Incarto n. 52.2007.296
Lugano 3 ottobre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 agosto 2007 di
RI 1, , patrocinata da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 11 luglio 2007 del Consiglio di Stato (n. 3740) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 26 marzo 2007 rilasciata dal CO 1 a CO 2 per la costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare in località __________ (part. 155) ;
viste le risposte:
- 11 settembre 2007 del CO 1;
- 14 settembre 2007 di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 10 gennaio 2007 CO 2 hanno chiesto al CO 1 il permesso di costruire una casa d'abitazione unifamiliare su un terreno (part. 155; zona RSE), situato in località __________, lungo la strada che conduce a __________.
L’edificio, strutturato su due piani abitabili ed un sottotetto parzialmente abitabile, verrebbe a sorgere a cavallo di un piccolo canale artificiale, che convogliava l’acqua del vicino torrente __________ nelle condotte della centrale idroelettrica della cartiera di __________, da tempo in disuso. Esso comporterebbe la demolizione di un rustico diroccato esistente sul fondo.
Verso sud, l'edificio presenta un portico aperto, delimitato da quattro pilastri che sorreggono la terrazza del primo piano e lo spiovente del tetto. Il filo esterno dei pilastri è collocato ad una distanza inferiore a 6 m dalla facciata nord dello stabile d'abitazione che sorge nell’angolo sudest dello stesso fondo lungo il ciglio della strada cantonale.
b. Alla domanda di costruzione si è opposta RI 1, proprietaria dei terreni sovrastanti (part. 156 e 675), la quale ha contestato l'intervento dal profilo degli indici, delle distanze, dei posteggi e per altri motivi, che ha poi ripreso ed ulteriormente sviluppato davanti alle istanze di ricorso.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, con decisione 26 marzo 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
B. Con giudizio 11 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla vicina opponente.
Disattesa l'eccezione di violazione di essere sentito, il Governo ha anzitutto ritenuto che la costruzione rispettasse sia la distanza dal confine verso i fondi dell'insorgente, sia quella dalla strada cantonale antistante. L'Esecutivo cantonale ha in seguito respinto, siccome improponibili per carenza di legittimazione attiva, le eccezioni sollevate con riferimento alle distanze tra edifici sul medesimo fondo, all'altezza dei locali ed al numero di posteggi. In conclusione, il Consiglio di Stato ha infine disatteso anche le censure riguardanti l'altezza e gli indici giudicandole infondate.
C. Contro il predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
L'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla necessità di proteggere il rustico diroccato, di cui è prevista la demolizione, all'occupazione del corso d'acqua, alle distanze dal confine, tra edifici e dalla strada, nonché al numero dei posteggi previsti, a suo giudizio inferiore a quello prescritto.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio ed i beneficiari della licenza, che sollecitano il rigetto dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, proprietaria di fondi contermini a quello dedotto in edificazione e già opponente, è certa (art. 43 PAmm). Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la qualità per agire in via di ricorso è data anche nella misura in cui l'insorgente eccepisce la violazione delle norme sulle distanze tra edifici posti sullo stesso fondo, sull'altezza dei locali e sul numero di posteggi obbligatori. La legittimazione attiva non dipende infatti dalla natura delle censure sollevate, ma dall'intensità del rapporto che intercorre fra la situazione dall'insorgente e l'oggetto della contestazione. Rapporto, questo, che nel caso concreto, è senz'ombra di dubbio di natura tale da giustificare il riconoscimento della qualità per agire in giudizio. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine senza particolari limitazioni.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della vertenza, oltre ad essere nota a questo tribunale per conoscenza diretta, emerge chiaramente dalle tavole processuali, integrate dalle fotografie prodotte dal municipio. Una visita in luogo non appare atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Infondate, da questo profilo, appaiono anche le eccezioni di violazione del diritto di essere sentito sollevate dall'insorgente nei confronti della valutazione anticipata delle prove richieste, operata dal Consiglio di Stato attraverso il rigetto della richiesta di sopralluogo.
2. Distanza verso la facciata nord dello stabile esistente
2.1. Gli ordinamenti edilizi conoscono diversi tipi di distanze. Particolare rilevanza rivestono le distanze tra edifici. Da questo parametro edilizio, oltre che dalle limitazioni dell'altezza, dipendono infatti la salubrità e la sicurezza degli edifici. Indirettamente, esse contribuiscono inoltre a definire l'assetto delle zone edificate (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 39 LE n. 1175). Subalterne alle distanze tra edifici, sono invece le distanze da confine, che servono essenzialmente a stabilire come le distanze tra edifici debbano essere suddivise tra fondi contermini.
Per rispetto delle loro finalità, le distanze tra edifici sono imperative. I proprietari non possono accordarsi per ridurle. Quelle da confine sono invece rimesse alla libera disposizione dei proprietari, che - così come possono modificare i confini - possono anche ripartirle diversamente fra loro.
Benché le distanze tra edifici, da un profilo generale, siano ben più importanti di quelle da confine, in Ticino numerosi ordinamenti edilizi comunali si limitano a stabilire le distanze da confine, omettendo di fissare quelle tra edifici. In questi casi, si deve comunque ritenere che il legislatore comunale si sia riferito all'art. 39 cpv. 3 LE, secondo cui la distanza tra edifici su fondi contigui è costituita dalla somma delle rispettive distanze dallo stesso confine, dando così per scontato che la distanza tra edifici debba anche corrispondere alla somma delle distanze prescritte dal confine (RDAT 2003-II n. 28 = STA 52.2002.362 consid. 3.2.). Regola, questa, che - considerate le finalità perseguite dalle distanze tra edifici - deve ovviamente valere anche fra edifici situati sullo stesso fondo.
2.2. Le distanze a __________ sono regolate dall'art. 6 NAPR, che disciplina le distanze verso i lotti privati (cpv. 1), verso l'area pubblica (cpv. 2), dal bosco (cpv. 3), le distanze per costruzioni interrate (cpv. 4) e quelle per piscine (cpv. 5).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR, la distanza di un edificio (principale) da confine non deve essere inferiore a m 3.00. Resta riservato l'ordinamento delle distanze sancito dall'art. 17 NAPR per la zona del nucleo. L’art. 6 cpv. 1 lett. b NAPR stabilisce invece che le costruzioni accessorie su fondi contigui devono distare (almeno) 3.00 m da facciate senza aperture e 4.00 m da facciate con aperture. L’art. 6 cpv. 1 lett. c NAPR permette infine ai proprietari di fondi contermini di accordarsi per edificare a confine o in contiguità o a distanze da confine inferiori a quelle prescritte.
L’art. 6 cpv. 1 NAPR stabilisce le distanze minime che le costruzioni accessorie devono rispettare verso edifici principali (lett. b), ma omette di fissare la distanza minima che deve essere rispettata tra edifici principali, limitandosi a fissare quella minima da confine (lett. a). In base alle considerazioni che precedono, la distanza tra edifici deve comunque essere almeno pari al doppio della distanza minima da confine (m 3.00). Conformemente agli art. 6 cpv. 1 lett. a e 39 cpv. 3 LE, deve dunque essere di almeno 6.00 m.
2.3. Nel caso concreto, il filo esterno dei pilastri che sorreggono la terrazza del primo piano e lo spiovente del tetto sul lato sud del controverso edificio, non rispetta la distanza minima di 6.00 m dalla facciata nord dello stabile d'abitazione (sub. A) esistente sul fondo dedotto in edificazione. Il pilastro dell'angolo sudest si situa infatti a meno di 5 m dall'edificio antistante, mentre il pilastro adiacente è posto a poco più di 5 m. L'ingombro costituito dalla nuova costruzione invade, su un fronte di circa 7 m e per una profondità variante da 0 a m 1.20, la fascia d'arretramento larga 6 m determinata dalla facciata nord dell'edificio esistente.
L'edificio disattende dunque la distanza minima tra edifici prescritta dall'art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR in combinazione con l’art. 39 cpv. 3 LE. Gli stessi piani allegati alla domanda di costruzione ne danno atto. Non sussistono validi motivi che giustifichino una distanza inferiore a quella minima tra edifici prescritta dalle norme succitate. Il fatto che le costruzioni insistano sullo stesso fondo non permette di derogare alla distanza minima tra edifici. Lo esclude la natura imperativa di questo parametro edilizio derivante dalle finalità che persegue. La facoltà, accordata dall'art. 6 cpv. 1 lett. c NAPR ai proprietari di fondi confinanti, di accordarsi su distanze da confine diverse da quelle prescritte non li autorizza a concordare una riduzione della distanza minima tra edifici prescritta dagli art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR e 39 cpv. 3 LE. L'art. 6 cpv. 1 lett. c NAPR permette loro soltanto di suddividere tale distanza in modo diverso da quello previsto dalla norma sulle distanze minime da confine.
La nuova costruzione disattende pure la distanza minima (m 4.00) prescritta dall'art. 6 cpv. 1 lett. b NAPR tra costruzioni accessorie ed edifici principali muniti di facciate con aperture. Il limite esterno del portico che caratterizza la facciata sud della nuova costruzione verrebbe infatti a sorgere ad una distanza variante tra m2em 2.50 dal ripostiglio (sub. B), che sorge a ridosso della facciata nord della casa d'abitazione esistente sul fondo dedotto in edificazione. Considerate le finalità perseguite, questo parametro deve essere applicabile anche agli edifici principali ed accessori insistenti sullo stesso fondo.
Già per questi motivi la licenza in contestazione non può essere confermata.
3.Demolizione del diroccato
Il rustico diroccato esistente sul fondo dedotto in edificazione non è soggetto a particolari vincoli di protezione. Prive di qualsiasi fondamento sono le censure sollevate dall'insorgente con riferimento alla prevista demolizione.
4. Corso d'acqua
Il piccolo canale artificiale che attraversa la part. 155 è una semplice condotta (in disuso) a cielo aperto. Nulla si oppone alla sua soppressione. Anche su questo punto le doglianze della ricorrente vanno respinte siccome infondate.
5. Altezza della costruzione e dei locali
L'altezza massima della costruzione (m 6.50 al filo di gronda nell'angolo nordest; m 8.50 al colmo) rispetta ampiamente quella massima (m 9.00 alla gronda; m 11.0 al colmo) fissata dall'art. 19 lett. d NAPR. Essa è conforme anche al limite di m 6.00, fissato dalla stessa norma per le parti di costruzione situate all'interno della fascia larga 5.00 dal confine. L'altezza della gronda misurata per rapporto alla quota media del terreno naturale antistante la facciata nord si situa infatti ad un'altezza inferiore a tale limite. Anche su questo punto le censure della ricorrente vanno respinte.
6. Altezza dei locali
Secondo l’art. 8 NAPR, l'altezza minima dei locali d'abitazione è di m 2.30. Per i sottotetti fa stato l'altezza media. Altezze inferiori possono essere ammesse per i piani ammezzati.
L'altezza media del sottotetto è di m 2.15. Trattandosi di un piano ammezzato può essere ammessa. Ad un eventuale difetto potrebbe peraltro essere posto facilmente rimedio, innalzando leggermente il tetto. Correzione che non è certo nell'interesse della ricorrente.
Nemmeno su questo punto il ricorso risulta dunque fondato.
7. Indici
Il calcolo degli indici di occupazione e di sfruttamento non presta il fianco a critiche. La superficie della condotta a cielo aperto (mq 34), che verrebbe smantellata, può infatti essere computata quale superficie edificabile.
Anche da questo profilo, la licenza appare dunque conforme al diritto.
8. Posteggi
Secondo l’art. 14 NAPR, che impone la formazione di un posteggio ogni 100 mq o frazione superiore a 30 mq di SUL, la SUL (mq 228.30) della nuova costruzione esige l'approntamento di due posteggi. Inizialmente, il progetto ne prevedeva due. L'autorità cantonale ne ha autorizzato soltanto uno per motivi di sicurezza della circolazione. Per quello mancante, il municipio ha dunque imposto il versamento di un contributo sostitutivo di fr. 3'000.-.
La deroga, ammessa dall'art. 14 NAPR nei casi in cui la formazione di posteggi risultasse impossibile dal profilo tecnico o paesaggistico, ovvero ragionevolmente inesigibile, appare giustificata.
9. Distanza dalla strada cantonale
Contrariamente a quanto assumono il municipio e l'insorgente, le distanze dalle strade prescritte dall'art. 25 LE non sono applicabili. Queste distanze si applicano infatti soltanto fino all'introduzione dei piani regolatori.
Alla fattispecie torna applicabile la distanza di 3.00 m prescritta dall'art. 6 cpv. 2 lett. b NAPR; distanza che in concreto è rispettata.
10. Anche se la maggior parte delle censure sollevate dall'insorgente risulta priva di fondamento, il ricorso va comunque accolto perché la nuova costruzione non rispetta le distanze minime tra edifici prescritte dall'art. 6 cpv. 1 NAPR e 39 cpv. 3 LE. La licenza impugnata va dunque annullata assieme al giudizio governativo che la conferma.
La tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze sono a carico dei resistenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 39 LE; 6 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 11 luglio 2007 (n. 3740) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia 26 marzo 2007 rilasciata dal CO 1 a CO 2 per la costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare sulla part. 155;
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei resistenti, che rifonderanno fr. 2'500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario