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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2006 52.2006.380

18 dicembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·980 parole·~5 min·1

Riassunto

Aggiudicazione per la fornitura di un trattorino

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.380  

Lugano 18 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 novembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione 6 novembre 2006 del municipio di Savosa che aggiudica alla ditta CO 1 la fornitura di un trattorino;

viste le risposte:

-    28 novembre 2006 della CO 1;

-    30 novembre 2006 del CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 18 settembre 2006 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura di un piccolo trattore a due assi cabinato per trasporto materiale e lo sgombero della neve;

che il bando di concorso stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

-    Prezzo                                               45%

-    Dati tecnici                             35%

-    Termine di consegna             10%

-    Garanzia                                  5%

-    Apprendisti                               5%

che il capitolato precisava le scale ed i metodi di valutazione per ogni singolo criterio;

che in tempo utile sono pervenute al committente 12 offerte di 7 diverse ditte del ramo, fra cui quella della ricorrente RI 1 (A__________ di fr. 65'657.20) e quella della resistente CO 1 (M__________ di fr. 49'000.-);

che, valutate le offerte, il 6 novembre 2006 il municipio ha risolto di aggiudicare la commessa alla ditta M__________, risultata prima in graduatoria con 5.00 punti;

che contro questa decisione la ditta A__________, classificatasi all'undicesimo rango con 3.85 punti, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che la commessa le sia aggiudicata;

che la ricorrente contesta le valutazioni operate dal committente in relazione al prezzo, ai dati tecnici ed ai termini di consegna;

che la ditta A__________ rimprovera in particolare al committente di non aver tenuto conto che il veicolo da essa offerto è munito di un filtro antiparticolato del valore di fr. 9'146.- (IVA compresa), di cui i veicoli degli altri concorrenti sono sprovvisti;

che secondo la ricorrente il prezzo della sua offerta andrebbe quindi ridotto da fr. 65'657.20 a fr. 56'511.20 con conseguente aumento della nota da 2.60 a 5.00;

che a mente dell'insorgente andrebbero rivalutate anche le note assegnatele per i dati tecnici (da 4.80 a 5.00) ed ai termini di consegna (da 4.40 a 6.00);

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente, e la ditta M__________, che si limita a chiedere la conferma della decisione impugnata;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara, l'insorgente è legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che il ricorso è stato inoltrato dopo la scadenza del termine di 10 giorni dall'intimazione, avvenuta il 7 novembre 2006, fissato dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; per il principio della buona fede l'impugnativa è tuttavia ricevibile in ordine anche da questo profilo, poiché il municipio ha erroneamente indicato ai concorrenti che contro la decisione di aggiudicazione era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni dall'intimazione;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm); nemmeno le parti postulano invero l'assunzione di particolari prove;

che controversa è anzitutto la valutazione del prezzo dell'offerta inoltrata dalla ricorrente;

che il capitolato prevedeva la seguente scala di valutazione del prezzo (pos. 4.3):

Fattore

Note

Valutazione

  45%

  1 – 6

Minor offerente

6 punti

Minor offerente + 20%

4 punti

Interpolazione lineare intermedia

Minimo

1 punto

che l'offerta della ditta A__________ ammonta a fr. 65'657.20 ed è così strutturata (cfr. modulo d'offerta):

-    prezzo netto del trattorino cabinato               fr. 52'500.00

-    prezzo netto dello spargisale                        fr.   6'600.00

-    prezzo netto della lama spazzaneve                        fr.   5'061.00

-    prezzo netto trattorino + aggregati                fr. 64'161.00

-    IVA 7.6%                                                        fr.   4'876.20

-    importo totale dell'offerta                               fr. 69'037.20

-    sconto pagamento 10 giorni                          fr.   1'380.00

-    importo totale dell'offerta                               fr. 67'657.20

-    ripresa trattorino Kubota                                fr.   2'000.00

-    importo totale dedotto sconto e ripresa        fr. 65'657.20

che in base a questo prezzo il committente ha assegnato alla ricorrente la nota 2.60, che ponderata in base al coefficiente 0.45 corrisponde a 1.17 punti; punteggio, che, in quanto tale, non è contestato;

che con il ricorso la ditta A__________ chiede che la nota per il prezzo sia assegnata sulla base di un prezzo di fr. 56'511.20, importo che si ottiene deducendo dal prezzo totale la somma di fr. 8'500.-, corrispondente al prezzo del filtro antiparticolato, esposto nella distinta delle singole componenti del prezzo totale, che ha allegato al modulo d'offerta;

che la pretesa è destituita di qualsiasi fondamento; se la ricorrente intendeva presentare due varianti d'offerta, una per un trattore munito di filtro, l'altra per un trattore privo di filtro doveva allestire ed inoltrare due distinti moduli d'offerta; non può in nessun caso pretendere che il committente deducesse il prezzo parziale del filtro dall'importo totale dell'offerta;

che il capitolato (pos. 7.1) stabiliva espressamente che le varianti erano ammesse; esso invitava tuttavia i concorrenti a richiedere un ulteriore capitolato d'appalto e modulo d'offerta all'UTC, avvertendoli che l'inserimento di due o più varianti nel medesimo modulo d'offerta avrebbe comportato l'esclusione della ditta dal concorso;

che la valutazione del prezzo operata dal committente va quindi senz'altro confermata;

che dovendosi respingere la prima delle tre censure sollevate dall'insorgente non occorre esaminare il fondamento delle altre due, poiché anche se fossero accolte, non permetterebbero comunque alla ricorrente di conseguire un punteggio superiore a quello della resistente;

che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto, addebitando alla ricorrente le spese e la tassa di giustizia;

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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