Incarto n. 52.2006.70
Lugano 7 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Cinzia Luzzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2006 di
RI 1 patrocinato da
contro
la risoluzione 6 febbraio 2006 del Dipartimento delle istituzioni (n. 3), che respinge il ricorso 22 settembre/7 novembre 2005 presentato dall'insorgente avverso la decisione 15 settembre 2005 con cui la società acqua potabile di __________ gli ha negato l'allacciamento della part. n. __________ RFD alla rete di distribuzione dell'acqua potabile;
viste le risposte:
- 6 marzo 2006 del Dipartimento delle istituzioni;
- 9 marzo 2006 della società acqua potabile di __________;
preso atto della replica 5 aprile 2006 del ricorrente e delle dupliche:
- 20 aprile 2006 della società acqua potabile di __________;
- 21 aprile 2006 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario del mappale n. __________ RFD di __________, ubicato nella frazione di __________, sul quale sorge un rustico classificato nell'inventario degli edifici fuori zona edificabile nella categoria 1a, meritevole di conservazione e ristrutturabile. Il 26 agosto 2004 egli ha presentato una domanda di costruzione per la trasformazione di tale rustico in abitazione secondaria e il 16 agosto 2005 ha chiesto alla società acqua potabile di __________ (SAM) di poter allacciare il futuro edificio alla rete di distribuzione dell'acqua potabile.
B. Con scritto 15 settembre 2005, la SAM ha respinto detta domanda. Premesso che la sua competenza era limitata – in base al contratto di concessione concluso con il comune di __________ - alla zona edificabile definita nel piano regolatore, essa ha motivato il proprio rifiuto con la scarsa disponibilità d'acqua nei periodi di punta, con la necessità di servire innanzitutto il comparto edificabile, che presenterebbe tra l'altro ancora importanti possibilità di sfruttamento, con l'intenzione di non creare un precedente a favore di un fondo situato fuori zona edificabile e con le incertezze ancora esistenti attorno alla realizzazione da parte del comune di G__________ di un nuovo acquedotto in Valle __________.
Raccolto il preavviso favorevole della competente autorità cantonale, il 24 gennaio 2006 il municipio di __________ ha comunque rilasciato all'istante la licenza edilizia per la trasformazione del suo rustico.
C. Il 6 febbraio 2006, il Dipartimento delle istituzioni ha respinto il reclamo introdotto da RI 1 contro la predetta risoluzione della SAM per il fatto che la proprietà del ricorrente si trova in zona agricola, per cui egli non può vantare alcun diritto d'allacciamento, indipendentemente dalla disponibilità idrica dell'impianto.
D. Contro il predetto giudizio, il ricorrente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la sua richiesta di allacciamento alla rete dell'acqua potabile sia accolta, eventualmente a condizione che nel punto di collegamento con la condotta di distribuzione sia istallata una saracinesca da impiegarsi in caso di penuria d'acqua.
Afferma che la SAM, nei limiti delle sue possibilità, è tenuta a garantire la distribuzione dell'acqua anche in talune aree poste al di fuori della zona edificabile. Contesta che un allargamento dell'utenza possa pregiudicare la globalità della fornitura agli aventi diritto. A suo dire, persino all'apice della stagione calda il fabbisogno sarebbe assicurato. Inoltre, non ci sarebbero nel comprensorio altre costruzioni fuori zona che in futuro potrebbero chiedere l'allacciamento all'acquedotto, per cui l'accoglimento della sua domanda non creerebbe alcun precedente. In merito ad un possibile allacciamento all'acquedotto di __________a, la sua realizzazione presenterebbe difficoltà superiori e non garantirebbe la potabilità dell'acqua distribuita. Afferma che l'azienda acqua potabile del comune di G__________ si è dichiarata interessata all'esecuzione della tubazione d'allacciamento all'acquedotto di M__________, in prospettiva del nuovo acquedotto che intende realizzare in Valle __________. Infine, postula la riduzione delle tasse e spese di primo grado, in quanto sproporzionate.
All'accoglimento del ricorso si oppongono il Dipartimento delle istituzioni, senza formulare osservazioni, e la SAM, adducendo una serie di argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
E. In sede di replica e di duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 40 LMSP). Il ricorso, inoltrato tempestivamente (art. 42 LMSP e 46 cpv. 1 PAmm) da una persona legittimata ad agire (art. 42 LMSP e 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le prove offerte dalle parti (sopralluogo, richiamo incarto dell'ispettorato delle acque per il comune di __________a) non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti ai fini del presente giudizio.
2.Il ricorrente rimprovera innanzitutto alla precedente autorità di giudizio di essere incorsa in un errato accertamento dei fatti per avere parlato nella sentenza impugnata di un "rustico valutato nell'inventario dei rustici del comune di S__________ come meritevole 1d", allorquando l'edificio è stato classificato nella categoria 1a, meritevole di conservazione e ristrutturabile. La censura è manifestamente infondata. È evidente che nell'occasione il Dipartimento è incorso in un semplice errore di battitura, il quale non ha però assolutamente influito sulla sua decisione. In effetti, quest'ultimo non si è basato sulla qualificazione del rustico per negare all'insorgente l'allacciamento del suo fondo alla rete dell'acqua potabile di __________, trattandosi questo di un aspetto che non ha nessuna rilevanza per la risoluzione della vertenza.
3.Giusta l'art. 3 cpv. 1 della legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994, l'esecuzione e la gestione degli impianti di approvvigionamento idrico, come pure la distribuzione dell'acqua, devono essere garantite dai comuni. Essi, soggiungono i cpv. 2 e 3 di questa stessa disposizione, possono assolvere tale compito singolarmente o in consorzio, nonché mediante concessioni ad enti pubblici o privati, in regime di privativa, debitamente regolate da convenzioni ratificate dal Consiglio di Stato. In base all'art. 4 di detta legge, i comuni sono obbligati a fornire acqua alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione pubblica o di enti in regime di privativa e a quelle da urbanizzare conformemente ai disposti pianificatori in vigore.
4. 4.1. Il comune di __________ ha fatto uso della facoltà di assumere in proprio, con diritto di privativa sul suo comprensorio, il servizio di distribuzione dell'acqua potabile e, per quanto attiene alla frazione di __________, esso ha attribuito il medesimo in concessione alla SAM mediante convenzione del 24 gennaio 2000, approvata dal Consiglio di Stato il 30 gennaio 2001. Il servizio in parola risulta quindi disciplinato, oltre che dalla citata convenzione, anche dal regolamento e tariffe per la distribuzione dell'acqua potabile della società acqua potabile di __________ (RTAP), in vigore dal 30 giugno 2004 in seguito all'approvazione del Governo.
Giusta l'art. 2 di detta convenzione, la zona di approvvigionamento idrico è rappresentata da quella attualmente già allacciata alla rete di distribuzione della concessionaria e da quella rappresentata dalla zona abitativa prevista dal piano regolatore. In virtù dell'art. 2 terzo paragrafo RTAP, le concessioni di allacciamento sono limitate agli immobili posti a valle della captazione della __________ e nel restante territorio della frazione di __________. Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili.
4.2. Nel caso in specie, il ricorrente ha chiesto l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile di __________ del rustico sito al mappale n. __________ RFD di __________, in vista della sua trasformazione in abitazione secondaria. Sennonché, questo edificio si trova incontestabilmente fuori zona edificabile e pertanto, in virtù delle chiare disposizioni appena menzionate, non può essere allacciato all'acquedotto della SAM, indipendentemente da ogni questione inerente alla disponibilità idrica dell'impianto. La volontà di limitare gli allacciamenti ai soli fondi siti in zona edificabile è d'altra parte stata evidenziata anche nell'ambito della procedura di approvazione del RTAP dallo stesso Consiglio di Stato, il quale ha imposto la modifica dell'art. 2 terzo paragrafo con l'aggiunta della nozione di "zone edificabili", al fine di limitare il servizio a quel comparto territoriale che ha maggiore necessità d'essere approvvigionato con acqua potabile.
Oltretutto il diniego opposto dalla SAM al ricorrente è compatibile con il diritto federale, e segnatamente con l'art. 19 cpv. 2 LPT, norma dalla quale non può essere dedotto alcun dovere per l'ente pubblico di urbanizzare i fondi situati fuori zona edificabile (DTF 127 I 49 consid. 3a e b, con numerosi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali). Nulla muta poi che egli abbia ricevuto la licenza edilizia per la trasformazione del suo rustico in abitazione secondaria: tale circostanza non basta in effetti a far nascere alcun obbligo nei suoi confronti da parte della SAM. Semmai toccava al municipio assicurarsi, ai fini del rilascio del permesso di costruzione, che il fondo fosse sufficientemente urbanizzato. Né appaiono rilevanti per il presente giudizio gli argomenti sollevati nel gravame riguardo all' acquedotto intercomunale che il comune di G__________ intenderebbe realizzare in Valle __________. Tale opera non esiste ancora e la sua realizzazione non appare neppure imminente a fronte della decisione 9 novembre 2004 del Consiglio di Stato - confermata su ricorso da questo tribunale il 26 ottobre 2006 (inc.n. 52.2004.387) - che ha annullato tutte le licenze edilizie che erano state a suo tempo rilasciate a tale proposito dai comuni interessati.
5. Per quanto riguarda infine l'ammontare della tassa di giustizia, ritenuta eccessiva, la stessa è stata fissata a norma di legge e rientra abbondantemente nei limiti stabiliti dalla PAmm, che prevede una tassa fino a fr. 5'000.- (art. 28 cpv. 1 lett. a PAmm);
6. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia e le spese di questa sede seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art: 19 LPT; 3 e 4 della legge sull'approvvigionamento idrico; 2 della convenzione tra il comune di __________ e la SAM; 2 RTAP ; 40, 42 LMSP; 3, 18, 28, 43, 46, 60 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria