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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.03.2006 52.2006.33

22 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,758 parole·~14 min·3

Riassunto

Licenza edilizia per la costruzione di uno stabile di appartamenti su un terreno in pendio

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.33  

Lugano 22 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Matteo Cassina e Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, astenuto

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 30 gennaio 2006 di

RI 2, avv., , RI 1, avv., , entrambi patr. da: avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato (n. 74) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 12 luglio 2005 rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1 per la costruzione di uno stabile d'appartamenti in località __________ (part. __________);

viste le risposte:

-    14 febbraio 2006 del Consiglio di Stato;

-    22 febbraio 2006 del municipio di CO 2;

-    24 febbraio 2006 del Dipartimento del territorio;

-      6 marzo 2006 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. Il 15 dicembre 2004, il resistente CO 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire uno stabile di 8 appartamenti, su un terreno il leggero pendio (part. __________), situato in località __________, nella zona residenziale estensiva (RE), tra la strada cantonale __________ ed un ruscello ad essa parallelo. L'edificio, dotato di un'autorimessa sotterranea, verrebbe strutturato su tre piani abitabili fuori terra, uno dei quali mansardato. Parte della superficie utile lorda (SUL) verrebbe trasferita sul fondo confinante sul versante sudovest (part. __________), di proprietà dello stesso resistente.

Alla domanda si sono opposti alcuni vicini, fra cui i ricorrenti, comproprietari di una casa d'abitazione situata sul fondo contermine verso nordovest (part. __________), che hanno contestato l'intervento dal profilo dell'indice di sfruttamento (i.s.), dell'altezza massima degli edifici e di quella minima dei locali abitabili, della sistemazione del terreno, delle distanze e dell'accesso alla strada cantonale.

La domanda è stata avversata anche dal Dipartimento del territorio per motivi riferiti alla distanza dal ruscello.

b. Il 1. aprile 2005, il resistente CO 1 ha presentato una variante, che modificava leggermente il progetto in modo da rimuovere soprattutto l'opposizione del Dipartimento del territorio.

L'autorità cantonale l'ha preavvisata favorevolmente. Fra i vicini, soltanto i coniugi RI 2 RI 1 hanno mantenuto l'opposizione.

Il 12 luglio 2005, il municipio ha rilasciato la licenza per il progetto in variante. L'opposizione dei ricorrenti è stata evasa come ai considerandi, rilevando che la SUL eccedente sarebbe stata trasferita sul fondo contermine, che in caso di ritiro dell'opposizione lo stabile sarebbe stato costruito ad una distanza di 7.00 m dal confine verso il loro fondo e che l'altezza media dei locali del piano mansardato sarebbe stata di m 2.30.

B.     Con giudizio 10 gennaio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dai coniugi RI 2-RI 1.

Disattese le censure di natura formale, sollevate dagli insorgenti con riferimento alla carente motivazione del rigetto dell'opposizione ed al diritto di essere sentiti, il Governo ha anzitutto ritenuto che l'edificio rispettasse l'altezza massima prescritta. Conforme all'art. 35 RLE sarebbe pure l'altezza del piano mansardato. L'accesso sulla strada cantonale, dal canto suo, non lederebbe l'art. 47 LStr, mentre i 14 posteggi coprirebbero il fabbisogno determinato dalla superficie utile lorda (SUL).

C.    Contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

Rievocati i fatti salienti, gli insorgenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla procedura seguita ed alle carenze della decisione del municipio, che avrebbe omesso di pronunciarsi concretamente sulle opposizioni. Le ripetute varianti inoltrate dall'istante in licenza non sono state né pubblicate, né sottoposte all'autorità cantonale. Il progetto approvato non corrisponderebbe a quello pubblicato.

L'ingente trasferimento della SUL eccedente sul fondo confinante verso sud (part. __________) sarebbe inammissibile. Le ripetute modifiche apportate in corso di procedura avrebbero pure stravolto le altezze dell'edificio previste dal progetto iniziale. I limiti fissati dal PR sarebbero comunque superati. Lo stesso Consiglio di Stato ne darebbe atto. Disattese a seguito dei continui mutamenti sarebbero pure l'altezza del colmo e la pendenza minima del tetto prescritte dalle NAPR, mentre il calcolo del fabbisogno termico non sarebbe stato aggiornato.

Parimenti lesivi del diritto sarebbero pure lo sviluppo verticale della facciata est in corrispondenza dell'entrata dell'autorimessa sotterranea e l'accesso diretto sulla strada cantonale.

D.    All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio contestando succintamente alcune tesi degli insorgenti.

Il beneficiario della controversa licenza sollecita a sua volta la conferma del giudizio censurato, contestando in dettaglio le censure degli insorgenti.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo contermine e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, che confonde la legittimazione al ricorso di diritto amministrativo con quella al ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, i ricorrenti sono abilitati anche a censurare l'altezza del sottotetto. In quanto proprietari di un fondo contermine essi appartengono infatti a quella limitata e qualificata cerchia di persone che appaiono legate all'oggetto del provvedimento censurato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività. Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno i ricorrenti sollecitano d'altronde l'assunzione di particolari prove.

2.2.1. Giusta l'art. 26 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. L'obbligo di motivare le decisioni serve a salvaguardare il corretto esercizio del diritto di difesa delle parti e ad assicurare il controllo da parte dell'autorità di ricorso (DTF 112 Ia 107 consid. 2; RDAT II-2000 n. 33; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm n. 1 seg; Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale n. 530). L'ampiezza della motivazione va determinata caso per caso, tenendo conto dell'insieme delle circostanze. Più vasto è il potere d'apprezzamento di cui l'autorità dispone, maggiori sono le esigenze di motivazione. La motivazione può anche essere sommaria, ma deve permettere di dedurre almeno gli elementi essenziali sui quali l'autorità ha fondato la propria decisione. L'autorità non deve pronunciarsi su ogni dettaglio. Può limitarsi alle sole questioni rilevanti, atte ad influire sull'esito della decisione. La violazione dell'obbligo di motivazione comporta l'annullamento della decisione impugnata. Resta riservato il caso in cui l'autorità adduca la motivazione con la risposta al ricorso e gli interessati abbiano potuto comunque pienamente difendere i loro diritti di difesa (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 PAmm n. 2 c).

2.2. Nel caso concreto, il municipio ha evaso le opposizioni ai sensi dei considerandi. La motivazione si limita a prendere posizione sulle censure riguardanti il computo ed trasferimento di SUL, nonché sull'altezza dei locali del sottotetto. Non affronta in particolare le eccezioni sollevate dai ricorrenti con riferimento all'altezza dell'edificio. La motivazione difettosa non li ha comunque menomati nell'esercizio dei loro diritti di difesa. In sede di risposta al ricorso inoltrato al Consiglio di Stato contro la licenza, il municipio ha infatti posto rimedio al difetto, pronunciandosi anche sulle questioni riguardanti l'altezza. Gli insorgenti, dal canto loro, hanno potuto prendere compiutamente posizione al riguardo inoltrando un allegato di replica.

Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne la censura riferita all'accesso sulla strada cantonale, sulla quale il Dipartimento del territorio si è espressamente pronunciato in sede di risposta al ricorso.

3.3.1. Giusta l'art. 38a cpv. 1 LE, quantità edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi vicini appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del Piano regolatore e connessi funzionalmente se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono compromessi l'uso razionale del territorio e un'edificazione armoniosa.

Il trasferimento di quantità edificatorie si configura in pratica come una partecipazione di più fondi ad un intervento edilizio.

3.2. Nel caso concreto, il resistente prevede di trasferire sul fondo confinante verso sud (part. __________) la SUL eccedente che verrebbe realizzata sulla part. __________.

Il trasferimento è pienamente conforme alla legge. In pratica, il progetto coinvolge due fondi: uno (part. __________), sul quale verrebbe ad insistere il controverso edificio, l'altro (part. __________), che verrebbe destinato a fornire la superficie edificabile mancante per realizzare la SUL prevista dal progetto. I fondi, contermini, appartengono alla stessa zona di PR e sono connessi dal profilo funzionale. Il trasferimento non compromette minimamente l'uso razionale del territorio ed un'edificazione armoniosa. Le censure sollevate in proposito dai ricorrenti vanno quindi respinte siccome destituite di qualsiasi fondamento. Appare del resto evidente che se i due fondi costituissero un unico mappale il problema sollevato dai ricorrenti nemmeno si porrebbe.

4.4.1. L'altezza degli edifici è misurata a partire dal terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto (art. 40 cpv. 1 LE). La sistemazione del terreno può essere ottenuta mediante la formazione di un terrapieno, la cui altezza non viene computata su quella dell'edificio fintanto che non supera il limite di m 1.50 ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata (art. 41 LE).

L'art. 37 cpv. 2 NAPR di __________ limita l'altezza massima degli edifici della zona RE a m 7.20 alla gronda, rispettivamente a m 9.20 al colmo.

4.2. Nel caso concreto, il terreno verrebbe sistemato sul lato verso il ruscello ed in parte sulle facciate adiacenti mediante formazione di un terrapieno non più alto di m 1.50 dal terreno naturale e largo almeno 3.00 m dal piede della facciata. L'altezza del terrapieno non va quindi aggiunta a quella dell'edificio sovrastante. Il terrapieno si situa ad una quota di m 416.50 s/m, ovvero ad un livello di 10 cm inferiore a quello del pianterreno, al quale è assegnata la quota di riferimento 0.00.

Il filo superiore del cornicione di gronda del tetto del controverso edificio è posto ad un'altezza di m 423.70 s/m, mentre il colmo è previsto alla quota di m 425.70 s/m. Tanto alla gronda, quanto al colmo, l'edificio rispetta dunque le altezze massime prescritte dall'art. 37 NAPR. Le articolate contestazioni dei ricorrenti non scalfiscono minimamente questa deduzione. Il fatto che la quota 0.00 della variante sia di 20 cm inferiore a quella prevista dal progetto iniziale non è di rilievo. Oggetto della licenza accordata dal municipio è infatti la variante.

La prospettiva, affacciata dai ricorrenti, che il colmo venga coperto con un coppo spesso 6 cm non permette di accreditare le loro censure. Né permette di giungere a conclusioni a loro più favorevoli, il fatto che le modifiche apportate dalla variante possano alterare i dati posti a fondamento del calcolo energetico allegato alla prima domanda di costruzione. Il progetto è approvato così come è stato presentato. Spetterà al resistente in sede di elaborazione dei piani esecutivi e di realizzazione dell'opera trovare le soluzioni tecniche più indicate per rispettare l'altezza massima al colmo ed i parametri indicati dal calcolo energetico.

5.5.1. Per l'art. 37 cpv. 2 NAPR la pendenza del tetto degli edifici deve inoltre essere compresa tra il 30% ed il 40%.

5.2. Secondo i ricorrenti la pendenza delle falde si situerebbe al di sotto del valore minimo prescritto. La censura è fondata.

Considerata la differenza di quota (m 2.00) tra la gronda ed il colmo e la distanza in proiezione orizzontale tra questi due riferimenti (m 7.20), le falde presentano infatti una pendenza del 27.77%. Lo stesso resistente lo ammette.

A torto ritiene il municipio che la differenza rientri nei limiti di una ragionevole tolleranza. L'art. 37 cpv. 2 NAPR non ammette tolleranze. Da questo profilo, è innegabile che la licenza non è conforme al diritto.

Il difetto non è comunque  tale da giustificarne l'annullamento, poiché può essere facilmente corretto, imponendo, a titolo di condizione, di abbassare la gronda di 16 cm.

La leggera riduzione dell'altezza dei locali del sottotetto che ne deriva non comporta alcuna violazione di prescrizioni edilizie, poiché le NAPR di __________ non fissano alcuna altezza minima dei locali, mentre l'altezza (m 2.30) prescritta dall'art. 35 RLE è applicabile soltanto fino all'introduzione dei piani regolatori. A torto reputa il Consiglio di Stato, che nel silenzio delle NAPR l'altezza minima prescritta dal diritto cantonale continui ad essere applicabile. Per accreditare una simile conclusione, l'art. 35 RLE dovrebbe essere formulato nel senso che l'altezza minima dei locali è fissata a m 2.30, salvo diversa disposizione delle NAPR (cfr. ad esempio art. 42 RLE).

L'accoglimento delle censure sollevate dai ricorrenti con riferimento all'altezza minima dei locali del sottotetto non comporterebbe peraltro l'annullamento della licenza. Il difetto potrebbe infatti essere facilmente corretto, formando anche nelle camere 7.1, 7.3 ed 8.1, 8.3 dei piccoli ripostigli analoghi a quelli previsti sul lato opposto dell'edificio e nelle camere 7.2 ed 8.2, dotandole eventualmente di abbaini al fine di migliorare l'illuminazione naturale.

6.6.1. A norma dell'art. 19 NAPR, abbassamenti di livello necessari per l'accesso ad autorimesse non vengono considerati ai fini del conteggio dell'altezza, a condizione che il loro sviluppo sia limitato a metà della lunghezza della facciata (cfr. anche Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40/41 LE n. 1229).

6.2. In concreto, l'accesso all'autorimessa sotterranea previsto dal progetto di variante scende al di sotto del livello del terreno sistemato sul versante nordest della costruzione. Il maggior sviluppo verticale della facciata nordest non va tuttavia considerato ai fini del computo dell'altezza, poiché si sviluppa su una lunghezza di appena 3 m, sensibilmente inferiore a quella della facciata, che oltrepassa gli 11 m.

                                   7.   7.1. Giusta l'art. 47 cpv. 1 LStr, la formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico. Se la formazione è possibile su diverse strade, soggiunge la norma (cpv. 2), l'accesso deve di regola essere fatto su quella gerarchicamente inferiore.

Nella valutazione della sicurezza del traffico (cpv. 1) e delle possibilità di imporre il raggruppamento degli accessi (cpv. 2), l'autorità decidente dispone di un ampio margine discrezionale, che questo tribunale può censurare unicamente nei limiti dell'art. 61 PAmm, ovvero quando integri gli estremi della violazione del diritto, in quanto procedente da un abuso d'apprezzamento.

7.2. In concreto, il progetto approvato prevede di costruire una strada di accesso al fondo del resistente larga 5.00 m a cavallo del confine tra la part. __________ e la part. __________, che sbocca perpendicolarmente con un ampio invito sulla strada cantonale __________. La Divisione delle costruzioni (Area del supporto e del coordinamento) ha ritenuto che l'accesso non ponesse particolari problemi di sicurezza del traffico. La valutazione regge alla critica dei ricorrenti. La strada cantonale, in quel punto, è infatti rettilinea, la visibilità è buona, la velocità è limitata a 60 km/h ed il numero dei movimenti veicolari in entrata ed in uscita è esiguo.

Parimenti sostenibile è la rinuncia dell'autorità ad imporre al resistente di allacciarsi alla strada secondaria, larga appena 3 m, che si immette perpendicolarmente sulla strada cantonale lungo il confine sudovest della part. __________. Le ridotte dimensioni di questa strada giustificano ampiamente la decisione dell'autorità di non imporre una simile soluzione. L'accoglimento di questa censura, peraltro, non comporterebbe l'annullamento della licenza, ma soltanto uno spostamento dell'accesso.

Prive di qualsiasi pregio sono le censure riferite al fatto che l'accesso previsto dal progetto approvato insisterebbe per metà sulla part. __________, che la morfologia del terreno verrebbe sconvolta e che la CBN andrebbe interpellata.

                                   8.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e confermando la licenza alla condizione che il filo di gronda delle falde del tetto sia abbassato di 16 cm (quota m 423.54 s/m).

La tassa di giustizia, commisurata al valore della costruzione ed al lavoro occasionato, è suddivisa fra le parti proporzionalmente al grado di soccombenza, mentre le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti nella misura in cui non sono compensate.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38, 38a, 40, 41 LE; 35 RLE; 47 LStr; 19, 37 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato (n. 74) è annullata e riformata nel senso che:

1.2.           la licenza edilizia 12 luglio 2005 rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1 è confermata alla condizione che il filo di gronda delle falde del tetto sia abbassato di 16 cm (quota m 423.54 s/m).

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è a posta carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 1'500.- e del resistente per la differenza (fr. 500.-).

                                   3.   I ricorrenti rifonderanno fr. 2'500.- al resistente a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

      ;   ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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