Incarto n. 52.2006.37
Lugano 26 aprile 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 gennaio 2006 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato (n. 100), che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 10 novembre 2005 rilasciata dal municipio di Bioggio a CO 2 ed alla CO 3 per la costruzione di un impianto di betonaggio (part. 437 e 891);
viste le risposte:
- 14 febbraio 2006 del Consiglio di Stato;
- 14 febbraio 2006 del Dipartimento del territorio (UDC);
- 20 febbraio 2006 del municipio di Bioggio;
- 20 febbraio 2006 di CO 2 e della CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. La ricorrente RI 1 ha recentemente costruito a Bioggio un impianto per la produzione del calcestruzzo. Lo stabilimento sorge su un terreno (part. 1166) situato nella zona industriale, lungo l'argine destro del Vedeggio. L'accesso all'impianto è dato da una strada asfaltata a due corsie (via Industria), che, dipartendosi dalla strada cantonale Bioggio-Manno, si dirige verso l'argine del fiume, ove si divide in un tratto a fondo cieco (via ai Pianoni), che si sviluppa sino al confine con Manno ed in un tratto che prosegue verso sud per circa mezzo chilometro, prima di dirigersi verso l'abitato di Bioggio.
b. Il 15 marzo 2005 CO 2 e la CO 3 hanno chiesto al municipio di Bioggio il permesso di costruire un impianto analogo su due fondi (part. 437 e 891), anch'essi situati nella zona industriale, lungo l'argine del Vedeggio, ad una distanza di circa 600 m verso sud da quello della RI 1, che si è tempestivamente opposta all'intervento.
Il 3 ottobre 2005 il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda, stipulando con gli istanti in licenza una convenzione volta a regolare determinate questioni. Il 10 novembre 2005 il municipio ha a sua volta rilasciato il permesso richiesto, sottoponendolo ad ulteriori condizioni.
Contro questa decisione la RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
B. Con giudizio 10 gennaio 2006 l'Esecutivo cantonale ha respinto l'impugnativa, dichiarandola irricevibile per carenza di legittimazione attiva.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la distanza tra i due impianti, la natura delle attività svolte e la configurazione dei luoghi non permettesse di riconoscere all'RI 1 il diritto di impugnare la licenza edilizia. Il fatto che gli impianti siano serviti dalla stessa strada e che le ditte qui comparenti operino in un regime di concorrenza non permetterebbe di giungere a diversa conclusione.
C. Contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
Con lunghe ed articolate argomentazioni l'insorgente rivendica anzitutto la legittimazione attiva, sia come utente della strada di accesso agli impianti, sia come concorrente. Via Industria, già fortemente trafficata, non sarebbe in grado di sopportare l'ulteriore aumento del traffico derivante dal nuovo impianto. L'erronea e discriminatoria applicazione del diritto edilizio comporterebbe inoltre un effetto economico diretto nei suoi confronti.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio che non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La RI 1 è senz'altro abilitata ad impugnare il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltratogli da questa opponente. Se la RI 1 fosse abilitata o meno ad opporsi alla domanda di costruzione e ad impugnare la licenza edilizia è questione che verrà esaminata qui appresso.
Con questa riserva ed entro questi limiti, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali ed è nota a questo tribunale. Il sopralluogo sollecitato dalle parti non appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Per principio, la legittimazione attiva presuppone che il ricorrente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, che per situazione appaiono legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività. L'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse personale, attuale e concreto a dolersi del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere. Deve, insomma, dimostrare di essere toccato dalla decisione impugnata in misura superiore a quella degli altri membri della collettività e di trovarsi in una situazione degna di considerazione con l'oggetto della lite. Non occorre che invochi la lesione di una norma che tutela i diritti individuali o soggettivi. Un interesse di mero fatto è sufficiente. Esclusa è l'actio popularis (DTF 121 II 173 ss., 120 Ib 59, 387; RDAT II-1992 n. 58; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 21 LE n. 935 seg. ; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm, n. 2).
3.3.1. Per rivendicare la legittimazione attiva ad impugnare la controversa licenza, la RI 1 si prevale anzitutto della sua situazione di proprietaria di un impianto analogo, ubicato ad una distanza di circa 600 m verso nord da quello in contestazione e quindi di utente del tratto di strada che serve per accedere tanto al suo impianto, quanto a quello avversato. Il fatto che i due gruppi industriali utilizzino lo stesso tratto di via Industria che si sviluppa dall'incrocio con la strada cantonale Bioggio-Manno e la biforcazione in prossimità dell'argine del Vedeggio non permette tuttavia di ritenere che la situazione della ricorrente sia legata all'oggetto della controversa licenza da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri utenti di questa arteria di traffico. Il tratto di strada in questione, aperto alla pubblica circolazione, non serve infatti unicamente da accesso all'impianto della ricorrente, ma è utilizzato da una cerchia assai ampia di utenti diretti ai numerosi stabilimenti presenti nella zona industriale o provenienti da essi o anche solo in transito verso Bioggio, lungo l'argine del Vedeggio. Basti, al riguardo, considerare che l'EIA, allegato alla domanda di costruzione, valuta in 1'300 l'attuale numero di movimenti veicolari.
In quanto utente del summenzionato tratto di via Industria, la situazione della ricorrente non è dunque sostanzialmente diversa da quella di qualsiasi altro cittadino. La sua situazione non permette in particolare di includerla in quella limitata e qualificata cerchia di persone legate al controverso impianto da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività. Non versando in una situazione degna di particolare considerazione, immune da violazioni del diritto appare dunque la decisione del Consiglio di Stato di negarle la qualità per opporsi alla domanda di costruzione e per agire in via di ricorso contro la licenza edilizia rilasciata dal municipio a CO 2 ed alla CO 3.
Inconsistente e pretestuoso appare pure l'interesse fatto valere dall'RI 1 in quanto utente della strada in esame allo scopo di rivendicare la potestà ricorsuale negatale dal Consiglio di Stato.
È invero evidente che l'insignificante aumento del traffico veicolare (+ 69 movimenti al giorno) non è atto a procurare un qualsivoglia pregiudizio alla fluidità della circolazione.
Nella misura in cui l'insorgente contesta il giudizio di irricevibilità prevalendosi della sua qualità di utente di via Industria, l'impugnativa va dunque respinta.
3.2. La RI 1 rivendica inoltre il diritto di impugnare la controversa licenza prevalendosi della sua qualità di concorrente delle ditte beneficiarie della controversa licenza.
La semplice qualità di concorrente non è di per sé sufficiente per conseguire il riconoscimento della legittimazione attiva. Il concorrente è abilitato a ricorrere soltanto se la sua situazione appare legata all'oggetto dell'impugnativa da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso sotto il profilo del diritto materialmente applicabile, che consenta di distinguerla non solo da quella degli altri cittadini, ma anche da quella di tutti gli altri operatori del ramo. Ciò si verifica in particolare quando due concorrenti sono sottoposti ad una specifica legislazione economica ed il provvedimento impugnato appare suscettibile di interferire sul gioco della concorrenza (DTF 125 I 8 seg.; RDAT 2000-I n. 58 consid. 2b; STA 25.1.2000 in re R. e llcc; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 43 PAmm n. 13b; L. Glanzmann-Tarnutzer, Die Legitimation des Konkurrenten zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht, Bamberg, 1997, pag. 123 seg.). Ipotesi, questa, che nel caso concreto manifestamente non si verifica, ove si consideri che la vertenza riguarda essenzialmente l'applicazione del diritto edilizio ed ambientale e che le contestazioni sollevate dall'insorgente con riferimento alla parità di trattamento non riguardano questioni suscettibili di produrre effetti economici diretti nei suoi confronti.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore economico sotteso al controverso intervento, sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 3'000.ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
; ; ; ; .
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 2, 3 patrocinate da: PA 2 4. CO 4 5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario