Incarto n. 52.2006.383
Lugano 23 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 novembre 2006 di
RI 1, , patrocinata da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 7 novembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 5260) che annulla la decisione 27 settembre 2006 con cui il municipio di CO 2 ha accertato la validità della licenza edilizia 12 marzo 2002, rilasciata alla RI 1 per l'ampliamento dell'omonimo albergo (part. __________);
viste le risposte:
- 5 dicembre 2006 del Consiglio di Stato;
- 13 aprile 2007 del municipio di CO 2;
- 24 aprile 2007 dell'Assemblea dei condomini del condominio CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 12 marzo 2002 il municipio di CO 2 ha rilasciato alla RI 1, qui ricorrente, la licenza edilizia per ampliare l'omonimo albergo (part. __________), situato tra il lungolago __________ e la strada che sale verso __________ (via __________). La Residenza __________, allora proprietaria del palazzo situato sul lato a monte di via __________ e già opponente, ha rinunciato ad impugnare il provvedimento.
La licenza era subordinata alla condizione di presentare, per approvazione, prima della richiesta dell'inizio dei lavori:
il rapporto geologico e geotecnico sulla stabilità del terreno, versante a monte (...)
il calcolo del coefficiente termico;
il progetto delle canalizzazioni;
il progetto tecnico esecutivo del rifugio PCi;
una planimetria 1:1000 corretta (come da modifica della facciata sud) per il tracciamento.
La licenza avvertiva che il piano della situazione dello scavo, allestito dall'ing. P. __________, sarebbe stato approvato in un secondo tempo con il rapporto geologico e geotecnico. Faceva inoltre presente che i lavori non potevano essere iniziati prima che fosse cresciuta in giudicato e che l'inizio dei lavori avrebbe dovuto essere notificato al municipio 15 giorni prima, informandolo sul nominativo dell'impresa esecutrice, del progettista, del direttore dei lavori e dell'ingegnere, sui modi d'esecuzione dei lavori, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti presi per la tutela della quiete dai rumori (art. 23 cpv. 2 RLE). Ricordava infine che aveva la durata di due anni calcolati a partire da quando avrebbe assunto carattere definitivo e che trascorso tale periodo senza che i lavori fossero iniziati, non avrebbe più potuto essere utilizzata prima del rinnovo (art. 14 LE e 21 RLE).
Facendo riferimento alla licenza nel frattempo notificata, il 18 marzo 2002 il Dicastero del territorio ha comunicato alla __________ di ritenere evasa l'opposizione.
B. Il 18 marzo 2004 la RI 1 ha notificato al municipio i nominativi del progettista, dell'ingegnere civile, dell'impresa di costruzioni e della direzione lavori, chiedendogli di autorizzarla ad iniziare i lavori. Il 1° aprile 2004 il dicastero del territorio del comune le ha chiesto di inoltrare i documenti elencati al considerando precedente, rilevando che la domanda di autorizzazione ad iniziare i lavori sarebbe rimasta nel frattempo sospesa.
I documenti richiesti sono stati presentati a più riprese tra il 14 giugno 2004 (relazione geologica, calcolo isolamento termico, progetto di evacuazione delle acque, piani della facciata sud) ed il 24 settembre 2004 (progetto della parete ancorata in corrispondenza dei mapp. __________ e __________).
Il 22 ottobre 2004 il municipio ha concesso il nulla osta all'inizio dei lavori.
C. Il 4 maggio 2006 la comunione dei proprietari del condominio CO 1, succeduta in diritto alla __________, ha chiesto all'autorità comunale di comunicarle se la licenza edilizia del 12 marzo 2002 era stata rinnovata. Non avendo ricevuto risposta soddisfacente, il 19 seguente la stessa comunione ha chiesto al municipio di accertare che la licenza edilizia era scaduta per mancata utilizzazione nel termine biennale di validità.
Dopo varie sollecitazioni, mentre nel frattempo l'impresa di costruzioni aveva iniziato ad installare la gru di cantiere, il 27 settembre 2006 il municipio ha comunicato ai proprietari del condominio __________ di ritenere che i lavori erano stati iniziati e che la licenza non era dunque scaduta.
D. Con giudizio 7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso interposta dai vicini qui resistenti e dichiarando scaduta la licenza rilasciata a suo tempo alla RI 1.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la beneficiaria della licenza non avesse iniziato i lavori nel termine di due anni dal suo rilascio.
E. Contro il predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente nega recisamente di aver lasciato scadere la licenza per mancata utilizzazione. Sostiene di aver tempestivamente inoltrato la richiesta per iniziarli e di aver presentato i piani che le erano ancora stati richiesti dal municipio prima di rilasciarle l'autorizzazione a procedere. Il ritardo sarebbe da attribuire agli ostacoli frapposti dalla resistente all'esecuzione degli ancoraggi necessari per sorreggere la parete prevista lungo via __________. Afferma di aver sostenuto spese di progettazione di preparazione del cantiere superiori ad un milione in vista della realizzazione dell'opera.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la comunione dei condomini, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio sollecita invece l'accoglimento dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente, beneficiaria della licenza edilizia in contestazione, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2. La ricorrente nega che la comunione dei proprietari del condominio CO 1 fosse legittimata ad impugnare la decisione 27 settembre 2006 con cui il municipio ha accertato la validità della licenza in oggetto. Sostiene che la comunione potesse agire in giudizio soltanto se unanime.
L'eccezione è infondata, poiché in materia edilizia anche un singolo condomino è legittimato a ricorrere per tutelare i suoi interessi di comproprietario (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 21 LE, n. 944; BR 1993, 21 n. 85).
3. 3.1. La licenza edilizia è definita come un atto amministrativo, mediante il quale l’autorità accerta che nessun impedimento si oppone all’esecuzione dei lavori previsti dalla domanda di costruzione. Essa abilita il richiedente a realizzare l’opera edilizia prevista dal progetto approvato e ad utilizzarla conformemente alla destinazione indicata (Scolari, op. cit., ad art. 1 n. 627).
Per evitare che vengano realizzate a distanza di tempo dal rilascio dell'autorizzazione opere edilizie non più conformi al diritto materiale vigente a quel momento, l’accertamento sotteso alla licenza edilizia ha una validità limitata nel tempo. La licenza decade se i lavori non vengono iniziati nel termine perentorio di due anni dalla crescita in giudicato (art. 14 cpv. 1 LE). Scopo della limitazione temporale è quello di permettere all'autorità di verificare l'ulteriore validità dell'accertamento di conformità per rapporto ad eventuali modifiche del diritto applicabile intervenute nel frattempo (Scolari, ad art. 14 LE, n. 859). Trascorso il periodo di due anni senza che i lavori siano stati iniziati, il permesso non può più essere utilizzato prima dell'ottenimento del rinnovo (art. 23 cpv. 4 RLE) o del rilascio di una nuova licenza se nel frattempo il diritto è cambiato.
La durata della licenza non è prorogata dall'inoltro di progetti tecnici, che l'autorità ha concesso di presentare soltanto in un secondo tempo ai sensi dell'art. 17 LE (Scolari, loc. cit., n. 861).
Essa non si protrae nemmeno in forza della notifica dell'inizio dei lavori che il beneficiario della licenza è tenuto ad effettuare al municipio a norma dell'art. 23 cpv. 3 RLE. Questa notifica costituisce infatti una semplice prescrizione d'ordine (Scolari, loc. cit. n. 865).
3.2. Secondo l’art. 23 cpv. 3 RLE, i lavori sono considerati iniziati quando:
a) sono in corso d'esecuzione i lavori di demolizione necessari; oppure
b) sono state poste in cantiere le installazioni necessarie all'esecuzione dell'opera; oppure
c) è accertato che furono fatte spese ingenti per garantire la protezione del cantiere e di opere vicine; oppure
d) sono state gettate le fondamenta dell'edificio o impianto.
L'inizio dei lavori si identifica, di regola, con l'apertura del cantiere, ovvero con l'esecuzione, sul terreno dedotto in edificazione, dei lavori preparatori necessari per la realizzazione della costruzione autorizzata. Deve cioè trattarsi dell'effettiva messa in cantiere dell'opera e non di un semplice espediente per aggirare le disposizioni di legge sulla validità temporale del permesso (Scolari, loc. cit., n. 869).
4. Nel caso concreto, la licenza è stata notificata alla ricorrente alla metà di marzo del 2002, prima delle ferie pasquali. Nell'ipotesi più favorevole all'insorgente, considerando che l'intero termine per impugnarla sia decorso interamente dopo le ferie, la licenza è dunque cresciuta in giudicato al più tardi il 22 aprile 2002.
La ricorrente ha chiesto l'autorizzazione ad iniziare i lavori due anni più tardi, il 18 marzo 2004, quando ormai stava per scadere il termine biennale di validità della licenza.
Sino a quel momento non aveva intrapreso alcunché per realizzare le opere previste dalla licenza che le era stata rilasciata. Nulla ha messo in atto per rendere operativo il progetto approvato. Persino a livello di progettazione esecutiva e di dettaglio, la RI 1 era rimasta del tutto passiva. I piani che secondo le condizioni della licenza avrebbe dovuto presentare prima dell'inizio effettivo dei lavori non erano ancora stati elaborati. I primi sondaggi geognostici, necessari per l'allestimento del rapporto geologico e geotecnico sulla stabilità del terreno lungo il versante a monte dell'albergo, sono stati pianificati soltanto per il 28 aprile 2004, quando il termine biennale di validità della licenza era ormai scaduto. Nemmeno se si volesse ravvisare in questi sondaggi i primi atti esecutivi in vista della realizzazione dell'opera, i lavori risulterebbero avviati tempestivamente.
Gli altri lavori preparatori, eseguiti successivamente, sono sostanzialmente irrilevanti dal profilo della salvaguardia del termine di validità della licenza. Non costituiscono in particolare atti idonei a scongiurarne la decadenza. Né esplicano questo effetto le difficoltà incontrate dalla ricorrente ad ottenere il consenso, peraltro mai concesso, a penetrare con gli ancoraggi nel terreno su cui sorge il condominio __________. Tali difficoltà si sono infatti concretamente manifestate soltanto nel corso dell'estate del 2004. Altrettanto inidonei ad evitare la decadenza del permesso, siccome successivi a tale evento, sono il taglio degli alberi secolari e l'approntamento della base della gru attuati dalla RI 1 in vista dell'installazione del cantiere.
A giusta ragione il Consiglio di Stato ha considerato tali interventi abusivi in quanto sprovvisti di valido titolo autorizzativo. Sostanzialmente immune da violazioni del diritto appare dunque la conclusione del Governo di annullare la decisione 27 settembre 2006 con cui il municipio ha accertato che la licenza era ancora efficace siccome utilizzata prima della scadenza del termine di validità.
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 14, 17, 21 LE; 23 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2'000.alla comunione resistente a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario