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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.10.2006 52.2006.283

9 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,045 parole·~10 min·2

Riassunto

Permesso di dimora - abuso di diritto

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.283  

Lugano 9 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 settembre 2006 di

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 22 agosto 2006 (3918) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 17 luglio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora;

viste le risposte:

-    18 settembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni;

-    26 settembre 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) La ricorrente RI 1 (1976), cittadina brasiliana, è stata autorizzata il 27 aprile 2004 ad entrare in Svizzera insieme alla figlia __________ (14.01.2002), poiché intenzionata a sposarsi con il cittadino elvetico __________ (1969).

Le nozze sono state celebrate il 13 maggio 2004 a Comano. Per permetterle di vivere con il marito nel nostro Paese, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni le ha quindi rilasciato a partire da tale data un permesso di dimora annuale. Analogo permesso è pure stato accordato alla figlia per risiedere insieme alla madre.

b) Il 16 agosto 2005 RI 1 si è iscritta nel registro cantonale per l'esercizio della prostituzione. Il 23 gennaio 2006 lei e suo marito hanno comunicato all'Ufficio regionale degli stranieri di Mendrisio di aver deciso di separarsi e di voler iniziare le pratiche per il divorzio.

B.     a) Il 1° febbraio 2006 RI 1 ha chiesto alla competente autorità il cambiamento di indirizzo e di località sul proprio permesso di dimora annuale e su quello di sua figlia. Interrogata il 16 maggio 2006 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione familiare, ella ha dichiarato di avere iniziato ad avere problemi con il marito già dopo 9 mesi dalla celebrazione delle nozze e di essersi trasferita a partire dal 1° maggio 2005 insieme alla figlia in un appartamento da lei locato a proprio nome a V__________.

b) Fondandosi sulle predette emergenze, con risoluzione 1° giugno 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare a RI 1 il suo permesso di dimora e ha fissato a lei e alla figlia __________ un termine con scadenza il 31 luglio 2006 per lasciare il territorio cantonale.

L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale autorizzazione le era stata concessa era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, a partire dal 1° maggio 2005, della vita in comune con il marito.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 20 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e da sua figlia __________ Il Governo ha ritenuto che l'insorgente invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese e conservare il permesso di soggiorno. Date le circostanze, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, non portava a diversa conclusione il fatto che RI 1 avesse asserito nel ricorso di volersi riavvicinare al marito, visto che tale affermazione non bastava ancora a dimostrare la ripresa di una vera e propria relazione sentimentale tra i coniugi. Il Governo ha infine considerato esigibile il rientro dell'insorgente e di sua figlia nel loro Paese d'origine.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo, in via principale, l'annullamento della medesima e in via sussidiaria, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.

Contesta di richiamarsi al vincolo coniugale in maniera manifestamente abusiva, non potendosi escludere una riconciliazione con il marito. Rimprovera al Consiglio di Stato di avere accertato in modo incompleto i fatti, per non avere proceduto all'audizione di quest'ultimo.

                                  E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, RI 1 risulta sempre sposata con il cittadino elvetico Fabio Fornasier. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso sollecitato possa o meno esserle rinnovato è una questione di merito.

1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come si vedrà in appresso, l'audizione del marito della ricorrente non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

                                   3.   3.1. In concreto, l'insorgente dispone di un permesso di dimora dal 13 maggio 2004 rilasciatole, in seguito al suo matrimonio con il cittadino elvetico __________.

I coniugi hanno cessato di vivere insieme il 30 aprile 2005, dopo soli 9 mesi di matrimonio, allorquando la ricorrente ha lasciato l'abitazione di C__________ per trasferirsi insieme alla figlia a V__________ in un appartamento locato a suo nome.

Allo scopo di chiarire la situazione matrimoniale dei coniugi __________, l'autorità di prime cure ha incaricato la Polizia cantonale di compiere degli accertamenti. Interrogata in proposito il 16 maggio 2006, la ricorrente ha confermato i suddetti fatti, imputando i motivi della crisi coniugale alla differenza di mentalità e di cultura con il marito e al fatto che ella era intenzionata a lavorare quale prostituta indipendente, contro la volontà di quest'ultimo. L'insorgente ha inoltre aggiunto in quell'occasione di avere cercato, dopo la separazione, di riconciliarsi con Fabio Fornasier, ma di non esserci riuscita a causa della professione da lei esercitata. Da qui la decisione di divorziare, comunicata il 23 gennaio 2006 all'Ufficio regionale degli stranieri di Mendrisio.

                                         3.2. Considerato dunque che l'interessata viveva separata dal marito da oltre un anno e che un eventuale riconciliazione tra i coniugi appariva altamente improbabile, a ragione il 1° giugno 2006 il dipartimento ha ritenuto che RI 1 invocasse in maniera manifestamente abusiva il proprio matrimonio, svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora. Le difficoltà coniugali della ricorrente non possono essere considerate momentanee, visto che non vi sono elementi atti a far apparire imminente una sua riconciliazione con il coniuge. Ne discende che ella non può ora pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà sua e del marito di ricomporre un giorno non ancora ben definito la loro comunione matrimoniale.

3.3. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle inequivocabili e significative dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente alla polizia, il Governo cantonale disponeva di sufficienti elementi per potersi pronunciare con la dovuta cognizione di causa in merito alla possibile ripresa della vita coniugale, senza dover necessariamente sentire il marito. Da questo profilo, la decisione impugnata non risulta pertanto lesiva dei diritti di parte della ricorrente. Il diritto di essere sentiti, garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cost.), permette infatti di rifiutare una prova se, in base ad un apprezzamento anticipato, la sua assunzione non porterebbe comunque nuovi chiarimenti utili per il giudizio (DTF 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492 consid. 5b/bb e rinvii). Per gli stessi motivi si può prescindere anche in questa sede dal procedere all'assunzione della prova offerta dall'insorgente.

                                   4.   Resta da verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

RI 1 vive stabilmente in Svizzera da meno di due anni e mezzo. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata. Dagli atti emerge che ella possiede ancora degli stretti legami sociali e culturali nel suo Paese natio, dove ha vissuto prima di giungere in Svizzera sino all'età di 28 anni e dove ha fatto ritorno sia nel 2005 che nel 2006 per trascorrervi le vacanze. Per questi motivi, il suo rientro in Patria non le pone alcun problema di riadattamento. In Brasile vivono peraltro ancora i suoi genitori.

Ne consegue che la risoluzione impugnata non lede del principio della proporzionalità.

                                   5.   Visto quanto precede, l'insorgente non potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più alcuna vita familiare.

                                   6.   Per quanto concerne il permesso di soggiorno della figlia __________, esso dipende da quello della madre. Di conseguenza, in quanto rispettosa dell'unità famigliare, la decisione impugnata non costituisce un'ingerenza nei rapporti tra madre e figlia. Inoltre quest'ultima è ancora piccola e dipendente da quest'ultima, per cui il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone.

                                   7.   La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali richiamate, negando a RI 1 il rinnovo del suo permesso di soggiorno per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.

Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni del giudizio governativo impugnato.

                                   8.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

    ;   .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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