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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.02.2007 52.2007.16

19 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,572 parole·~8 min·1

Riassunto

Altezza edifici

Testo integrale

Incarto n. 52.2007.16  

Lugano 19 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 16 gennaio 2007 di

RI 1 RI 2 patrocinate da: PA 1  

contro  

la decisione 19 dicembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 6339) che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la licenza edilizia 11 luglio 2006 rilasciata dal municipio di __________ all'arch. CO 1 per la costruzione di due case d'abitazione unifamiliari in località __________ (part. 1301 e 3090);

viste le risposte:

-    29 gennaio 2007 del municipio di CO 2;

-    30 gennaio 2007 del Consiglio di Stato;

-    1. febbraio 2007 dell'arch. CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. L'11 aprile 2006, l'arch. CO 1 ha chiesto al municipio di Sonvico il permesso di costruire due case d'abitazione unifamiliari su un terreno pianeggiante (part. 1301 e 3090), situato nella zona residenziale estensiva __________ in località __________. Gli edifici, a forma di parallelepipedo, risulterebbero strutturati su tre piani fuori terra. Sarebbero alti da m 8.30 a m 8.50, rispetto al terreno naturale e verrebbero collegati tra loro da una pensilina ad uso posteggio per due veicoli, aperta lateralmente, alta m 2.30 e lunga 6.

b. Alla domanda si sono tempestivamente opposte RI 1 ed RI 2, proprietarie di fondi contermini (part. 1300 e 1302), contestando l'intervento dal profilo delle norme sull'altez-za degli edifici, delle distanze da confine e dell'insolazione.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, l'11 luglio 2006 il municipio ha rilasciato le licenze richieste, respingendo l'opposizione delle vicine.

                                  B.   Preso atto della proposta del resistente di ridurre la pensilina alla copertura di un solo posteggio, il 19 dicembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza nei limiti di tale variante, respingendo i ricorsi contro di essa inoltrati dalle opponenti.

Il Governo ha anzitutto ritenuto che, non essendo prevista alcuna sistemazione del terreno, i due edifici potessero beneficiare del supplemento d'altezza di m 1.50, previsto dall'art. 9 cpv. 1 NAPR per la zona __________ allo scopo di favorire il mantenimento del livello naturale del terreno.

Esso ha poi rilevato come con la riduzione della pensilina fosse diventata priva d'oggetto la pretesa delle ricorrenti di applicare alla distanza dal confine il supplemento previsto dall'art. 8 NAPR per facciate lunghe più di 18 m.

Prive di fondamento sono state infine considerate le censure riferite alla perdita d'insolazione.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alle controverse licenze.

Le ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze, ribadendo, in particolare, che il supplemento d'altezza di m 1.50, previsto dall'art. 9 NAPR non può essere concesso, poiché il terreno, pianeggiante, non potrebbe essere sistemato mediante la formazione di un terrapieno.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio ed il beneficiario della licenza, i quali contestano le tesi delle ricorrenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva delle ricorrenti, proprietarie di fondi contermini e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione fotografica. Le prove (sopralluogo, perizia), di cui le ricorrenti chiedono l'assunzione, non sono dunque atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.2.1. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza degli edifici è misurata a partire dal livello del terreno sistemato. La sistemazione del terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta mediante la formazione di terrapieni, la cui altezza non è computata su quella dell'edificio sovrastante fintanto che non supera il limite di m 1.50 dal terreno naturale ad una distanza di m 3.00 dal piede della facciata (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40/41 LE, n. 1217 seg. e rimandi).

La facilitazione prevista dall'art. 41 LE è stata concepita soprattutto per sistemare i terreni in pendio. Nella prassi, essa si è tuttavia trasformata in una sorta di abbuono, che viene concesso indiscriminatamente sui limiti d'altezza degli edifici, che vengono parzialmente interrati mediante terrapieni realizzati anche su terreni pianeggianti. Il risultato estetico che deriva dalla formazione di terrapieni su terreni pianeggianti è spesso discutibile. L’art. 41 LE non permette tuttavia di impedirlo, poiché questa disposizione non limita l'altezza di queste opere, ma stabilisce soltanto un criterio di misurazione (Scolari, loc. cit., n. 1245).

Allo scopo di favorire il mantenimento del livello naturale del terreno e di scoraggiare la formazione di terrapieni attorno alle costruzioni, l'art. 9 cpv. 1 NAPR di Sonvico concede un supplemento di m 1.50 all'altezza degli edifici principali stabilita per la zona Re. Nel supplemento, soggiunge il capoverso seguente, è compresa la sistemazione del terreno. Nemmeno l’art. 9 NAPR limita la formazione di terrapieni, fissando particolari limiti d'altezza. La norma persegue unicamente finalità dissuasive, concedendo in pratica un abbuono sino a m 1.50 sull'altezza massima dell'edificio nella misura in cui l'edificio non viene interrato mediante la formazione di un terrapieno.

2.2. Attorno ai due edifici, il progetto in esame non prevede alcuna sistemazione del terreno, che rimarrebbe allo stato naturale. I due edifici sarebbero alti al massimo m 8.50 dal livello del terreno naturale, che in assenza di qualsiasi terrapieno coincide con quello sistemato. Non essendo prevista la formazione di alcun terrapieno, il municipio ha dunque ritenuto date le premesse per concedere l'abbuono di m 1.50, previsto dall'art. 9 cpv. 1 NAPR, sull'altezza massima di m 7.00, prescritta dall'art. 42 lett. d NAPR.

La decisione non presta il fianco a critiche di sorta.

Contrariamente a quanto assumono le ricorrenti, la natura relativamente pianeggiante del terreno non esclude affatto la possibilità di sistemarlo mediante la formazione di un terrapieno. Come già detto, un divieto di sistemare terreni pianeggianti mediante la formazione di terrapieni non può essere dedotto dall'art. 41 LE, che stabilisce unicamente i criteri di misurazione dell'altezza degli edifici in caso di alterazione del livello del terreno naturale (RDAT 1989 n. 47).

In quanto volto a contestare l'altezza degli edifici, il ricorso va dunque respinto.

                                   3.   Le ricorrenti ripropongono in questa sede le censure sollevate davanti al Consiglio di Stato con riferimento alla lunghezza dei due edifici (uniti dalla pensilina ad uso autorimessa), al divieto di realizzare edifici lunghi più di 26 m sancito dall'art. 7 NAPR ed al supplemento alle distanze da confine prescritto dall'art. 8 NAPR per facciate lunghe più di 18 m.

Con la variante inoltrata in prima istanza, di cui si è detto in narrativa, il resistente ha dimezzato la lunghezza della pensilina da 6 a 3 m, in modo da interrompere il collegamento fra i due edifici, limitando la copertura ad un solo posteggio. Le censure sono dunque diventate prive d'oggetto. Invano pretendono le ricorrenti che la licenza venga abbinata ad un divieto di prolungare la pensilina. Se in futuro il resistente dovesse chiedere di coprire anche il secondo posteggio, dovrà inoltrare una domanda di costruzione, alla quale le ricorrenti potranno opporsi sollevando tutte le contestazioni che riterranno utili alla difesa dei loro interessi. Non v'è alcun motivo per anticipare il giudizio su questi punti.

                                   4.   Prive di qualsiasi fondamento, per non dire temerarie, sono le censure sollevate dall'insorgente RI 2 con riferimento alla perdita d'insolazione che subirebbe la sua casa d'abitazione, situata ad est delle costruzioni avversate. Dall'elaborato prodotto dalla stessa ricorrente, sommariamente verificato da parte di questo tribunale (cfr. www.jgiessen.de/sunshadow), risulta in effetti che all'equinozio l'ombra proiettata dalle nuove costruzioni inizia a lambire la facciata ovest della sua abitazione soltanto dopo le 1400, rimanendo circoscritta a questa parte dell'edificio. Verso le 1700 la perdita d'insolazione oltrepassa la gronda della falda ovest.

Rimanendo abbondantemente parziale, non sono dunque nemmeno lontanamente dati i presupposti fissati dalla giurisprudenza, correttamente riassunta dal Consiglio di Stato, per imporre una distanza maggiore di quella prescritta dalle NAPR. Non compromettendo l'edificazione avversata la salubrità della casa d'abitazione di questa ricorrente, non sussiste alcuna ragione che possa giustificare l'imposizione di una distanza maggiore.

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, per certi aspetti rasentante la temerarietà, va dunque senz'altro respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore delle due costruzioni, sono poste a carico delle ricorrenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 7, 8, 9, 42 NAPR di Sonvico; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico delle ricorrenti, che rifonderanno fr. 2'500.- al resistente a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

      ;   ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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