Incarto n. 52.2007.326
Lugano 25 ottobre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 settembre 2007 della
__________, , patrocinata da: avv. __________, ,
contro
la decisione 5 settembre 2007 del municipio di __________ che aggiudica alla __________ le opere da elettricista relative al rinnovo della rete di telecomunicazioni all'interno delle strutture comunali;
viste le risposte:
- 1. ottobre 2007 della __________;
- 26 settembre 2007 del municipio di __________;
preso atto della replica 10 ottobre 2007 e delle dupliche:
- 18 ottobre 2007 della __________;
- 16 ottobre 2007 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 maggio 2007 il municipio e l'__________ di __________ hanno indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare l'installazione di nuovi centralini telefonici ed altre opere da elettricista relative alla loro rete di telecomunicazioni (FU n. 40/2007 pag. 4186 seg.).
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva che le opere da elettricista (corrente debole) sarebbero state aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
punti
Criteri / Sottocriteri
min
max
Economicità / Prezzo
50%
50
300
Qualifiche della ditta
40%
40
240
Struttura e personale tecnico per l'oggetto
25%
Referenze
75%
Attendibilità dei prezzi
5%
5
30
Formazione apprendisti
5%
5
30
Le posizioni 224.200 - 224.240 precisavano le modalità di valutazione delle offerte in base ai singoli criteri. Per il criterio relativo alla qualifica del personale per l'oggetto la pos. 224.230 stabiliva che sarebbe stata considerata l'esperienza tecnica del personale dirigente in base agli attestati ed alle qualifiche del personale tecnico della ditta e del personale assegnato all'oggetto. In quest'ottica facevano stato i punteggi della seguente tabella a punti:
Qualifica
Anno qual.
Anni att.
Titolare
Punti
Ingegnere ETH/STS
'95
6
Si
10
Ingegnere ETH/STS
'88
8
No
9
Maestro elettricista
'95
11
Si
9
Maestro elettricista
'95
6
No
8
Capo montatore
'02
4
Si
7
Consulente sicurezza
'03
1
No
6
Capo cantiere
'04
2
No
5
Montatore elettricista
4
Montatore
3
Apprendista
2
La pos. 224.250 disponeva ancora che per il 25% farà stato la struttura della ditta del proprio personale tecnico ed il domicilio.
Per il 75% conteranno le referenze per opere analoghe eseguite.
B. In tempo utile sono pervenute ai committenti le offerte di 9 ditte del ramo. Fra queste v'erano quella della __________, qui resistente, di fr. 129'973.90 e quella della ricorrente __________ di fr. 130'843.05 (Δ+: fr. 869.15).
Esperite le necessarie valutazioni, il consulente dei committenti ha allestito la seguente classifica:
Criteri / Sottocriteri
ElettroCrivelli
Arrigo G&A
Economicità / Prezzo
50.0
49.1
Qualifiche della ditta
Struttura e personale tecnico per l'oggetto
10.0
6.7
Referenze
30.0
20.0
Attendibilità dei prezzi
0.8
0.8
Formazione apprendisti
5.0
3.5
TOTALE
95.8
80.1
Con decisione 5 settembre 2007 il municipio ha aggiudicato la commessa alla __________, classificatasi al primo posto.
C. Contro questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che gli atti siano retrocessi al municipio affinché le assegni la commessa.
Eccepita l’insufficiente motivazione del provvedimento, l’insor-gente rimprovera anzitutto al municipio di non aver preso in considerazione il criterio del domicilio. Se ne avesse tenuto conto, obietta, non avrebbe infatti assegnato la nota massima prevista dal relativo sottocriterio alla ditta __________, che non ha sede a __________. Censurabile sarebbe pure il punteggio attribuito per il personale, poiché il titolare della ditta aggiudicataria è soltanto maestro elettricista, mentre essa dispone di un ingegnere elettrotecnico HES/OTIA. Priva di giustificazioni sarebbe inoltre la valutazione delle referenze delle due ditte, mentre erroneo sarebbe il punteggio assegnatole per la formazione degli apprendisti.
D. All’accoglimento del ricorso si oppone il municipio, contestando le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi. L'autorità comunale riconosce comunque che per la formazione degli apprendisti alla ricorrente avrebbero dovuto essere assegnati 5.0 punti e non soltanto 3.5.
Ad identica conclusione perviene la resistente __________, sostenendo, fra l’altro, che l’inserimento nel capitolato del criterio del domicilio sarebbe dovuto ad una semplice svista.
E. In sede di replica, l’insorgente ribadisce l’eccezione di carenza di motivazione. I committenti non avrebbero fornito spiegazioni atte a giustificare la notevole divergenza di valutazione tra le due ditte in punto alla qualità del personale previsto per l’appalto ed alle referenze.
Con la duplica il municipio conferma quanto addotto con la risposta. L’aggiudicataria rinuncia a presentare una duplica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 2 LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
L’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Ad eventuali insufficienze degli accertamenti potrà semmai essere posto rimedio, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all’istanza inferiore per nuova decisione (art. 65 cpv. 2 PAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti. In quest'ordine di idee, l'art. 33 cpv. 2 LCPubb dispone a sua volta che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti od offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto (cfr. anche art. 56 RLCPubb/CIAP). L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa dei concorrenti soccombenti ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2 c; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1).
Di principio, la motivazione di una decisione con cui il committente aggiudica la commessa può essere considerata sufficiente, quando fornisce una giustificazione adeguata della bontà della scelta operata sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando di concorso. Per risultare adeguata, la giustificazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti in modo che questi possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La motivazione della decisione può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari di tale decisione, in particolare i concorrenti soccombenti, devono tuttavia essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113 consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono tuttavia essere sanate davanti all'istanza di ricorso a condizione che il committente adduca la motivazione mancante in sede di osservazioni al ricorso e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti soltanto a posteriori.
2.2. Nel caso concreto, i committenti hanno assegnato alla ricorrente le note 20.0 per le referenze e 6.7 per la qualità della ditta. Per gli stessi sottocriteri alla resistente sono invece state assegnate le note 30.0 rispettivamente 10.0. La proposta di delibera, elaborata dal consulente dei committenti, si limita a riportare le note in questione senza corredarle di ulteriori spiegazioni.
2.2.1. Con le osservazioni al ricorso, i committenti non hanno addotto particolari motivi che giustificassero l'importante differenza di punteggio (Δ+: 10.0 punti) riscontrabile nella valutazione delle referenze; sottocriterio, questo, che incide nella misura del 30% sulla valutazione complessiva. Una valutazione analitica delle referenze addotte non è stata allegata nemmeno di fronte alle doglianze ribadite dall'insorgente in sede di replica.
Una spiegazione plausibile non può nemmeno essere dedotta dagli atti. Entrambe le ditte hanno allegato alle loro offerte un lungo elenco di referenze per impianti a corrente debole realizzati negli ultimi quattro o cinque anni. Il confronto delle rispettive referenze non permette tuttavia di trarre conclusioni affidabili. Il semplice fatto che la resistente abbia allegato un elenco più lungo di quello della ricorrente non basta per spiegare una differenza di ben 10.0 punti. La mancata, preventiva definizione di una scala di valutazione non facilita dal canto suo la comprensione dell'importante divario.
2.2.2. In sede di risposta al ricorso, i committenti hanno spiegato che il maggior punteggio attribuito alla resistente dal profilo delle qualifiche del personale previsto per l'appalto è dovuto alla presenza di due telematici, di cui la __________ è sprovvista. Il fattore domicilio, menzionato dalla pos. 224.250 del capitolato, sarebbe invece irrilevante, poiché entrambe le ditte hanno comunque sede nel cantone. Esso sarebbe stato preso in considerazione soltanto per rapporto a ditte di altri cantoni, per le difficoltà che avrebbero potuto sorgere in sede di esecuzione dei lavori a causa della lingua.
La giustificazione delle note assegnate per questo sottocriterio è stata fornita. Il difetto di motivazione può considerarsi sanato, poiché la ricorrente ha potuto prendere ulteriormente posizione con la replica. Va semmai verificato se le spiegazioni siano plausibili ed atte a giustificare la differenza.
2.2.3. Secondo i committenti, la carenza di motivazione lamentata dall'insorgente non giustificherebbe comunque un annullamento in ordine del provvedimento impugnato, con conseguente rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione, poiché anche assegnando alla ricorrente la nota massima per i criteri d'aggiudicazione abbinati a quello del prezzo, la __________ si classificherebbe comunque al primo posto grazie al vantaggio (0.9 punti) conseguito in base al primo criterio (50.0 punti contro 49.1 per l'economicità).
La tesi potrebbe essere accreditata soltanto nell'ipotesi in cui il punteggio (6.7 punti), assegnato alla __________ per le qualifiche del personale, non potesse comunque superare di almeno 1.0 punto quello della resistente (10.0 punti) e la differenza non potesse essere compensata da un maggior punteggio assegnato alla __________ per le sue referenze. Ipotesi, questa, che non entra in considerazione già perché i committenti non hanno minimamente giustificato i punteggi attribuiti alle due ditte in base al sottocriterio delle referenze.
Ne discende che l'annullamento della delibera impugnata, con conseguente rinvio degli atti al municipio per nuova decisione, adeguatamente motivata, non può essere evitato.
3. Al fine di evitare che la nuova decisione possa essere oggetto di eventuali, ulteriori procedure di ricorso, appare comunque opportuno soffermarsi brevemente sulla valutazione del sottocriterio relativo alle qualifiche del personale, al quale è attribuito un peso del 10% della valutazione complessiva.
La pos. 224.230 stabiliva che la qualifica del personale per l'oggetto sarebbe stata valutata prendendo in considerazione l'esperienza tecnica del personale dirigente in base agli attestati ed alle qualifiche del personale tecnico della ditta del personale assegnato all'oggetto. I punteggi erano definiti da un'apposita tabella riprodotta nell'esposizione dei fatti.
La ricorrente ha previsto di dedicare ai lavori un ingegnere HES, un capo montatore, tre montatori elettricisti e due apprendisti. La __________ ha invece previsto di impiegare per i lavori il titolare (maestro installatore elettricista), due telematici ed un dipendente qualificato come conc A–PTT.
Valutate le qualifiche, i committenti hanno assegnato la nota 6.7 alla ricorrente, rispettivamente la nota 10.0 alla resistente. In sede di osservazioni al ricorso, il municipio ha spiegato che il miglior punteggio della __________ era da ricondurre all'impiego di due telematici, che non solo compenserebbe la differenza che intercorre fra il titolo di studio di un contitolare della ricorrente e quello del titolare della resistente, ma permetterebbe addirittura di assegnare a quest'ultima un punteggio del 50% più alto di quello attribuito alla __________.
A prescindere dalla plausibilità oggettiva di questa spiegazione, va comunque rilevato che le valutazioni non appaiono riconducibili alla tabella summenzionata, che non prevede la categoria dei telematici. Nella nuova decisione che dovrà adottare, il municipio avrà pertanto cura di attenersi ai punteggi previsti da tale tabella.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al municipio affinché si pronunci nuovamente sul concorso con decisione debitamente motivata. La domanda della ricorrente volta ad ottenere l'aggiudicazione della commessa non può evidentemente essere accolta.
La tassa di giustizia è suddivisa fra il committente, la resistente e la ricorrente, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili sono poste a carico del comune e della resistente in considerazione della maggior soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 56 rlcipa; 3, 18, 26, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 5 settembre 2007 del municipio di __________ è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del comune nella misura di fr. 800.-, della resistente per fr. 500.- e della ricorrente per il resto.
3. Le ripetibili di fr. 2'000.- sono a carico del comune nella misura di fr. 1'500.e della resistente per il resto.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
5. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario