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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.09.2007 52.2007.226

13 settembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,022 parole·~5 min·6

Riassunto

Licenza edilizia: tetto a semiarco

Testo integrale

Incarto n. 52.2007.226  

Lugano 13 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 10 luglio 2007 della

RI 1, , patrocinata da: PA 2, ,  

contro  

la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato (3110) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 26 gennaio 2007, rilasciata dal CO 4 ad CO 1, CO 2 e CO 3 per la costruzione di uno stabile d'appartamenti (part. 1937);

viste le risposte:

-    17 luglio 2007 del CO 4;

-    21 agosto 2007 del Consiglio di Stato;

-      4 settembre 2007 di CO 1, CO 2 e CO 3;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nel corso del mese di settembre del 2006, CO 1, CO 2 e CO 3 hanno chiesto al CO 4 il permesso di costruire uno stabile di 51 appartamenti, con una pianta a forma di "L", su un terreno (part. 1937) situato in località __________ (zona R5).

Il progetto prevede di coprire l'immobile con un tetto in parte piano (terrazza) ed in parte ad arco (cfr. schema); parte, sotto la quale verrebbero ricavati degli appartamenti. I piani fanno stato di un'altezza di m 16.50 al massimo, misurata al filo di gronda della parte piana del tetto adibita a terrazza.

SEZIONE

            m 16.50

FACCIATA

Alla domanda di costruzione si è opposta la RI 1, che sorge su un fondo contermine, la quale ha contestato l'altezza dell'edificio ed il trasferimento di quantità edificatorie da un fondo vicino (part. 125), costituito da una strada.

Raccolto l'avviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 26 gennaio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione che lo sviluppo del sesto piano rientrasse nell'ipotetico ingombro di un tetto a falde avente una pendenza massima del 50%.

                                  B.   Con giudizio 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

Disattese le censure sollevate dall'insorgente con riferimento all'altezza dell'immobile, il Governo ha ritenuto che nemmeno il trasferimento di quantità edificatorie dalla vicina strada si ponesse in contrasto con il diritto.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

In questa sede, l'insorgente si limita a contestare l'altezza dell'immobile, negando in sostanza che si possa inserire un attico nella parte sottostante il tetto arcuato.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Il municipio si riconferma invece nelle tesi sviluppate in precedenza.

CO 1, CO 2 e CO 3 contestano a loro volta in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE) e la legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria di un fondo contermine e già opponente, sono certe.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono contestati.

2.2.1. L'altezza degli edifici è misurata dal terreno sistemato al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto (art. 40 cpv. 1 LE). Determinate è l'ingombro verticale degli edifici. L'altezza è dunque misurata in corrispondenza delle facciate. Salvo contraria disposizione dell'ordinamento edilizio comunale, l'altezza dei tetti a falde e degli eventuali timpani sottostanti non è presa in considerazione. Gli attici sono invece computati nell'altezza (art. 43 RLE). Le loro facciate, anche se arretrate rispetto a quelle dello stabile sottostante, determinano infatti un ingombro verticale chiaramente percettibile, che viene di conseguenza computato sullo sviluppo verticale delle facciate sottostanti.

2.2. Nel caso concreto, il municipio ed il Consiglio di Stato hanno con tutta evidenza preso in considerazione soltanto l'altezza delle facciate nord ed est, sulle quali appoggia il piede del tetto a semiarco che ricopre gli appartamenti del 6° piano; piano, che gli stessi resistenti definiscono attico. Lo sviluppo verticale dell'immobile sui lati sud ed ovest, che si affacciano sul giardino, è stato invece ignorato.

Ora, l'altezza di queste facciate non va misurata soltanto sino al filo di gronda delle terrazze del piano attico. A quest'altezza (m 16.50) deve essere aggiunta quella (m 2.50) del corpo ricoperto dal tetto a semiarco, che su questi lati presenta una facciata munita di finestre, arretrata di circa 3 m dal parapetto delle terrazze.

Ne risulta che su questi due versanti, l'altezza dell'immobile è di m 19.00. Essa supera dunque abbondantemente quella massima (m 16.50) prescritta dall'art. 41 NAPR di __________.

2.3. Il difetto non è comunque tale da giustificare l'annullamento della licenza. Ad esso può infatti essere facilmente posto rimedio, subordinando la licenza alla condizione di sopprimere il piano attico e di coprire l'edificio con un tetto piano situato alla quota di m 231.50 s/m.

                                   3.   Sulla scorta di quanto precede,  il ricorso può essere accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e riformando nei termini sopra indicati il permesso in contestazione, siccome lesivi del diritto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico dei resistenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 40, 41 LE; 43 RLE; 41 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato (3110) è annullata;

1.2.           la licenza edilizia 26 gennaio 2007 è confermata alla condizione che venga soppresso il piano attico e l'edificio sia coperto da un tetto piano situato alla quota di m 231.50 s/m.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno fr. 1'000.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                          4.   Intimazione a:

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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