Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2007 52.2007.182

3 settembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,972 parole·~10 min·5

Riassunto

Licenza edilizia per la trasformazione di uno snack-bar in un locale notturno da integrare nell'attigua discoteca; cambiamento di destinazione fuori zona. Permesso negato perché la trasformazione determina nuove rilevanti ripercussioni su territorio e ambiente

Testo integrale

Incarto n. 52.2007.182  

Lugano 3 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 giugno 2007 di

RI 1, , patrocinato da: PA 1, ,  

contro  

la decisione 15 maggio 2007 del Consiglio di Stato (n. 2408), che conferma la decisione 23 gennaio 2007 con cui il CO 1 ha negato la licenza edilizia per trasformare lo __________ in un locale notturno da integrare nell’attigua __________ (part. 927);

viste le risposte:

-    12 giugno 2007 del Consiglio di Stato;

-    13 giugno 2007 di CO 3;

-    14 giugno 2007 del CO 1;

-    18 giugno 2007 di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il ricorrente RI 1 è proprietario della discoteca __________ e dello __________, situati in due distinti locali contigui, a pianterreno di uno stabile d’appartamenti (part. 927), che sorge a __________, in località __________, fuori della zona edificabile.

Il 17 luglio 2006 il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di cambiare la destinazione dello snack-bar per integrarlo nell’at-tigua discoteca, abbattendo il muro che divide i locali, in modo da aumentare la capienza del locale notturno da 65 a 150 avventori. Alla domanda, corredata da una perizia fonica, si sono opposti numerosi vicini (CO 2) e CO 3, proprietaria di un appartamento dello stabile in cui è situata la discoteca, che paventavano un aumento del disturbo della quiete notturna derivante al vicinato dall’attività dell'esercizio pubblico.

Al rilascio del permesso si è anche opposto il Dipartimento del territorio, che ha ritenuto insoddisfatte le condizioni poste dagli art. 24a e 37a LPT per il rilascio di un permesso eccezionale.

Adeguandosi al preavviso dell’autorità cantonale, con decisione 23 gennaio 2007 il municipio ha negato la licenza richiesta.

                                  B.   Con giudizio 15 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.

Dopo aver ritenuto che la trasformazione integrasse gli estremi di un cambiamento di destinazione, con succinta motivazione il Governo ha in sostanza condiviso le tesi del dipartimento.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.

L’insorgente obietta in sostanza che il 31 maggio 1994 il municipio gli aveva rilasciato una licenza edilizia per ampliare il pianterreno dello stabile, aggiungendo un locale discoteca e dei servizi igienici. Lo snack-bar sarebbe stato realizzato l’anno seguente senza inoltrare alcuna domanda di costruzione, sulla base di una semplice decisione dell’ufficio dei permessi, che autorizzava la suddivisione della patente di locale notturno in due patenti: una per la discoteca ed una per lo snack-bar. Con la trasformazione verrebbe dunque ripristinata una destinazione già autorizzata. Le sbrigative considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato in relazione all’art. 37a LPT non terrebbero conto delle risultanze della perizia fonica prodotta con la domanda di costruzione. 

                                  D.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione pervengono il municipio ed i vicini opponenti, che pongono l’accento sul disturbo che già oggi la discoteca arreca alla quiete notturna.

                                  E.   Nell'interesse del procedimento, il tribunale ha acquisito agli atti le licenze sinora rilasciate all'insorgente per gli esercizi pubblici in oggetto. Nessuna delle parti ha presentato osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. L’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, integrati dalle licenze edilizie rilasciate in precedenza all'insorgente per l'esercizio pubblico. Le altre prove che questi genericamente sollecita non appaiono invero atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   2.1. Per cambiamento di destinazione rilevante dal profilo del diritto pianificatorio si intende generalmente una modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto esistente atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni (STA 26 .6.96 n. 52.1996.116 in re C.; DFGP; Commento alla LPT, ad art. 22 n. 12; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 1 LE n. 647 seg..; Erich Zimmerlin, Baurecht des Kt. Aargau, § 150 N. 2 d; Christian Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrens-recht, n. 209 seg.). Dottrina e giurisprudenza considerano rilevanti e quindi atte ad implicare l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione, sia le modifiche dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili all'uso preesistente, sia le modifiche che determinano o sono atte a determinare un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali (STA 28.2.92 in re comune di C., 27.3.92 in re B.F.; 3.1.94 in re comune di S.). Sono inoltre da considerare come cambiamento di destinazione anche tutte le modifiche delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia che incidono in misura non trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo, scostandosi dagli scopi per i quali è stata autorizzata e realizzata.

2.2. Pur avendo inoltrato una domanda di costruzione volta a conseguire un permesso per cambiamento di destinazione, il ricorrente mette in dubbio che l'unificazione dei due locali, utilizzati l’uno come discoteca e l’altro come snack-bar, perfezioni effettivamente un cambiamento di destinazione. A suo avviso, la licenza edilizia rilasciatagli il 31 maggio 1994 per ampliare il pianterreno con una nuova sala discoteca già autorizzerebbe l'insediamento di un locale notturno in entrambi i locali. La tesi è contraddetta dalle risultanze degli accertamenti esperiti da questo tribunale.

Dalle licenze acquisite agli atti risulta in effetti, che il locale attualmente adibito a snack-bar è stato autorizzato come negozio-bar con permessi del 13 dicembre 1977 (63 mq) e del 23 marzo 1989 (ampliamento di 36 mq). Con licenza 16 ottobre 1984 il municipio ha in seguito autorizzato l'insorgente ad ampliare il bar, estendendolo al vano attualmente destinato a discoteca, definito dai piani come "nuova sala bar". Il bar, raddoppiato nelle sue dimensioni, è quindi rimasto tale per altri dieci anni.

L'attuale discoteca è invece stata autorizzata soltanto con licenza del 31 maggio 19__________, sulla base di piani che distinguevano chiaramente tra la "sala discoteca" e la "sala bar". Questo locale, dal profilo della destinazione rilevante per il diritto edilizio, è rimasto tale sino ad oggi. Il municipio non ha mai concesso licenze edilizie per trasformarlo in locale notturno.

Se ne deve dedurre che l'integrazione dello snack-bar __________ nella discoteca __________ perfeziona compiutamente gli estremi di un cambiamento di destinazione. La trasformazione di un bar in un locale notturno costituisce in effetti un cambiamento di destinazione, poiché comporta un'importante modifica delle ripercussioni ambientali derivanti dal prolungamento degli orari d'apertura (RDAT 1994 II n. 33).

3.3.1. Giusta l’art. 22 cpv. 2 LPT, l’autorizzazione a costruire è rilasciata solo se, cumulativamente: (a) gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d’utilizzazione e (b) il fondo è urbanizzato.

In deroga al principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 LPT, fuori della zone edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto se, cumulativamente: (a) la loro destinazione esige un’ubicazione fuori della zona edificabile, e (b) non vi si oppongono interessi preponderanti.

3.2. . Nel caso concreto è evidente che il cambiamento di destinazione del bar non può essere autorizzato mediante permesso ordinario (art. 22 cpv. 2 LPT). L'insorgente non pretende nemmeno che siano dati i presupposti per conseguire un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 LPT. A giusta ragione, poiché il bar, non soltanto non è conforme alla funzione della zona di utilizzazione, ma non è nemmeno una costruzione ad ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT)

                                   4.   4.1. Secondo l’art. 24a LPT, quando il cambiamento di destinazione di un edificio o di un impianto fuori delle zone edificabili non necessita lavori di trasformazione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 della legge, l’autorizzazione è rilasciata se non ne deriva alcuna nuova ripercussione sul territorio, sull’urbanizza-zione e sull’ambiente (lett. a), rispettivamente non contravviene ad alcun altro atto normativo federale (lett. b).

4.2. In concreto, l'autorizzazione non può essere concessa in base all'art. 24a LPT, anzitutto perché l'intervento comporta l'abbattimento di pareti interne. In secondo luogo, perché la trasformazione determina nuove ripercussioni sul territorio, sull’urba-nizzazione e sull’ambiente. Il raddoppio della clientela richiama invero l'approntamento di nuovi posteggi e determina un sensibile aumento delle immissioni, essenzialmente foniche. Privo di rilievo è il fatto che secondo lo studio fonico allegato alla domanda di costruzione tali immissioni sarebbero contenute nei limiti fissati dall'OIF. L'insorgere di nuove ripercussioni sul territorio, sull'urbanizzazione o sull'ambiente costituisce un impedimento al rilascio di un permesso fondato su tale disposizione anche nel caso in cui le ripercussioni non superano i limiti ammissibili.

                                   5.   5.1. L’art. 37a LPT ha inoltre delegato al Consiglio federale il compito di stabilire a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d’utilizzazione. In ossequio al mandato conferitogli, il Consiglio federale ha stabilito attraverso l’art. 43 cpv. 1 OPT, che cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale e divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se, cumulativamente:

a.  l’edificio o l’impianto è stato legalmente costruito o modificato;

b.   non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente;

c.   la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale;

d.   è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizza-zione esistente;

e.   tutti i costi d’infrastruttura, causati dal cambiamento di destinazione degli edifici e impianti, sono assunti dal proprietario;

f.    non vi si oppongono interessi importanti della pianificazione del territorio.

5.2. Nel caso in esame, il bar che verrebbe trasformato in discoteca è stato almeno in parte realizzato prima del 1° gennaio 1980 con licenza del 13 dicembre 1977. L’art. 37a LPT torna applicabile unicamente a questa parte del locale. Non è invece applicabile all'ampliamento autorizzato con licenza del 23 marzo 1989, in quanto realizzato soltanto dopo il 1° gennaio 1980.

Anche se lo fosse, il controverso cambiamento di destinazione non potrebbe comunque essere autorizzato, poiché non soddisfa la condizione posta dall'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT. Il significativo aumento della capienza della discoteca, che dagli attuali 65 passerebbe a 150 posti, determina in effetti nuove e rilevanti implicazioni su territorio e ambiente. Le immissioni foniche prodotte dall'andirivieni dei clienti, dal movimento dei loro veicoli e dalla sosta degli avventori dediti al fumo davanti all'esercizio pubblico, conseguente all'introduzione del divieto di fumare negli esercizi pubblici, configurano a non averne dubbio importanti ripercussioni di natura ambientale, che verrebbero ad aggravare in misura significativa il disturbo della quiete notturna che l'attività della discoteca già attualmente arreca agli abitanti della frazione di __________. I numerosi, nuovi posteggi, che dovrebbero necessariamente essere approntati, costituiscono dal canto loro implicazioni di sicuro rilievo sul territorio.

Pienamente conformi al diritto appaiono dunque il preavviso negativo del Dipartimento del territorio, la decisione di diniego del permesso del municipio ed il giudizio governativo qui impugnato.

                                   6.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 22, 24, 24a, 37a LPT; 43 OPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

  , , ,; ,;

; ,;

, ,; ,.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2007.182 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2007 52.2007.182 — Swissrulings