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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.04.2007 52.2006.413

30 aprile 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,472 parole·~7 min·1

Riassunto

Trasformazione ad uso abitativo di una stalla situata nel nucleo del villaggio. Costruzione esistente in contrasto con l'ordinamento delle distanze fissato dal PR entrato in vigore molti anni dopo la sua edificazione; trasformazione sostanziale (innalzamento) non autorizzata.

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.413  

Lugano 30 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Cinzia Luzzi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 15 dicembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione 28 novembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 5898), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la licenza edilizia 4 agosto 2006 rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1 per trasformare, ad uso abitativo, una stalla situata nel nucleo di __________ (part. __________);

viste le risposte:

-    29 dicembre 2006 di CO 1;

-      9 gennaio 2007 del municipio di CO 2;

-    16 gennaio 2007 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 18 aprile 2006 CO 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di trasformare in casa d'abitazione una stalla situata nel nucleo di __________ (part. __________).

Il progetto prevede tra l'altro di innalzare di m 3.50 la facciata est dell'edificio, sostituendo l'attuale tetto a due falde con una copertura ad un solo spiovente, in modo da creare nello spazio sottostante un soppalco da adibire a camera da letto.

Alla domanda si sono opposti diversi vicini, tra cui RI 1, proprietario dello stabile (part. __________), situato ad est della stalla, oltre un vicolo largo da 2 a poco meno di 4 m, contestando l'entità dell'innalzamento e l'inosservanza delle distanze tra edifici.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 4 agosto 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione di adeguare il progetto in modo da rispettare la distanza minima tra edifici prescritta dall’art. 49b lett. c NAPR.

                                  B.   Con giudizio 28 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza edilizia, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dal vicino opponente.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che il controverso innalzamento fosse giustificato da esigenze abitative. Non prescrivendo le NAPR particolari distanze nella zona del nucleo, la licenza edilizia sarebbe conforme al diritto.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia.

Con succinta motivazione, l'insorgente ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento all'entità dell'innalzamento, a suo avviso eccessiva.

                                  D.   All’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene CO 1 con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata e già opponente, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie agli atti. Una visita in luogo non è dunque atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.L'attività edilizia all'interno dei nuclei di villaggio di __________ è regolata in termini generali dall'art. 49 NAPR, che permette ricostruzioni, riattamenti e nuove costruzioni a condizione che si adeguino convenientemente all'aspetto tradizionale del nucleo (cpv. 2). Per le trasformazioni ed il riattamento di edifici esistenti, dispone la norma (cpv. 4), è ammesso un piccolo ampliamento della volumetria (ampliamento verticale) e secondo l'allineamento storico degli edifici contigui ritenuto che la superficie occupata resti come quella dell'edificio primitivo.

Le disposizioni seguenti stabiliscono poi in dettaglio le possibilità edificatorie all'interno dei nuclei di __________ (art. 49a), rispettivamente __________ ed __________ (art. 49b).

L’art. 49a NAPR (__________) stabilisce fra l'altro che per le nuove costruzioni valgono le norme della zona R3, con le seguenti eccezioni:

a.      le costruzioni devono avere un tetto a falde con pendenza compresa fra 30 e 40%;

b.      non vengono fissati limiti per gli indici di occupazione e di sfruttamento;

c.      per le distanze dai confini e fra gli stabili valgono i seguenti valori:

verso un fondo aperto: a confine o a m 1.50,

verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3.00,

verso un edificio con aperture: a m 4.00.

L'art. 49b NAPR (__________e __________) ammette dal canto suo i riattamenti, le trasformazioni, le ricostruzioni e le nuove costruzioni alle seguenti condizioni:

a.      mantenimento o ripristino delle caratteristiche architettoniche, ambientali e di materiali delle costruzioni esistenti;

b.      mantenimento delle volumetrie esistenti; sono ammesse piccole aggiunte (ampliamento verticale) nei casi in cui ciò si renda indispensabile per il godimento dell'edificio esistente e purché sia rispettata la condizione a) e siano salvaguardati gli spazi liberi, quali elementi essenziali dei valori ambientali del nucleo;

c.      per le distanze devono essere rispettati i seguenti valori minimi:

-    verso un fondo aperto: a confine o a m 1.50,

-    verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 1.50,

-    verso un edificio con aperture: a m 4.00.

Dal confronto dell'art. 49a con l’art. 49b NAPR emerge chiaramente che nel nucleo di __________ le distanze prescritte valgono soltanto per le nuove costruzioni. Nei nuclei di __________ e __________ tali distanze valgono invece indistintamente per tutti gli interventi.

In mancanza di una specifica normativa che le dichiari inapplicabili, le distanze tra edifici valgono anche nel caso in cui l'area intermedia appartenga a terzi, in particolare all'ente pubblico. Le esigenze che le norme sulle distanze tra edifici intendono assecondare prescindono infatti dalla proprietà dell'area intermedia.

Nel silenzio della legge, le distanze tra edifici si applicano dunque anche a costruzioni che si fronteggiano sui lati contrapposti di un vicolo all'interno di un nucleo. Per salvaguardare l'assetto storico del nucleo, occorre un'esplicita disposizione che preservi la trama del tessuto edilizio dichiarando inapplicabili le distanze tra edifici alle costruzioni che si affacciano sull'area pubblica. All'insufficienza del quadro normativo non può essere posto rimedio in via giurisprudenziale.

3.3.1. Nel caso concreto, l'edificio del resistente, costruito molti anni or sono, dista da 2 m a poco meno di 4 m dallo stabile del ricorrente, dotato di porta e finestre. Non rispettando la distanza minima di 4.00 m, prescritta dall'art. 49b NAPR verso edifici con aperture, si configura dunque come una costruzione esistente in contrasto con l'ordinamento delle distanze fissato dal PR entrato in vigore molti anni dopo la sua edificazione.

In quanto tale soggiace all’art. 39 RLE, giusta il quale le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore possono essere soltanto riparate e mantenute, ad esclusione di qualsiasi lavoro di trasformazione sostanziale, fatta salva la possibilità di autorizzare trasformazioni più importanti se il contrasto col nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.

3.2. Il progetto in contestazione prevede di innalzare di m 3.50 la facciata est dell'edificio, attualmente alta da 5 a 6 m. La trasformazione è senz'altro sostanziale, sia in termini relativi, poiché comporta poco meno di un raddoppio dell'altezza attuale dell'edificio, sia in termini assoluti, poiché equivale all'aggiunta di un nuovo piano ad un edificio che ora ne conta soltanto due. L'innalzamento pregiudica inoltre in modo non trascurabile l'illuminazione naturale della facciata ovest dell'immobile del ricorrente, che per il suo orientamento già riceve luce soltanto nella seconda parte della giornata.

Dal profilo dell'art. 39 RLE, che non ammette trasformazioni sostanziali, l'ampliamento verticale non può dunque essere autorizzato.

3.3. L'innalzamento non può nemmeno essere considerato una piccola aggiunta secondo l’art. 49b NAPR. Pur tenendo conto della latitudine di giudizio, che deve essere riconosciuta al municipio nell'interpretazione di nozioni indeterminate, qual è quella di piccola aggiunta, del diritto comunale autonomo, non si può in effetti ragionevolmente sostenere che l'aumento della volumetria sia di trascurabile entità.

                                   4.   Stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la licenza impugnata ed il giudizio governativo che la conferma. I difetti riscontrati non possono evidentemente essere sanati dalla condizione di rispettare le distanze prescritte dall'art. 49b NAPR, alla quale la licenza è stata assoggettata.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall’impugnativa, è posta a carico del resistente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 21 LE; 39 RLE; 49, 49a, 49b NAPR di __________; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§   Di conseguenza, sono annullate:

1.1.   la decisione 28 novembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 5898),

1.2.   la licenza edilizia 4 agosto 2006 rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del resistente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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