Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.03.2008 52.2006.382

18 marzo 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,133 parole·~6 min·3

Riassunto

Modifica decisione a danno del ricorrente

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.382  

Lugano 18 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 23 novembre 2006 di

RI 1,  

contro  

la decisione 7 novembre 2006 (n. 5396) del Consiglio di Stato, che annulla la decisione 13 giugno 2006 con cui il municipio di Canobbio ha sospeso per due anni l’esame della domanda di costruzione inoltrata dall’insorgente per ampliare un grottino situato fuori della zona edificabile (part. 669) e respinge la domanda di costruzione;

viste le risposte:

-    5 dicembre 2006 del Consiglio di Stato;

-    5 dicembre 2006 del municipio di Canobbio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il ricorrente RI 1 è proprietario di un piccolo edificio, (m 4 x 4), situato a Canobbio, in località al __________, fuori della zona edificabile, ad una distanza inferiore a 10 m dal limite del bosco che ricopre il fondo (part. 669 sub B) verso ovest e verso sud. Il manufatto, costruito negli anni '40/50, serviva come refettorio degli operai del vicino stabilimento per la lavorazione del legname (sub A), oggi in disuso.

Il 28 luglio 2005 il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di ristrutturare il fabbricato, ampliandolo di m 1.20 ed installandovi dei servizi igienici (lavabo + WC).

I Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente la domanda, ritenendo che l’ampliamento rientrasse nei limiti degli art. 24c LPT e 42 OPT.

Con decisione 13 giugno 2006, il municipio ha tuttavia sospeso la sua decisione sulla domanda per due anni al massimo giusta l’art. 65 LALPT, ritenendo che l'intervento si ponesse in contrasto con gli obbiettivi degli studi pianificatori in corso, che prospetterebbero l’istituzione di una zona artigianale.

                                  B.   Con giudizio 7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso presentato avverso la predetta risoluzione da RI 1, annullando la decisione impugnata e respingendo la domanda di costruzione.

Agendo quale autorità di vigilanza sul Dipartimento del territorio, il Governo ha in sostanza ritenuto che l’intervento non potesse essere posto al beneficio di deroga alla distanza minima dal bosco prescritta dall’art. 6 LCFo.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.

L’insorgente rileva in sostanza che l’ampliamento non è previsto sul lato della costruzione che fronteggia il bosco, ma sul lato opposto. La distanza dal bosco rimarrebbe quindi immutata.

                                  D.   All’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

2.Con il giudizio impugnato, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di salvaguardia della pianificazione allo studio, adottato dal municipio in base all’art. 65 LALPT. Anche se il Governo non ha esaminato il merito del provvedimento, la conclusione alla quale è pervenuto non presta il fianco a critiche.

Gli studi pianificatori del comparto in discussione non si sono infatti ancora tradotti in un progetto di piano. Sono rimasti allo stadio di semplici intendimenti. A tutt'oggi i comuni interessati non si sono nemmeno accordati per elaborare un piano congiunto.

In mancanza di un progetto sommario di piano (art. 24 RLALPT), non sono dati i presupposti per adottare un provvedimento di salvaguardia della pianificazione. È peraltro più che dubbio che l'insignificante ampliamento del manufatto possa in qualche modo pregiudicare il conseguimento degli obbiettivi di una pianificazione che al momento deve ancora essere avviata.

Il municipio non ha d‘altronde contestato questa deduzione del Governo. E anche se l’avesse contestata, l’impugnativa sarebbe stata chiaramente votata all’insuccesso.

                                   3.   3.1. Giusta l’art. 59 cpv. 2 PAmm, il Consiglio di Stato non è vincolato alle domande delle parti e può modificare la decisione a danno del ricorrente.

La norma non impone all’autorità di ricorso di avvertire la parte interessata prima di procedere ad una reformatio in peius. Ciò non significa tuttavia che possa prescindere dal rispetto di questa formalità essenziale. L’obbligo di avvertire il ricorrente dell’eventualità di una modifica della decisione a suo danno, dandogli la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso, discende infatti dal diritto di essere sentito tutelato dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 122 V 167 seg. consid. 2; RDAT I-1996 n. 13 consid. 3.1; M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 59 PAmm n. 2 b).

3.2. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato, chiamato a statuire sul ricorso inoltratogli da RI 1 contro la decisione del municipio di sospendere per due anni la decisione sulla domanda di costruzione per salvaguardare la pianificazione in corso, ha modificato a danno dell’insorgente il provvedimento cautelare censurato, trasformandolo in una decisione di diniego della licenza.

Il giudizio governativo è stato adottato senza avvertire preventivamente l’insorgente, offrendogli la possibilità di prendere posizione in merito a questa prospettiva, chiaramente esulante dall’oggetto del ricorso. Ha dunque precluso al ricorrente la possibilità di ritirare il ricorso e di attendere che il termine di sospensione biennale della decisione sulla domanda venisse a scadere.

La violazione del diritto di essere sentito posta in essere dall’au-torità di ricorso di prime cure è palese. Irrilevante è il fatto che il Consiglio di Stato abbia dichiarato di intervenire quale autorità di vigilanza sui dipartimenti. L'intervento in questa veste non lo dispensava dall’obbligo di rispettare il diritto di essere sentito del ricorrente prima di adottare una decisione che per quest’ultimo, dal profilo delle conseguenze, risulta peggiore di quella impugnata.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato nella misura in cui respinge la domanda di costruzione e pone una tassa di giustizia a carico del ricorrente. Gli atti sono rinviati al municipio affinché si pronunci sulla domanda di costruzione.

Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 65 LALPT; 3, 18, 28, 59, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 7 novembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 5396) è annullata limitatamente ai dispositivi 1.2. e 2.;

1.2.           gli atti sono rinviati al municipio di Canobbio affinché statuisca sulla domanda di costruzione 28 luglio 2005.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

                                      4.   Intimazione a:

  ; ; ; .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2006.382 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.03.2008 52.2006.382 — Swissrulings