contestazioni che non sono state sollevate in precedenza. Non riguardando i posteggi, la mancata opposizione alla variante non impediva d'altro canto all'insorgente di sollevarla con il nuovo ricorso contro la seconda licenza edilizia.
Non essendosi pronunciato sulla questione, il precedente giudizio di rinvio impediva infine al Consiglio di Stato di esaminarla.
A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che l'opponente avrebbe potuto ancora proporre la censura in questa sede qualora il Governo avesse respinto il nuovo ricorso, confermando la seconda licenza.
Le contestazioni d'ordine sollevate in limine litis dall'insorgente vanno dunque disattese.
3. 3.1. Secondo l'art. 12 cpv. 3 NAPR di __________, per tetti a falde è ammessa una pendenza massima del 30%.
Per rapporto alla quota delle gronde, il colmo non può dunque situarsi ad un'altezza (∆h) superiore a metà della distanza (d) che le separa, moltiplicata per la pendenza massima (p = 0.3). Fa dunque stato il rapporto ∆h = d . p . 0.5 (∆h = d . 0.15).
In quest'ambito, va tenuto presente che, non di rado, la distanza che separa le gronde non corrisponde alla distanza che intercorre fra le facciate su cui appoggiano le falde del tetto. Questa distanza può essere superiore (se gli spioventi sporgono oltre il filo dei muri perimetrali; caso A), uguale (se le gronde insistono sulle facciate; caso B) o inferiore (se sono arretrate rispetto ai muri perimetrali; caso C).
A B C
In tutti i casi, la pendenza delle falde non può superare il valore del 30%, fissato dall'art. 12 cpv. 3 NAPR, che non limita l'ingombro in quanto tale, ma la loro inclinazione.
3.2. L'art. 12 cpv. 3 NAPR non prende in considerazione l'ipotesi di un inarcamento delle falde del tetto (tetti a volta o a botte). Co-me osserva il Consiglio di Stato, riproducendo testualmente un giudizio di questo tribunale (STA 52.2006.133 consid. 2), anche l'ingombro verticale dei tetti a volta soggiace comunque ai limiti derivanti dalla pendenza massima delle falde fissata dalla norma in questione. Per principio, il colmo dei tetti ad arco (o a botte) non può di conseguenza superare l'altezza massima derivante dalla distanza fra le basi opposte dell'arco, rapportata al fattore applicabile ai tetti a falde (∆h = d . p . 0.5).
La pendenza dell'arco, nella parte iniziale, supera invero quella massima consentita. Avvicinandosi al colmo, l'inarcamento, tuttavia, si attenua, scendendo al di sotto del limite ammesso, sino ad azzerarsi. Considerato lo sviluppo della pendenza dei tetti a volta, nel giudizio in questione questo tribunale ha ritenuto che l'inarcamento non dovesse comunque travalicare i limiti di un arco definito da un cerchio di raggio (r), passante per le sue basi d'appoggio (b1 e b2) ed il colmo (c) risultante dalla pendenza massima (p) ammessa [formula: r = d . (1 + p2) : 4p].
c
b1 b2
r
d
Quantomeno fintanto che la pendenza dell'arco, in corrisponden-za della base d’appoggio, non supera il limite di 45° (100%),
oltre il quale diventa computabile sull’altezza della facciata sottostante,
45°
parte computabile nell'altezza
b1
r
non v'è motivo di scostarsi dalla regola elaborata in via giurisprudenziale allo scopo di sopperire alla mancanza di norme specifiche che disciplinino i tetti a volta. Nemmeno le parti lo pretendono. Una diversa soluzione, che impedisse all'arco di superare la pendenza massima prescritta per i tetti a falde (arco inscritto nella sezione delle falde), finirebbe peraltro per renderli praticamente irrealizzabili.
Analogamente ai tetti a falde, anche per le coperture ad arco, l'inarcamento non deve comunque superare i limiti sopra indicati, sia che le basi d'appoggio dell’arco (gronde) si situino oltre le facciate (caso A), sia che insistano sui muri perimetrali (caso B), sia che risultino posti in arretramento rispetto ad essi (caso C).
A B C
3.3. Nel caso concreto, le basi d'appoggio dei tetti a volta che ricoprono le facciate principali dei quattro edifici distano fra loro 12.00 m e sono situate in arretramento rispetto ai muri perimetrali che le sorreggono. Il colmo degli archi si situa ad una quota di m 2.50 più alta delle basi d'appoggio. Esso supera dunque di m 0.70 l'altezza massima ammissibile in base alla pendenza (0.3), fissata dall’art. 12 cpv. 3 NAPR (m 12.00 . 05 . 0.3 = m 1.80).
Parimenti difformi sono gli archi che ricoprono le facciate laterali, il cui colmo, situandosi ad una quota di m 2.30 più alta delle basi d'appoggio, distanti fra loro m 10.40, supera di m 0.74 l'altezza massima ammissibile (m 10.40 . 0.5 . 0.3 = m 1.56).
A torto sostiene la ricorrente che i tetti a volta delle facciate principali andrebbero comunque autorizzati perché occorrerebbe tener conto della possibilità di coprire gli edifici con un tetto a due falde sporgenti m 1.20 oltre il filo dei muri perimetrali. Gli archi vanno esaminati così come risultano progettati per rapporto alla pendenza massima ammissibile degli spioventi di un tetto a due falde che abbia le medesime basi d'appoggio. Irrilevante è il fatto che rientrino nell'ingombro del tetto di dimensioni massime che potrebbe essere realizzato rispettando la pendenza prescritta.
Così come sono previsti, gli archi non possono essere autorizzati.
4. 4.1. Notoriamente, il principio di proporzionalità vieta di negare il permesso per opere non conformi al diritto materiale quando il difetto può essere facilmente sanato rilasciando una licenza subordinata ad opportune condizioni.
4.2. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la difformità riscontrata negli archi previsti sulle facciate principali non potesse essere corretta mediante clausole accessorie. Di conseguenza, ha annullato la licenza che la ricorrente attende da oltre due anni. A torto, tuttavia, poiché il difetto può essere facilmente eliminato:
- abbassando l'apice degli archi di m 0.70, lasciando invariate le basi d'appoggio, oppure
- spostando le basi d'appoggio sui muri perimetrali in modo da aumentare la distanza fra di esse da 12.00 a 13.00 m ed abbassando nel contempo il colmo da m 2.50 a m 1.95, in modo da rientrare nei parametri sopra illustrati.
Analoga correzione può essere apportata alle volte delle facciate laterali, che possono essere rese conformi al diritto abbassandone il colmo di m 0.74.
Contrariamente a quanto reputa il Consiglio di Stato con sommaria motivazione, siffatte correzioni non ledono né l'autonomia comunale, né la libertà progettuale della ricorrente, che mediante notifica può semmai proporne altre.
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo censurato e riformando la licenza in questione nei termini sopra indicati.
La tassa di giustizia è suddivisa fra la ricorrente e la resistente, tenendo conto del preponderante grado di soccombenza di quest'utima che ha postulato la conferma del giudizio di annullamento della licenza. Per lo stesso motivo, le ripetibili sono a carico della CO 1 nella misura in cui non sono compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 12 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 19 settembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 4772) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 12 febbraio 2007 rilasciata alla RI 1 SA dal CO 2 è confermata alla condizione che:
il colmo degli archi delle facciate principali sia abbassato di m 0.70 oppure che le basi d'appoggio siano spostate sui muri perimetrali ed il colmo sia abbassato di m 0.55.
il colmo degli archi delle facciate laterali sia abbassato di m 0.74.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è a carico della ricorrente nella misura di fr. 1'000.- e della resistente per la differenza.
3. La resistente rifonderà fr. 3'000.- alla ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
5. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario