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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.02.2007 52.2007.27

6 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,193 parole·~6 min·2

Riassunto

Ricovero caotto urgente in ambiente psichiatrico

Testo integrale

Incarto n. 52.2007.27  

Lugano 6 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 25 gennaio 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione 9 gennaio 2007 (no. 2006/115) della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 dicembre 2006 con la quale il suo tutore __________ ne ha disposto il ricovero coatto urgente alla clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC);

vista la risposta 2 febbraio 2007 della CPC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è una giovane ventiseienne del Locarnese affetta da una grave forma di schizofrenia ebefrenica, resistente a tutti i tentativi terapeutici messi in atto finora. Beneficiaria di una rendita AI e sotto tutela, vive con la madre, sofferente di psicosi paranoide, e con una sorella, pure schizofrenica.

                                         Nel corso dell'estate 2006 RI 1 ha presentato un ennesimo scompenso psicotico, per il quale è stata privata della libertà a scopo di assistenza e collocata, per la decima volta, presso la clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC) in forma coatta. È stata dimessa il 23 ottobre 2006, su pressione della madre e della sorella maggiore, dopo essersi impegnata ad assumere per via orale un consistente trattamento neurolettico ed a frequentare regolarmente il SPS di Locarno.

                                         Nel mese di novembre e di dicembre del 2006, RI 1 ha subito due ulteriori internamenti, il primo a causa di scompensi riconducibili all'interruzione della terapia prescrittale. Rilasciata il 15 dicembre 2006 con un trattamento neurolettico dépôt, quattro giorni dopo il suo tutore ne ha ordinato il ricovero forzato in ragione di una inquietante erranza associata a comportamenti inadeguati-pericolosi e stato dissociativo.

                                  B.   Mediante ricorso 25 dicembre 2006 RI 1 è insorta contro il ricovero dinanzi alla Commissione giuridica in materia sociopsichiatrica (CGASP), contestando il provvedimento.

                                         Dopo esser stata sentita dalla commissione, la ricorrente è stata sottoposta ad esame specialistico da parte del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 9 gennaio 2007 la CGASP ha respinto il gravame.

                                  C.   Il 24 gennaio 2007 RI 1 ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua avversione a qualsiasi misura restrittiva della libertà. A suo parere, sia l'attuale ricovero che il prospettato collocamento in un foyer sono inopportuni e dovrebbero essere oggetto di un'attenta valutazione peritale.

                                  D.   La CGASP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso, mentre la CPC si è premurata di illustrare le ragioni che impongono il mantenimento della misura coercitiva osteggiata dall'insorgente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e 52 LASP, nonché 43 e 46 PAmm.

                                         Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. La situazione dell'insorgente è stata appena esaminata dal dr. __________ nell'ambito del procedimento ricorsuale di prima istanza. Non occorre quindi ordinare una nuova perizia giudiziaria, insuscettibile di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Una persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale, alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1 CC). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CC).

2.2. Nel nostro Cantone il collocamento coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). In caso di urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LASP). Per le persone tutelate è inoltre competente il tutore (art. 22 cpv. 2 LASP).

Il Direttore del settore o lo psichiatra curante possono decidere un trattamento ambulatoriale coattivo se la situazione dell'utente, pur non giustificando un collocamento, richiede comunque un intervento restrittivo della libertà personale (art. 20 cpv. 2 LASP).

La decisione, motivata e corredata dal piano terapeutico (art. 21 LASP), è impugnabile alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).

                                   3.   3.1. RI 1

La decisione di collocamento del 19 novembre 2006 si inserisce in questo contesto famigliare gravemente patologico, accompagnato da un importante stato di ritiro sociale e da una mancanza di prospettive esistenziali costruttive.

3.2. Nel giudizio qui impugnato, del 9 gennaio 2007, la CGASP ha confermato il collocamento. L'autorità di ricorso di prime cure si è fondata in particolare sul referto peritale del proprio membro dr. __________, il quale ha rilevato che al momento della visita la paziente era massicciamente destrutturata, discordante, perplessa, ambivalente, scollata dalla realtà, senza coscienza di sé e del proprio stato, inconsistente sul piano progettuale, interpretativa e delirante. Sul piano diagnostico, il medico specialista ha confermato la sussistenza di un grave scompenso schizofrenico, che rende indispensabile la somministrazione di un trattamento neurolettico adeguato e la continuazione del soggiorno ospedaliero fino ad una ragionevole remissione sintomatica, seguito a tempo debito da un collocamento in una struttura residenziale specializzata. Il menzionato professionista ha quindi condiviso la necessità del ricovero, stante la consistenza del disturbo psichico di cui soffre la ricorrente e il disagio provocato da un ambiente famigliare estremamente patologico.

Questa valutazione è stata sostanzialmente condivisa da tutti i medici che hanno avuto modo di esaminare l'insorgente.

                                   4.   La decisione impugnata deve essere senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente ed in modo convincente che il 19 dicembre 2006 la ricorrente ha dovuto essere urgentemente ricoverata in modo coatto per far fronte ad una situazione di estrema gravità, non altrimenti gestibile.

                                         Dal momento che il ricovero è stato disposto secondo la procedura d'urgenza, qualora dovesse perdurare la necessità del trattenimento la CPC dovrà tuttavia provocare l'avvio di una procedura di (conversione in) collocamento ordinario ex art. 20 LASP (cfr. art. 22 cpv. 3 LASP, nonché il consid. 2.2. che precede).

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame va respinto. Non si preleva tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).

Per questi motivi,

visti gli art. 397a ss. CC; 19, 20, 22, 45, 50 e 52 LASP;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giudizio.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

                                      4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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