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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.01.2008 52.2007.298

21 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,875 parole·~19 min·3

Riassunto

Costruzione di un complesso residenziale

Testo integrale

Incarto n. 52.2007.298  

Lugano 21 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 30 agosto 2007 di

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 11 luglio 2007, n. 3708, del Consiglio di Stato, che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 12 gennaio 2006 rilasciata dal municipio di Muzzano a CO 2 per la costruzione di un complesso residenziale in località Orbisana (part. 209);

viste le risposte:

-    12 settembre 2007 del Consiglio di Stato;

-      2 ottobre 2007 del municipio di Muzzano;

-      2 ottobre 2007 di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 4 maggio 2005 i resistenti CO 2 hanno chiesto al municipio di Muzzano il permesso di costruire un complesso residenziale di 7 appartamenti, su un terreno in pendio (part. 209), situato a valle di via Orbisana (zona R 2a). Il progetto prevede la costruzione di tre edifici, orientati verso sudest e collegati fra loro da un'autorimessa sotterranea. L'edificio più a monte (C), strutturato su due piani, formerebbe una costruzione a gradoni con l'edificio sottostante (A), pure suddiviso su due livelli, che verrebbe affiancato ad un terzo immobile (B), articolato su tre piani.

Alla domanda si sono opposti alcuni vicini, fra cui l'insorgente RI 1, proprietaria di un fondo (part. 650) situato a monte di via Orbisana, che ha contestato l'intervento dal profilo dell'altezza, delle distanze, dell'indice di sfruttamento (i.s.) e della sistemazione esterna.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 12 gennaio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, fatta eccezione per l'autorimessa prevista a monte del blocco C. La licenza è stata subordinata alla condizione di trasferire su uno scorporo di terreno (part. 620) situato oltre via Orbisana la SUL dei locali fitness previsti in quattro dei sette appartamenti. Con la stessa decisione il municipio ha respinto le opposizioni dei vicini.

                                  B.   Con giudizio 11 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto i ricorsi inoltrati dagli opponenti contro la predetta licenza, confermandola alla condizione di abbassare l'edificio B di m 0.50 e di limitare al 5%, sui primi 5 m, la pendenza massima della rampa d'accesso all'autorimessa.

Di tutte le eccezioni che gli insorgenti hanno sollevato, il Governo ha ritenuto parzialmente fondata soltanto quella riferita all'altezza dell'edificio B, determinata senza tener conto che in precedenza il terreno è stato innalzato di m 0.50.

                                  C.   Contro il predetto giudizio RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

In via preliminare, l'insorgente rimprovera al municipio di aver concesso una serie di deroghe lesive del diritto, in quanto non giustificate da una situazione eccezionale.

Nella SUL, prosegue, andrebbe conteggiata anche la superficie dei locali deposito previsti nei singoli appartamenti, che potrebbero essere facilmente resi abitabili. Un ulteriore travaso di indici sulla vicina part. 620 non entrerebbe in considerazione, poiché comprometterebbe un'edificazione armoniosa.

Ingiustificata sarebbe poi la concessione in via di deroga di un supplemento d'altezza per la casa B, poiché non sarebbe affatto dimostrato che consente un miglior inserimento nel paesaggio.

Nemmeno la distanza tra gli edifici B e C, inferiore a quella minima (6.00 m) prescritta dall'art. 20 NAPR, sarebbe conforme al diritto.

Censurabili sarebbero infine le conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato in ordine alla distanza da via Orbisana delle opere di sovra- e sottostruttura previste dal progetto in contestazione.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i beneficiari della licenza, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti che, per quanto necessario, saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. L'insorgente è senz'altro legittimata ad impugnare il giudizio governativo nella misura in cui le è sfavorevole. Se fosse abilitata ad impugnare anche la licenza edilizia è questione di merito.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie raccolte in prima istanza. È inoltre sufficientemente nota a questo tribunale per conoscenza diretta. Una ripetizione del sopralluogo, genericamente sollecitata dall'insorgente, non appare atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   Legittimazione attiva

2.1. Secondo l’art. 43 PAmm, hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata.

La legittimazione attiva presuppone che l’insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all’oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività. Il ricorrente deve inoltre essere portatore di un interesse personale, diretto ed attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli arreca e che l’impugnativa tende a rimuovere. Deve, insomma, dimostrare di essere toccato dalla decisione impugnata in misura superiore a quella degli altri membri della comunità e di trovarsi in una situazione degna di considerazione con l’oggetto della lite. Non occorre che invochi la lesione di una norma che tutela diritti individuali o soggettivi. Un interesse di mero fatto è sufficiente (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 21 LE n. 935 seg.).

2.2. In quanto opponente e proprietaria di un fondo (part. 650), situato circa 50 m a monte di quello dei resistenti, RI 1 era abilitata ad opporsi al rilascio di una licenza edilizia per la costruzione di un complesso residenziale suscettibile di menomare in misura apprezzabile la vista sul laghetto di __________. Da questo profilo, non si può negare che essa appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone che per situazione appaiono legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con il resto della comunità. Né le si può negare di essere portatrice di un interesse attuale, diretto e concreto ad opporsi all'edificazione per il pregiudizio effettivo che questa le arreca.

                                   3.   Altezza stabile B

3.1. L'art. 20 cpv. 3 NAPR di Muzzano, disciplinante l'edificazione della zona R2a, fissa un'altezza massima degli edifici di m 7.20 (alla gronda), rispettivamente di m 8.60 al colmo (del tetto).

L'art. 15 cpv. 3 lett. c NAPR stabilisce dal canto suo che per consentire un migliore inserimento nel paesaggio di costruzioni progettate su terreni aventi una pendenza naturale uguale o maggiore al 30% può essere concesso un supplemento in altezza di m 2.00 rispetto alle altezze previste per le rispettive zone.

La norma subordina la concessione del supplemento d'altezza all'adempimento di due condizioni cumulative: una di carattere oggettivo (pendenza del terreno =/> 30%) ed una di natura discrezionale (necessità del supplemento per consentire un miglior inserimento nel paesaggio). Essa non introduce una facoltà di deroga, ma istituisce un regime secondario, mediante il quale enuncia i presupposti delle eccezioni, vincolando l'autorità decidente, che per principio è tenuta a concederle ove tali presupposti risultino adempiuti (STA 5.10. 2006, n. 52.2006.259; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., n. 791).

3.2. Nel caso concreto, lo stabile B è alto m 9.20 dal terreno sistemato verso valle. Il municipio l'ha autorizzato, ritenendo soddisfatte le condizioni poste dall'art. 15 cpv. 3 lett. c NAPR che lo abilitano a concedere un supplemento di 2.00 m all'altezza massima (m 7.20) fissata dalle norme di zona.

La ricorrente non contesta l'adempimento della prima condizione (pendenza > 30%). Controverso è soltanto l'adempimento del secondo presupposto, riferito alla necessità del supplemento d'altezza per migliorare l'inserimento nel paesaggio. Di per sé, già la prima condizione andrebbe meglio verificata, poiché determinante non è la pendenza media dell'intero terreno (39.09%), rilevata dal geometra tra il confine a monte e quello a valle, ma quella della porzione di terreno compresa tra la facciata a monte e quella a valle dell'edificio B, che, stando ai piani (sezione C-A1), sfiora appena il limite del 30%. La questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita, perché la seconda condizione (necessità del supplemento per un consentire un miglior inserimento nel paesaggio) appare comunque insoddisfatta.

Da questo specifico profilo, va anzitutto rilevato che il municipio non ha fornito alcuna spiegazione atta a giustificare la concessione dell'abbuono. Sostituendosi al municipio, il Consiglio di Stato si è da parte sua limitato a ritenere che il supplemento fosse legittimo, poiché le previste costruzioni formano un complesso unitario ben strutturato e progettato in modo coerente e rispettoso delle costruzioni circostanti. Al di là della sua ammissibilità, segnatamente dal profilo dell'autonomia comunale, la motivazione surrogatoria addotta dall'autorità di ricorso non può essere condivisa.

La seconda condizione dell’art. 15 cpv. 3 lett. c NAPR esige infatti che il supplemento d'altezza consenta di migliorare l'inseri-mento della costruzione nel paesaggio. Occorre dunque dimostrare o quantomeno rendere verosimile che una costruzione, maggiormente sviluppata in altezza grazie al supplemento, risulta meglio inserita nel paesaggio di una costruzione contenuta nei limiti d'altezza fissati dalle norme di zona. In quest'ambito, va tenuto presente che il paesaggio non si riduce alle costruzioni circostanti, ma si estende ad un territorio più ampio, che comprende anche le sue componenti naturali (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 28 LALPT n. 190).

Orbene, a prescindere dalla difficoltà di immaginare come un supplemento d'altezza possa migliorare l'inserimento di una costruzione nel paesaggio, nel caso concreto, si può escludere che la maggior altezza contribuisca a conseguire un simile risultato. Non si può in effetti ragionevolmente sostenere che l'ulteriore piano, realizzato grazie al supplemento, migliori l'inserimento della costruzione nel quadro del paesaggio che si presenta ad un osservatore posto a monte dell'edificio. Semmai lo peggiora, poiché sottrae in misura più marcata il laghetto di Muzzano alla vista da via Orbisana o dai terreni situati immediatamente a monte di questa strada.

Su questo punto, le censure dell’insorgente appaiono dunque fondate.

3.3. Il difetto appena riscontrato non è comunque tale da giustificare l'annullamento dell’intera licenza. Esso può infatti essere facilmente corretto subordinando la licenza alla condizione di eliminare il terzo piano del blocco B (appartamento B3). La condizione di abbassare l'edificio di m 0.50 diventa superflua, poiché il piano soppresso è più alto del supplemento d'altezza concesso senza validi motivi.

                                   4.   Superficie utile lorda (SUL)

4.1. Giusta l'art. 37 cpv. 1 LE, l'i.s. è il rapporto tra la SUL degli edifici e la superficie edificabile del fondo. Sono considerati edifici ai sensi della disposizione succitata le costruzioni che presentano locali o spazi chiusi, ossia vani delimitati nella loro estensione orizzontale da muri o pareti, destinati a proteggere uomini e cose verso l'esterno, in particolare dagli agenti atmosferici (Christian Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, Zurigo 1991, n. 182).

Quale superficie utile lorda si considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale (art. 38 cpv. 1 LE). Non vengono computate: tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro come: le cantine, i solai, gli essiccatoi e le lavanderie delle abitazioni; i locali per il riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi; i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione; i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella superficie utile lorda; i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte, ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi.

Determinante ai fini del computo nella SUL non è la destinazione indicata dal costruttore, ma la sua natura oggettiva. Sono da conteggiare tutte le superfici che si prestano ad essere utilizzate per l'abitazione od il lavoro. Per essere esclusa dal computo, la superficie dei vani non utilizzabili per l’abitazione od il lavoro deve comunque essere ragionevolmente commisurata a quella dei locali presi in considerazione per il calcolo dell'i.s. Vani manifestamente sovradimensionati per rapporto alle esigenze dell'edifi-cio vengono computati in misura pari all'eccedenza anche se di per sé non si prestano ad essere utilizzati per l'abitazione od il lavoro (STA 20.8.2004, n. 52.2004.181; ZBl 1980, 362; AGVE 1986, 285; EGVSZ 1989, 124 seg.;Felix Huber, Die Ausnüt-zungsziffer, Zurigo 1986, pag. 58; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art.38 LE, n. 1129).

4.2. Nel caso concreto, alla domanda di costruzione è allegato un calcolo, che prevede di realizzare una SUL di mq 1'217.10 su un terreno che dispone di una superficie edificabile di 2'243 mq. Considerato l'i.s. (0.5) della zona R2a, già stando alle indicazioni dei resistenti, verrebbero realizzati mq 5.60 più del consentito.

Questo conteggio della SUL non tiene conto della superficie (in totale mq 155.63) di una serie di vani, definiti accessori, situati all'interno dei singoli appartamenti e destinati a lavanderia, deposito e fitness.

Il municipio si è limitato ad escludere la possibilità di dedurre la superficie (in totale mq 31.40) dei locali fitness, subordinando la licenza al trasferimento di questa eccedenza su uno scorporo di proprietà dei resistenti (part. 620), situato sul lato a monte di via Orbisana. Ha invece ammesso l'esclusione dal computo della superficie delle lavanderie e dei locali ad uso deposito previsti all'interno dei singoli appartamenti. La ricorrente contesta anzitutto che la superficie di questi locali possa essere esclusa dalla SUL. La censura è almeno parzialmente fondata.

La deduzione della superficie delle piccole lavanderie individuali (in tutto mq 58.25), di cui sono dotati i singoli appartamenti, appare tutto sommato conforme all'art. 38 cpv. 1 LE (cfr. in tal senso STF 6.6.2005 n. 1P 487/2004 consid. 4.3.4). La superficie dei locali deposito non può invece essere esclusa dal computo. Per la loro situazione e configurazione questi vani appaiono infatti direttamente subordinati alla funzione residenziale. Parimenti da computare, siccome oggettivamente utilizzabile per l'abitazione, è l'ampio locale (mq 23.18) con vista sul laghetto di Muzzano, previsto accanto all'appartamento B1, che secondo i resistenti dovrebbe essere adibito a deposito per gli attrezzi da giardino.

La ricorrente si oppone anche all'eventualità di sanare il difetto mediante trasferimento della superficie eccedente sullo scorporo situato oltre via Orbisana. La censura diventa tuttavia priva d'oggetto, poiché con la soppressione dell'appartamento B3 (SUL 160.08 mq), necessaria per conformare il progetto alle norme sull'altezza, la SUL prevista sulla part. 209 scende comunque al di sotto di quella massima ammissibile. L'eccezione andrebbe comunque respinta, poiché il trasferimento di un centinaio di mq di SUL eccedente sullo scorporo a monte di via Orbisana rientrerebbe ancora nei limiti dell'art. 38a LE. In particolare, non comprometterebbe l'uso razionale del territorio ed un'edificazione armoniosa.

                                   5.   Distanza tra gli edifici B e C

5.1. Nella zona R2a l'art. 20 cpv. 3 NAPR prescrive una distanza minima di m 3.00 dal confine. Le parti danno giustamente atto che, per principio, tra edifici occorre rispettare una distanza minima di 6.00 m.

A differenza della maggior parte degli ordinamenti edilizi comunali, che considerano le distanze tra edifici imperative e sottratte alla libera disposizione dei proprietari, l'art. 14 cpv. 2 NAPR permette al municipio di autorizzare in via di deroga distanze inferiori all'interno della stessa proprietà o in caso di accordo tra proprietari confinanti.

5.2. Nel caso concreto, la ricorrente contesta la distanza (m 4.10) che separa l'angolo sudovest del blocco B dall'angolo nordest del blocco C. Il municipio l'ha ritenuta conforme al diritto senza pronunciarsi espressamente sulla concessione di una deroga fondata sull'art. 14 cpv. 2 NAPR. Il Consiglio di Stato, dal canto suo, ha ritenuto che una deroga potesse comunque essere concessa. Tesi, questa, che la ricorrente contesta, rimproverando al Governo di essersi sostituito all'autorità comunale nell'esercizio di prerogative che la legge riserva a quest'ultima.

La questione può rimanere irrisolta siccome diventata priva d'oggetto, poiché con la soppressione del terzo piano del blocco B, necessaria per i motivi di cui si è detto sopra, il blocco C viene a trovarsi a livello del tetto del blocco B.

Di transenna, si può comunque annotare che l'eccezione sollevata dall'insorgente, anche se fosse risultato fondata, non avrebbe comportato l'annullamento dell'intera licenza. Il difetto avrebbe infatti potuto essere sanato senza alcuna difficoltà, sopprimendo l'atrio esterno, previsto a livello dell'appartamento B3, e riservando ai resistenti la facoltà di inoltrare successivamente una variante per costruirlo in deroga alla distanza minima tra edifici.

                                   6.   Accessi e distanze da via Orbisana

6.1. Secondo l'art. 7 cpv. 6 NAPR, opere secondarie, anche se emergenti dal terreno, quali opere di accesso, di cinta, di sistemazione e/o di arredo del terreno, aree verdi di svago, nonché le piantagioni, possono essere realizzate oltre le linee di edificazione. Devono essere osservate le prescrizioni concernenti la visuale per il traffico e tutte le misure necessarie per evitare pregiudizio all'area pubblica confinante.

Gli accessi veicolari, dispone inoltre l'art. 40 cpv. 1 NAPR, devono essere progettati e realizzati in modo da consentire una buona visuale e da non ostacolare il traffico sulle strade pubbliche. In particolare:

a)    gli accessi a posteggi ed autorimesse devono essere arretrati di almeno 5.00 m dal confine pubblico; l'accesso deve avere una larghezza di almeno 4.00 m ed una pendenza massima del 5%;

b)    nelle strade di servizio interne alle zone R2a, R2b, R2p, R4, Zs1 e Zs2, l'arretramento di cui alla lettera a è ridotto a m 2.5.

Il municipio, soggiunge la norma (cpv. 2), ha facoltà di deroga per gli accessi sulle strade comunali.

6.2. Il complesso residenziale in discussione prevede in sostanza tre accessi veicolari lungo via Orbisana.

Quello più a monte, destinato ai due posteggi annessi all'appartamento C2, rimasti scoperti a seguito della mancata approvazione del manufatto adibito ad autorimessa, non è oggetto di contestazione.

Controverso è invece il secondo accesso, destinato all'autorimessa interrata per 2 auto, di pertinenza dell'appartamento C1 ed ai 4 posteggi previsti in superficie. Questo accesso è collegato ad uno slargo, a forma triangolare, di via Orbisana, che si incunea nel fondo dei resistenti e che il progetto prevede in pratica di integrare nell'accesso.

              autorimessa

              sotterranea C1        rampa

                            Blocco C                                  4 posteggi 

                                                                                   N

La rampa d'accesso all'autorimessa interrata, che presenta una pendenza (15.76%) superiore al limite del 5%, prescritto dall'art. 40 cpv. 1 lett. a NAPR, inizia intersecando parzialmente il campo stradale, che coincide con il lato sud dello slargo triangolare incuneato nel fondo dei resistenti.

Ora, l'art. 40 cpv. 1 lett. a NAPR non vieta la costruzione di rampe d'accesso con una pendenza superiore al 5%. Esso esige soltanto che questo limite, volto ad agevolare la sosta momentanea dei veicoli in procinto di immettersi sul campo stradale, venga rispettato sino ad una distanza di 5.00 m dal ciglio della strada. Distanza, questa, che nella zona R2a l'art. 40 cpv. 1 lett. b NAPR riduce a m 2.50.

In concreto, il municipio ha autorizzato l'opera avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'art. 40 cpv. 2 NAPR. La decisione, considerata la particolare situazione dei luoghi, non appare insostenibile. La concessione di una distanza leggermente inferiore a quella minima prescritta tra l'inizio della rampa ed il campo stradale appare tutto sommato giustificata dallo stesso slargo, che, oltre all'incrocio dei veicoli, può anche servire alla sosta momentanea degli stessi quando si accingono ad immettersi su via Orbisana. È ben vero che tale strada è larga appena 3 m, ma proprio in questo punto presenta una larghezza di oltre 7 m, grazie ad un secondo slargo esistente sul lato a monte. Non sono dunque da temere inconvenienti per la sicurezza della circolazione e per la fluidità del traffico.

Ingiustificata appare invece la deroga all'arretramento minimo dal confine verso la strada prescritto dall'art. 40 cpv. 1 lett. a e b NAPR, che il municipio ha concesso per i 4 posteggi in superficie. Nulla impedisce infatti di rispettare la distanza di m 2.50 dal ciglio del campo stradale, che in questo caso coincide con il lato est dello slargo a forma di triangolo.

Immune da violazioni del diritto è infine il terzo accesso, che collega la grande autorimessa sotterranea alla strada. Il tratto compreso tra l'inizio della rampa, che presenta una pendenza del 12.01%, ed il campo stradale è infatti lungo circa 5 m e denota una pendenza inferiore al 5%. Rispetta dunque l'art. 40 cpv. 1 lett. a e b NAPR.

6.3. Secondo l'art. 10 cpv. 2 NAPR, le costruzioni sotterranee devono rispettare una distanza di m 2.00 dal confine verso la proprietà pubblica. Il municipio può concedere deroghe.

In concreto, il municipio non ha soltanto concesso una deroga alla distanza minima prescritta, ma ha addirittura permesso ad alcune opere (cantina C2, posteggio n. 10) di invadere parzialmente l'area pubblica sottostante allo slargo triangolare di via Orbisana, di cui si è detto sopra. Almeno entro questi limiti, la licenza viola il diritto, poiché la facoltà di deroga prevista dall'art. 10 cpv. 2 NAPR permette al massimo di autorizzare l'edificazione a confine con l'area pubblica. Non abilita il municipio ad autorizzare anche l'edificazione del sottosuolo di proprietà del comune. Per il resto, non appare tutto sommato insostenibile permettere in via di deroga che il sottosuolo venga edificato sino al limite dello slargo. La particolarità del caso è ravvisabile nello slargo stesso, che si incunea nella proprietà dei resistenti.

Nemmeno il difetto qui riscontrato giustifica comunque l'annullamento della licenza. Anch'esso può infatti essere emendato imponendo di arretrare le opere sotterranee sino al confine con la proprietà pubblica.

6.4. Da respingere sono infine le eccezioni sollevate dalla ricorrente con riferimento ai muri di sostegno delle rampe di accesso alle opere sotterranee, che il municipio ha imposto di arretrare ad una distanza di m 0.50 dal ciglio di via Orbisana. Le opere secondarie, quali opere di accesso, di cinta e di sistemazione del terreno, possono infatti essere realizzate anche oltre le linee di arretramento e di costruzione (art. 7 cpv. 6 NAPR). A maggior ragione si deve ammettere che possano essere realizzate al di sotto delle distanze minime dall'area pubblica.

                                   7.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e subordinando la licenza alle condizioni necessarie per renderla conforme al diritto, che sono state illustrate ai precedenti considerandi.

La tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente ed i resistenti. Le ripetibili sono invece compensate.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38, 40, 41 LE; 7, 10, 14, 15, 20, 40 NAPR di Muzzano; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 11 luglio 2007 del Consiglio di Stato (n. 3708) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.           la licenza edilizia 12 gennaio 2006 rilasciata dal municipio di Muzzano ai resistenti è confermata alle seguenti condizioni supplementari:

-       eliminazione del terzo piano del blocco B (appartamento B3);

-       arretramento dei 4 posteggi in superficie a m 2.50 dal ciglio est dello slargo triangolare;

-       arretramento delle opere sotterranee (cantine C2 e B3, posteggio n. 10) sino sul confine verso l'area pubblica.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta per metà a carico della ricorrente e per metà a carico dei resistenti.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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