Incarto n. 52.2006.375
Lugano 25 gennaio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 novembre 2006 del
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 7 novembre 2006 (n. 5406) del Consiglio di Stato, che ha stralciato dai ruoli il ricorso presentato da CO 1, ponendo le ripetibili di fr. 500.– a carico del ricorrente;
viste le risposte:
- 30 novembre 2006 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS);
- 12 dicembre 2006 del Consiglio di Stato;
- 22 dicembre 2006 di CO 2;
- 5 gennaio 2007 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il RI 1 ha indetto un pubblico concorso per la nomina e l'incarico di docenti delle scuole comunali (FU 47/2006 p. 4011);
che al concorso hanno partecipato, tra gli altri, CO 2 e la resistente CO 1;
che con risoluzione 21 agosto 2006 il municipio di __________ ha nominato __________ ed ha al contempo confermato l'incarico della resistente, già alle dipendenze del RI 1 quale docente di scuola elementare;
che con decisione del 29 agosto seguente il municipio ha respinto l'istanza con cui la resistente chiedeva di poter compulsare gli atti del concorso pubblico in questione;
che contro le suddette risoluzioni municipali CO 1 è insorta con un unico gravame davanti al Consiglio di Stato, chiedendo anzitutto che il comune producesse la documentazione relativa al concorso pubblico; nel merito, ha invece chiesto il rinvio degli atti all'autorità comunale per nuova decisione;
che in sede di risposta davanti al Consiglio di Stato il municipio ha prodotto agli atti la documentazione richiesta ed in particolare il bando di concorso, la graduatoria ed il verbale della commissione scolastica;
che, alla luce di questi atti, il 13 ottobre 2006 CO 1 ha ritirato il ricorso, chiedendo tuttavia che le ripetibili fossero poste a carico del municipio, che con il suo agire avrebbe aderito a quanto richiesto dalla resistente;
che con decisione 7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha stralciato il ricorso dai ruoli (dispositivo n. 1), ponendo le ripetibili di fr. 500.– a carico del RI 1 (dispositivo n. 2);
che contro il dispositivo n. 2 il RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che, richiamandosi agli art. 104 e 105 LOC, il comune ricorrente ritiene essenzialmente che il diritto dell'amministrato a compulsare gli atti sarebbe dato soltanto in caso di ricorso;
che all'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato ed CO 1, con argomenti che verranno semmai esaminati nei successivi considerandi; il DECS e CO 2 si rimettono invece al giudizio di questo tribunale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC); la legittimazione attiva del comune ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal dispositivo impugnato, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo quali autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;
che a prescindere dall'esito del gravame, le ripetibili sono dovute anche al ricorrente costretto a piatire per un errore procedurale dell'autorità inferiore (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 PAmm n. 1a, p. 159);
che giusta l'art. 20 cpv. 1 PAmm chi è parte in un procedimento amministrativo ha per principio diritto di esaminare gli atti rilevanti per la decisione;
che, contrariamente alla stravagante tesi sostenuta dal comune ricorrente, tale diritto sussiste già davanti all'autorità di prima istanza;
che, impedendo alla ricorrente di consultare gli atti, il municipio l'ha di fatto costretta ad impugnare la decisione municipale davanti al Consiglio di Stato, onde ottenere soddisfazione;
che il gravame interposto dalla resistente davanti alla precedente istanza era perciò senz'altro riconducibile all'atteggiamento ostruzionistico imputabile al municipio;
che in simili circostanze, il ritiro del ricorso non impedisce di condannare il comune al pagamento di adeguate ripetibili a favore della resistente;
che, in esito alle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto respinto, confermando la decisione impugnata;
che la tassa di giustizia e le ripetibili di questa istanza sono poste a carico del comune ricorrente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 20, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del comune di Ligornetto, che rifonderà ad CO 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
3. Intimazione a:
; ; ; ; .
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario