Incarto n. 52.2007.139
Lugano 24 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 aprile 2007 di
RI 1
contro
la decisione 27 marzo 2007 (n. 1671) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 novembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rifiuto del rilascio di un'autorizzazione di domicilio e rispettivamente di mancato rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
- 4 maggio 2007 del Dipartimento delle istituzioni;
- 15 maggio 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 26 agosto 1994 la cittadina bulgara RI 1 (1970), già beneficiaria a partire dal 1991 di diversi permessi di corta durata per lavorare quale artista di night-club, si è unita in matrimonio con il cittadino svizzero G__________ (1964) dinanzi all'Ufficiale dello stato civile di __________, ottenendo così un permesso di dimora annuale per vivere con il coniuge nel nostro Paese. Con decisione 30 luglio 1999, confermata in ultima battuta dal Tribunale federale il 25 maggio 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione si è rifiutata di rinnovarle la suddetta autorizzazione di soggiorno, in quanto da tempo ella non viveva più in comunione domestica con il marito. Il 28 maggio 2001 è quindi stato pronunciato il divorzio dei coniugi __________.
B. a. Il 9 novembre 2001 RI 1 ha contratto matrimonio con il cittadino elvetico R__________ davanti all'ufficiale dello stato civile di __________. Ancora una volta le è dunque stato rilasciato un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato regolarmente con ultima scadenza al 13 agosto 2006, al fine di vivere con il marito.
b. Il 31 luglio 2006 RI 1 ha chiesto il rilascio del permesso di domicilio con cambiamento di indirizzo e di comune. Interrogato il 21 settembre seguente dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, R__________, ha dichiarato di non vivere più con la moglie dall'estate del 2002. L'8 novembre 2006 la polizia ha quindi interrogato quest'ultima, la quale ha ammesso che dal dicembre 2005 il marito risiede da solo a __________ mentre che lei dall'agosto del 2006 convive a __________ con il cittadino svizzero M__________, con il quale ha allacciato una relazione sentimentale.
c. Preso atto delle risultanze dell'inchiesta condotta dalla Polizia cantonale, con decisione 21 novembre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha risolto di non rilasciare a RI 1 il permesso di domicilio e di non rinnovarle l'autorizzazione dimora, fissandole quindi un termine sino al 31 gennaio 2007 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale l'autorizzazione di soggiorno le era stata concessa era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione della vita in comune con il marito, ritenendo in tal modo che ella invocasse il suo matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro Paese
C. Con giudizio 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso all'interessata per i motivi addotti dal dipartimento e ha considerato esigibile il suo rientro in Bulgaria.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, il suo annullamento con il conseguente rinnovo del permesso di dimora e, in via subordinata, una dilazione del termine per lasciare la Svizzera. Riassunti i fatti, ammette di non vivere più da tempo con il marito e di avere allacciato una relazione sentimentale con un altro uomo, con il quale intenderebbe sposarsi non appena ottenuto il divorzio. Rileva di essere in Svizzera da molti anni, di essersi ben integrata e di avere avviato da qualche anno un attività commerciale a __________.
All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora: ai fini dell'applicazione della suddetta norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, egli ha diritto al permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS).
In concreto, la ricorrente risulta sempre sposata con il cittadino elvetico R__________ da oltre 5 anni, per cui ella ha, in linea di principio, diritto al rilascio sia dell'autorizzazione di domicilio che al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
1.4. Ne consegue che il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è in linea di principio ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Inammissibile risulta per contro la domanda, formulata in via subordinata dalla ricorrente, di prorogarle il termine di partenza, non essendo questo tribunale competente a statuire su aspetti che attengono all'esecuzione dell'allontanamento.
2. L'art. 7 LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora (cpv. 1 prima frase) e che questo diritto non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo (cpv. 2). Per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso quando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste unicamente a livello formale al solo fine di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).
Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.). È per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
3. Come accennato in narrativa, nel caso di specie la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del suo matrimonio contratto nel 2001 con il cittadino svizzero R__________. Dagli atti di causa risulta che i coniugi __________ si sono separati di fatto perlomeno già a partire dal dicembre del 2005, allorquando il marito si è trasferito a __________. In precedenza, nel corso del 2004, la ricorrente aveva conosciuto il cittadino svizzero M__________, con il quale è in seguito nata una relazione sentimentale tanto che dall'agosto del 2006 essi convivono sotto il medesimo tetto a __________. Ora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nel corso della procedura nonché della durata della separazione dei coniugi __________, vi sono sufficienti elementi per ritenere che quest'ultimi abbiano da tempo organizzato autonomamente le loro rispettive vite e che il loro matrimonio esista soltanto sulla carta. D'altra parte, va rilevato come anche la stessa ricorrente non abbia nemmeno tentato di affermare il contrario nel suo gravame.
Risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un anno e mezzo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere con il marito. Ne consegue che è venuto meno il fine del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio a suo favore di un permesso di dimora. Difatti, la separazione dei coniugi si è verificata prima della scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge per poter vivere definitivamente separati dal consorte elvetico.
La posizione della ricorrente non merita pertanto alcuna tutela sul piano giuridico in quanto, come correttamente rilevato dal Governo, manifestamente abusiva.
4. RI 1 ha risieduto stabilmente nel nostro Paese dal 1994 al 2000 e dal novembre 2001 all'agosto 2006, dopo di che il suo soggiorno è stato tollerato in attesa di una decisione definitiva in merito al suo permesso. Nel complesso la sua permanenza in Svizzera va quindi considerata di media/lunga durata. Ella ha comunque dei legami piuttosto stretti con la Bulgaria, paese nel quale è nata, ha vissuto sia prima di giungere in Svizzera nel 1994 all'età di 24 anni che nel corso del 2001 e dove tutt'ora risiedono i suoi più stretti familiari. Per questi motivi, il suo rientro in patria non gli pone alcun problema insormontabile di riadattamento. Il semplice fatto che ella si senta ben integrata nel nostro Cantone non permette quindi di pervenire a delle conclusioni a lei più favorevoli.
Inoltre la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito R__________ e non per altri motivi. Il fatto che ella sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante.
La misura litigiosa non risulta pertanto lesiva del principio della proporzionalità.
Infine, l'insorgente non può nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più alcuna vita famigliare con il proprio coniuge.
5. In siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rilasciare a RI 1 l'autorizzazione di domicilio e di negarle il rinnovo del permesso di dimora per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.
6. Stando così le cose, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 5, 6, 7 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico dell'insorgente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario