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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.07.2006 52.2006.62

14 luglio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,976 parole·~10 min·1

Riassunto

Licenza edilizia per l'installazione di due antenne per la telefonia mobile

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.62  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 febbraio 2006 del

Comune RI 1,  

contro  

la decisione 24 gennaio 2006 del Consiglio di Stato (n. 349) che annulla la decisione 4 novembre 2005 con cui il municipio di RI 1RI 1 ha negato CO 1 la licenza edilizia per installare due antenne per la telefonia mobile su uno stabile d'appartamenti __________ (part. 969);

viste le risposte:

-    17 febbraio 2006 CO 2;

-    20 febbraio 2006 CO 3;

-    21 febbraio 2006 CO 6;

-      2 marzo 2006 CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 21 luglio 2005 CO 1 ha chiesto al municipio RI 1 il permesso di installare un impianto di telefonia mobile sul tetto piano di uno stabile d'appartamenti, situato __________ (part. 969; zona R7). L'impianto si compone di due pali di metallo, alti m 4.00, che verrebbero collocati negli angoli nord ed est dell'edificio per sorreggere 2 antenne a forma di parallelepipedo. Al centro del tetto piano, situato ad un'altezza di m 24.82 dal suolo, verrebbero inoltre collocati due armadi tecnici, larghi m 0.94, alti al massimo m 1.62 e lunghi, uno m 1.30, l'altro m 2.60.

Alla domanda si è opposto CO 2, proprietario di due fondi vicini (part. 970 e 1425), contestando l'intervento dal profilo dell'altezza e delle radiazioni non ionizzanti.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 4 novembre 2005 il municipio ha respinto la domanda di costruzione, ritenendo che l'impianto non potesse essere autorizzato, poiché determinerebbe un ulteriore sorpasso dell'altezza massima fissata dalle norme di zona (m 22.70), già superata dallo stabile.

                                  B.   Con giudizio 18 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata CO 1 e rinviando gli atti al municipio affinché le rilasciasse la licenza richiesta.

Dopo aver rilevato che l'impianto era conforme alle prescrizioni vigenti in materia di protezione dalle radiazioni non ionizzanti (RNI) ed alla destinazione della zona, il Governo ha in sostanza escluso che la sua altezza fosse da aggiungere a quella dello stabile sottostante ed aggravasse di conseguenza l'attuale sorpasso dell'altezza massima prescritta.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, il comune di RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della decisione di diniego della licenza.

Secondo l'insorgente, le antenne determinerebbero ingombri di rilievo. Venendo installate su uno stabile che già supera abbondantemente l'altezza massima prescritta dalle norme della zona R7 non potrebbero essere autorizzate.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene la CO 1, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario verranno discussi nei seguenti considerandi.

L'opponente e le proprietarie dello stabile si rimettono invece al giudizio di questo tribunale.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti (art. 18 PAmm). I fatti rilevanti per il giudizio non sono invero contestati.

2.Controversa in questa sede è in primo luogo è l'altezza dell'impianto, che secondo il municipio aggraverebbe l'attuale sorpasso dell'altezza massima degli edifici (m 22.70), prescritta dall'art. 21 cpv. 1 NAPR per la zona R7.

2.1. Il limite d'altezza delle costruzioni definisce gli ingombri verticali delle opere edilizie, in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, determina inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante, in sostanza, è l'altezza delle facciate. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, gli spioventi dei tetti a falde, pur oltrepassando l'altezza del filo di gronda, non vengono per principio presi in considerazione. Salvo diversa disposizione di legge, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici. L'esenzione è giustificata dal fatto che queste installazioni non determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza (RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235).

Resta comunque riservata al comune la facoltà di assoggettare, mediante esplicita norma di legge, anche i corpi tecnici od altri impianti installati sul tetto degli edifici a specifici limiti d'altezza e di sviluppo orizzontale. Particolari esigenze, specialmente di natura paesaggistica, possono invero giustificare anche un contenimento degli ingombri orizzontali e verticali determinati da tali installazioni. La loro altezza è in genere determinata a partire dal livello del tetto ed è indipendente da quella dell'edificio sottostante.

2.2. Nella zona R7, qui in discussione, l'altezza massima degli edifici è fissata a m 22.70 (art. 21 cpv. 1 NAPR).

A differenza di altri ordinamenti edilizi comunali, le NAPR di ____________________ si limitano a rinviare - per quanto riguarda le definizioni dell'altezza degli edifici e del modo di misurarli - alle norme della LE e del RLE (art. 5 NAPR). Esse non contengono inoltre particolari disposizioni che limitino l'altezza dei corpi tecnici. L'art. 28 cpv. 3 RE del 16 dicembre 1963 stabiliva invero che, oltre all'altezza prevista per le singole zone sarà concessa unicamente una semplice torretta dell'altezza massima di m 1.50 per carrucole di sospensione. Contrariamente a quanto sostiene il comune ricorrente, con l'entrata in vigore dell'attuale PR la norma è tuttavia decaduta per desuetudine. L'asserita applicabilità di questa disposizione è contraddetta dalla prassi del municipio, che ammette in modo generalizzato la formazione di corpi tecnici sui tetti piani degli edifici senza computarli sull'altezza dell'immobile sottostante. Il fatto che la norma di regolamento non sia stata formalmente abrogata o sostituita da un'analoga disposizione non permette di giungere a conclusioni più favorevoli alle tesi del comune ricorrente. L'inapplicabilità della norma in questione è d'altronde sottolineata anche dall'esplicita indicazione in tal senso, apposta in calce al RE pubblicato nella raccolta della legislazione comunale edita dallo stesso municipio. Indicazione, che, sebbene contenuta in una pubblicazione priva di forza giuridica, appare comunque oltremodo significativa.

A __________, al di fuori della zona del nucleo che li esclude (art. 19 cpv. 2.4 lett. a NAPR), per l'edificazione dei corpi tecnici fa dunque stato la regola, elaborata dalla giurisprudenza cantonale, secondo la quale queste sovrastrutture non soggiacciono a limiti di altezza perlomeno fintanto che non determinano un ingombro rilevante dal profilo delle finalità perseguite dalle disposizioni relative a questo parametro edilizio.

2.3. In concreto, tanto gli armadi degli apparecchi, quanto i sostegni delle antenne non alterano in misura apprezzabile gli ingombri verticali dell'edificio in oggetto. Gli armadi, larghi m 0.94, alti m 1.60 e lunghi m 1.30, rispettivamente m 2.60 rappresentano un volume inferiore a 6 mc. Collocati in posizione arretrata rispetto al filo delle facciate, essi occupano una superficie di appena 3.67 mq, inferiore all'1% della superficie del tetto (> 430 mq). Il fatto che vadano ad aggiungersi ad alcuni comignoli non permette di giungere a diversa conclusione. Ancor meno rilevante, per non dire insignificante dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza degli edifici, è l'ingombro determinato dalle due antenne che verrebbero installate negli angoli est e nord del tetto. Pretendere di sommare l'altezza dell'impianto a quella dell'edificio, che per l'art. 40 LE va comunque determinata in corrispondenza delle facciate a partire dal terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda, appare di conseguenza manifestamente insostenibile.

È ben vero che l'impianto in contestazione, non servendo direttamente all'utilizzazione della costruzione sulla quale verrebbe ad insistere, non può essere considerato un corpo tecnico nel senso che comunemente viene attribuito a questo termine. In assenza di disposizioni specifiche del diritto comunale, volte a disciplinare i corpi tecnici degli edifici, limitandone le dimensioni, questa circostanza non permette tuttavia di accreditare le tesi del ricorrente. Dal fatto che non si tratti di un corpo tecnico in senso stretto, non discende che l'impianto disattende le normative comunali in materia di altezza delle costruzioni. In particolare non si può sostenere che la sua altezza debba essere sommata a quella dell'immobile che lo sorregge. Le sentenze di questo tribunale citate dal ricorrente non giovano alla sua causa, poiché in quei casi il diritto comunale stabiliva precise prescrizioni sull'altezza massima dei corpi tecnici.

Dal profilo dell'altezza massima fissata dall'art. 21 cpv. 1 NAPR per la zona R7 la licenza edilizia non può dunque essere negata.

                                   3.   Resta da verificare se l'impianto possa essere autorizzato dal profilo dell'art. 39 RLE.

3.1. Riallacciandosi alla garanzia costituzionale della proprietà intesa come tutela delle situazioni acquisite, questa norma dispone che edifici ed impianti esistenti in contrasto con il nuovo diritto possono essere soltanto riparati e mantenuti. Sono esclusi i lavori di trasformazione sostanziali. Trasformazioni più importanti possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto col nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.

3.2. In concreto, lo stabile sul quale verrebbe installato il controverso impianto supera l'altezza massima fissata dalle norme di zona. Si dunque in presenza di un edificio esistente in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore.

L'installazione di un impianto di telefonia mobile non è né un intervento di manutenzione, né un intervento di riparazione. Essa non si configura tuttavia nemmeno come un lavoro di trasformazione sostanziale. L'identità della costruzione rimane in effetti invariata tanto dal profilo qualitativo, quanto da quello quantitativo. L'impianto, in particolare, non altera né la destinazione, né l'altezza dell'immobile. Dal profilo dell'art. 39 RLE, l'intervento in contestazione va dunque annoverato nella categoria delle trasformazioni più importanti, che possono essere autorizzate se il contrasto col nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.

Orbene, contrariamente a quanto sostiene il comune ricorrente, il sorpasso dell'altezza massima per gli edifici fissata dall'art. 21 cpv. 1 NAPR (m 22.70), che può essere riscontrato sullo stabile in esame (m 24.82), appare contenuto entro limiti ragionevoli tanto in termini assoluti (+ m 2.12), quanto in termini relativi (+ 9.3%). L'altezza eccedente non pregiudica in modo apprezzabile né l'interesse pubblico, né quello del vicino opponente, che peraltro si è rimesso al giudizio di questo tribunale. Il controverso impianto non altera d'altro canto gli ingombri esistenti in misura degna di rilievo. In particolare, non aggrava il contrasto con il diritto vigente, poiché la sua altezza, come detto, non va aggiunta a quella dell'edificio sottostante. Anche dal profilo dell'art. 39 RLE può dunque essere autorizzato.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

Non avendo l'opponente resistito all'impugnativa e non essendo il comune intervenuto in difesa di suoi interessi particolari, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili alla resistente CO 1 sono invece poste a carico del comune ricorrente secondo soccombenza (art. 31 PAmm). Alle società proprietarie dello stabile non ne vengono assegnate in quanto sostanzialmente indifferenti all'esito del procedimento.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 39 RLE; 21 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Il ricorrente rifonderà fr. 1'500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. Swisscom Mobile SA, 3000 Bern, 1 patrocinata da: avv. Lorenzo Medici, 6900 Lugano, 2. Rudolf Waelchli, 6900 Lugano, 2 patrocinato da: avv. Yves Flückiger, 6900 Lugano, 3. Besim SA, 6900 Lugano, 4. Masim SA, 6900 Lugano, 3, 4 patrocinate da: avv. dr. Renato Guidicelli, 6901 Lugano 1 Caselle, 5. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona, 6. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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