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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.11.2007 52.2007.202

28 novembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,524 parole·~8 min·3

Riassunto

Vizio di convocazione del consiglio comunale

Testo integrale

Incarto n. 52.2007.202  

Lugano 28 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 giugno 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione 29 maggio 2007 del Consiglio di Stato (n. 2663) che respinge il gravame inoltrato dall'insorgente contro le risoluzioni adottate nel corso della seduta del 19 ottobre 2006 dal __________;

viste le risposte:

-    22 giugno 2007 della Sezione degli enti locali;

-    26 giugno 2007 del Consiglio di Stato;

-      3 luglio 2007 di CO 1;

-      3 luglio 2007 del CO 2;

preso atto della replica 25 luglio 2007 del ricorrente e delle dupliche:

-       30 luglio 2007 della Sezione degli enti locali;

-         6 agosto 2007 di CO 1;

-       16 agosto 2007 del CO 2;

-       21 agosto 2007 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Riunitosi in seduta ordinaria il 22 marzo 2006, il consiglio comunale di __________ ha adottato una serie di risoluzioni, tra cui anche quella relativa all'accettazione delle dimissioni presentate dal consigliere __________.

Tutte queste decisioni sono tuttavia state impugnate da un consigliere comunale davanti al Consiglio di Stato, il quale con giudizio del 22 agosto 2006 ha dichiarato il gravame irricevibile. Contro quest'ultima pronuncia è poi stato interposto un ulteriore ricorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (inc. n. 52.2006.275).

                                  B.   Pendente tale procedimento, il 25 settembre 2006 il presidente del consiglio comunale ha convocato per l'11 ottobre successivo una seduta ordinaria del legislativo. A causa di presunte irregolarità nei termini di convocazione, la seduta è stata annullata e riconvocata per il 19 ottobre 2006. Il 14 ottobre 2006 una consigliera comunale ha segnalato al municipio e alla Sezione degli enti locali che il subentrante del consigliere dimissionario __________ non era stato convocato alla seduta. Sia l'autorità cantonale, che l'esecutivo comunale hanno ritenuto corretto tale modo d'agire, visto che a quel tempo le dimissioni di __________ non erano ancora cresciute in giudicato.

Il 19 ottobre 2006 ha dunque avuto luogo la prevista seduta del legislativo. In apertura dei lavori il consigliere comunale RI 1, dopo avere rilevato la mancata convocazione di __________, ha censurato la violazione dell'art. 51 LOC e ha chiesto che la seduta fosse annullata. La proposta è stata respinta con 14 voti contrari e 3 favorevoli.

                                  C.   RI 1 si è rivolto con un ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento delle risoluzioni adottate dal consiglio comunale nel corso della seduta del 19 ottobre precedente, con conseguente invito al presidente del legislativo di riconvocare, nel rispetto dell'art. 51 LOC, tutti i consiglieri in carica, previo invio dei messaggi all'ordine del giorno. Il 23 gennaio 2007 il Governo cantonale ha dichiarato il gravame irricevibile, in quanto, nella misura in cui l'impugnativa era stata interposta avverso la mancata convocazione di un consigliere comunale, la medesima era rivolta contro un atto di competenza del presidente del legislativo, anziché contro una decisione impugnabile adottata da un organo comunale, ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC. Adito dallo stesso RI 1, il 10 aprile 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato detto giudizio e ha rinviato gli atti al Governo affinché entrasse nel merito del gravame. Il Consiglio di Stato ha quindi statuito il 29 maggio 2007 sul medesimo, respingendolo. Pur riconoscendo che la mancata convocazione di __________ alla seduta del 19 ottobre 2006 aveva comportato una disattenzione dell'art. 51 cpv. 1 LOC, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che tale vizio non aveva avuto alcuna conseguenza sull'esito delle deliberazioni, in quanto le stesse erano tutte state adottate con delle larghe maggioranze di voti.

D.    Avverso questo giudizio, RI 1 insorge ora nuovamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Ribadisce che la mancata convocazione di __________ alla seduta del 19 ottobre 2006 del legislativo costituisce una grave violazione delle regole sancite dall'art. 51 LOC. Contesta che tale vizio sia stato ininfluente sulle deliberazioni adottate nell'occasione dal consiglio comunale. A questo proposito rileva come al consigliere __________ sia stata preclusa la possibilità di essere eletto nell'ufficio presidenziale e di formulare eventuali proposte di candidatura per il medesimo, nonché di partecipare ai dibattiti e alle deliberazioni. Aggiunge che, nella misura in cui l'ufficio presidenziale è stato eletto in modo irregolare, le risoluzioni che sono seguite sono state adottate secondo una procedura viziata per quanto concerne la direzione della seduta, l'accertamento e la certificazione dei risultati delle votazioni e la relativa pubblicazione all'albo comunale, per cui le stesse sono da annullare.

E.     All'accoglimento del gravame si oppongono sia il municipio che il presidente del consiglio comunale, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

In sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario del giudizio impugnato, e la tempestività del gravame sono incontestabilmente date in virtù degli art. 208 LOC, nonché 43 e 46 PAmm. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 51 LOC, le sessioni ordinarie e straordinarie del consiglio comunale sono convocate dal presidente d'intesa con il municipio, con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere comunale con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno (cpv. 1). La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso di urgenza, da riconoscersi dal municipio e dal presidente (cpv. 2).

Giusta l'art. 211 lett. a LOC, tutte le decisioni degli organi comunali sono annullabili quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni.

                                         La comunicazione personale dell’avviso di convocazione del consiglio comunale costituisce dunque una formalità, la cui disattenzione può, in determinate circostanze, ripercuotersi sulla validità degli atti adottati da quest’ultimo organo.

                                   3.   Dato per acquisito che la mancata convocazione di __________ alla seduta del __________ del 19 ottobre 2006 ha effettivamente comportato la violazione dell'art. 51 cpv. 1 LOC, la presente lite verte unicamente attorno alla questione di sapere se tale circostanza abbia influito o meno sulle decisioni che sono state adottate in quell'occasione da tale organismo. Ora, tale quesito deve essere risolto negativamente. Come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato nel suo giudizio, il fatto che tutte le risoluzioni, ivi comprese quelle relative all'elezione dei membri dell'ufficio presidenziale, siano state adottate con delle larghe maggioranze, che non avrebbero potuto essere sovvertite neppure con il voto del consigliere __________, permette di affermare che la mancata convocazione di quest'ultimo alla predetta seduta è stata ininfluente sull'esito delle varie decisioni che sono state prese in quell'occasione, ragione per la quale non ricorrono gli estremi previsti dall'art. 211 lett. a LOC per procedere al loro annullamento. Certo, il ricorrente ha ragione allorquando afferma che la partecipazione ai lavori assembleari di un consigliere comunale non si limita al solo esercizio del suo diritto di voto sui singoli oggetti all'ordine del giorno, ma comprende anche la facoltà per quest'ultimo di partecipare attivamente al dibattito che si svolge in sala e di esprimere quindi le proprie opinioni. Tuttavia sapere in che misura la persona che non è stata convocata avrebbe potuto influire in questo modo sulle scelte praticate dal legislativo è una questione che attiene alla pura speculazione. Nulla permette dunque di affermare che la composizione dell'ufficio presidenziale eletto il 19 ottobre 2006 sarebbe stata diversa se __________ fosse stato presente a tale seduta con la possibilità durante la medesima di formulare delle proposte di candidatura. Tanto meno si può affermare che la sua mancata convocazione gli abbia precluso il diritto di essere eletto in tale ufficio. Se gli altri consiglieri avessero voluto, avrebbero in effetti potuto votarlo, indipendentemente dalla sua presenza in aula o meno. In ogni caso a quel tempo egli era dimissionario, per cui si può seriamente dubitare che egli fosse intenzionato a candidarsi per tale carica e, se del caso, che gli altri consiglieri fossero disposti a votarlo. Non può dunque essere condivisa la tesi secondo cui l'ufficio presidenziale sarebbe stato nell'occasione costituito irregolarmente.

                                   4.   Stante tutto quanto precede, il ricorso dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm). In assenza di un'effettiva necessità di patrocinio, nessuna indennità a titolo di ripetibili può essere accordata al resistente CO 1 (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 51, 208, 211 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

  ;   ; ;           ,; a.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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