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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2006 52.2006.42

12 settembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,155 parole·~6 min·1

Riassunto

Autorizzazione per la formazione di un accesso veicolare subordinata alla condizione che l'accesso avvenga solo per opere di manutenzione

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.42  

Lugano 12 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 2 febbraio 2006 di

RI 1, , RI 2, , RI 3, , RI 4, , tutte patrocinate da: PA 1, ,  

contro  

la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato (n. 76), che ha respinto l'impugnativa presentata dalle ricorrenti avverso la limitazione d'uso apposta alla licenza edilizia 14 ottobre 2005 rilasciata loro dal municipio di Monte Carasso per la formazione di un accesso veicolare al mapp. __________;

viste le risposte:

-    14 febbraio 2006 del Consiglio di Stato;

-    20 febbraio 2006 del municipio di Monte Carasso;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, qui ricorrenti, sono comproprietarie della part. __________ di Monte Carasso, sita in zona edificabile, a confine con la strada cantonale;

che sino al 2004 l'accesso al fondo delle ricorrenti è sempre avvenuto attraverso la confinante part. __________ di proprietà del comune;

che nel marzo del 2004 il comune ha recintato il proprio fondo, precludendo alle ricorrenti l'accesso alla loro proprietà; il mapp. __________ non è al beneficio di alcun diritto di passo sui fondi confinanti;

che il 3 maggio 2005 le insorgenti hanno chiesto al municipio il permesso di formare un accesso veicolare sulla strada cantonale;

che dopo un primo preavviso negativo, il 29 settembre 2005 il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la concessione della licenza edilizia, alla condizione che l'accesso alla strada cantonale avvenga solo come utilizzo per le opere di manutenzione ordinaria (taglio erba e gestione della proprietà privata);

che il 14 ottobre 2005 il municipio ha pertanto concesso la licenza edilizia postulata alla condizione formulata dall'autorità dipartimentale;

che con risoluzione 10 gennaio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa inoltrata dalle qui ricorrenti contro la condizione alla quale era stato subordinato;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che la condizione imposta dal dipartimento corrisponde in realtà ad una semplice precisazione, secondo la quale l'autorità si riserva il diritto, qualora intervenisse un cambiamento di destinazione, di riesaminare la fattispecie ed emanare una nuova decisione;

che contro il predetto giudizio governativo le soccombenti insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, in via principale postulano la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato per sanare una carenza di motivazione, in via subordinata la concessione della licenza edilizia senza la condizione litigiosa e in via ancor più subordinata il diniego della licenza per incompatibilità con la sicurezza stradale;

che le ricorrenti evidenziano innanzitutto una carenza di motivazione del provvedimento impugnato; la limitazione all'accesso, oltre che essere sprovvista di base legale, cagionerebbe loro un evidente danno economico; malgrado che il fondo sia situato in zona edificabile, le ricorrenti non hanno la certezza che l'accesso venga mantenuto qualora il fondo venisse edificato; a loro avviso, l'utilizzo dell'accesso non potrebbe essere limitato; qualora fosse incompatibile con la sicurezza stradale dovrebbe essere integralmente negato;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni e il municipio, con argomentazioni che saranno semmai riprese in appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la legittimazione delle ricorrenti è certa (art. 43 PAmm); il gravame, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 47 LStr, la formazione di accessi è autorizzata se compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico; se la formazione è possibile su diverse strade, l'accesso deve di regola essere fatto su quella gerarchicamente inferiore;

che il criterio determinante per il rilascio dell'autorizzazione per la formazione di accessi è la sicurezza del traffico;

che questo concetto, di natura indeterminata, riserva all'autorità decidente una latitudine di giudizio relativamente ampia, che può essere censurata da parte delle autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integri gli estremi di una violazione di diritto, segnatamente sotto il profilo dell'adeguatezza (RDAT II-1998 n. 26);

che l'autorizzazione alla formazione di accessi è accordata secondo la procedura di rilascio della licenza edilizia (art. 4 lett. b RLE, art. 44 LStr); la stessa è quindi concessa dal municipio, previo avviso del dipartimento del territorio;

che il preavviso dipartimentale è obbligatorio in quanto riferito ad un oggetto richiamante l'applicazione della LStr (allegato 1 al RLE cifra 22);

che delegata ai municipi è soltanto la competenza ad autorizzare la formazione di accessi alle strade cantonali non connessi con la costruzione di edifici o impianti (art. 3 cpv. 3 LE e allegato 2 lett. a cpv. 1 RLE);

che, mutando le circostanze, l'autorità può modificare il permesso, o anche revocarlo, senza che l'avente diritto possa pretendere un'indennità qualsiasi (art. 44 cpv. 4 LStr; cfr. art. 9 RLStr);

che esso è in particolare revocabile quando il suo esercizio pregiudichi la sicurezza della circolazione (art. 9 cpv. 2 RLStr);

che l'autorizzazione per la formazione di un accesso non è concessa in astratto, prescindendo da qualsiasi riferimento all'uso previsto; dovendo essere valutate le ripercussioni che possono derivarne alla sicurezza della circolazione stradale, l'autorizzazione va sempre rilasciata in relazione ad una determinata e concreta utilizzazione;

che ogni cambiamento, rilevante dal profilo edilizio, delle condizioni d'utilizzazione del fondo implica necessariamente un riesame della sufficienza dell'accesso dal profilo della sicurezza del traffico;

che nel caso concreto, il fondo delle ricorrenti non è edificato; subordinando l'autorizzazione alla formazione dell'accesso alla condizione che serva soltanto per gli interventi di manutenzione e di gestione del fondo, l'autorità ha soltanto esplicitato quanto è già di per sé immanente all'autorizzazione stessa;

che appare in effetti evidente che, anche in assenza della controversa condizione, l'accesso non potrebbe essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato autorizzato;

che anche senza la controversa condizione, le ricorrenti non potrebbero - in altri termini - prevalersi della licenza rilasciata ora per utilizzare l'accesso anche per le necessità di una costruzione che dovesse eventualmente sorgere sul fondo; se l'attuale accesso potrà essere utilizzato anche per scopi diversi dalla manutenzione ordinaria del fondo, dovrà essere esaminato nell'ambito della domanda di costruzione, che dovrà essere inoltrata per utilizzarlo a fini edilizi;

che di conseguenza il ricorso va respinto e la licenza edilizia impugnata confermata;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia e le ripetibili vanno addebitate alle ricorrenti.

Per questi motivi,

visti gli art. 44, 47, 54 LStr; 9 RLStr, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico delle ricorrenti, in solido, che rifonderanno al comune di Monte Carasso, fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  .

terzi implicati

  1. municipio di Monte Carasso, 6513 Monte Carasso, 1 patrocinato da: avv. Franco Pio Ferrari, 6501 Bellinzona, 2. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona, 3. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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