Incarto n. 52.2006.281
Lugano 23 ottobre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 settembre 2006 di
RI 1
contro
la risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3907) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 aprile 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio;
viste le risposte:
- 14 settembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni,
- 26 settembre 2006 del Consiglio di stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino turco di etnia curda RI 1 (1978) è entrato in Svizzera il 22 gennaio 2001, depositando una domanda d'asilo. Il 5 novembre 2002 l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha riconosciuto al ricorrente lo statuto di rifugiato. Per questo motivo, il 18 novembre successivo la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha posto RI 1 al beneficio di un permesso di dimora annuale, poi regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 21 gennaio 2006.
B. a) Il 13 novembre 2005, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il rilascio di un permesso di domicilio giusta l'art. 60 LAsi.
b) Il 29 novembre 2005 il municipio di __________ ha preavvisato negativamente la domanda, l'interessato essendo oberato di debiti.
Interrogato il 17 febbraio 2006 dalla Polizia cantonale in merito alla sua attività lucrativa nel nostro paese, RI 1 ha dichiarato di non avere mai lavorato per sua scelta e di essere attualmente a carico dell'assistenza pubblica. Ha affermato inoltre di essersi annunciato presso l'Ufficio del lavoro solo nel marzo 2004 in quanto costretto dal suo comune di soggiorno, ma di non avere più voluto riprendere contatto con tale ufficio a partire dal secondo semestre del 2004. Ha soggiunto di non avere in previsione un eventuale lavoro entro breve termine.
c) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 19 aprile 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rilasciare un'autorizzazione di domicilio a RI 1.
In sostanza, il dipartimento ha ritenuto che con il suo comportamento l'interessato dimostrasse di non essere capace ad adattarsi alle regole sociali e all'ordinamento del nostro paese.
L'autorità dipartimentale gli ha comunque rinnovato il permesso di dimora fino al 21 gennaio 2007.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 10, 16 LDDS; 8 e 11 ODDS.
C. Con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciare il permesso di domicilio all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento, considerando la decisione di diniego conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio.
Ritiene di avere diritto all'autorizzazione richiesta in quanto rifugiato residente regolarmente in Svizzera da cinque anni, rilevando che tale diritto non si estingue per il semplice fatto che egli è a carico dell'assistenza pubblica.
Contesta di essere incapace di adattarsi all’ordinamento elvetico, sostenendo di essersi sempre comportato bene e ponendo in evidenza di non avere mai interessato le autorità giudiziarie.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 60 cpv. 2 LAsi, le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni, hanno diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati nei loro confronti motivi d’espulsione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettere a o b LDDS.
In concreto, il ricorrente soggiorna in maniera continua e regolare in Svizzera da cinque anni. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto al rilascio di un'autorizzazione di domicilio.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
Se il permesso sollecitato possa essere rilasciato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Come accennato, l'art. 60 cpv. 2 LAsi sancisce che le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni, hanno diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati nei loro confronti motivi d’espulsione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettere a o b LDDS.
In questo senso, l'art. 10 cpv. 1 LDDS dispone che uno straniero può essere espulso dalla Svizzera o da un cantone, tra l'altro, quando è stato punito dall’autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a), oppure quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b). Secondo l'art. 16 cpv. 2 ODDS, l’espulsione può sembrare giustificata giusta l’articolo 10 cpv. 1 lett. b LDDS, segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell’autorità, contravviene gravemente alla morale, tralascia continuamente per cattiva volontà o sregolatezza di adempiere obblighi di diritto pubblico o privato, vive nella sregolatezza o nell’ozio.
3. 3.1. Entrato in Svizzera il 22 gennaio 2001 quale richiedente l'asilo, RI 1 (1978) ha ottenuto lo statuto di rifugiato il 5 novembre 2002 e in seguito un permesso di dimora.
Da quando soggiorna nel nostro paese, il ricorrente non ha mai lavorato. Durante i primi tre mesi egli è stato mantenuto finanziariamente dalla sorella __________, residente nel nostro cantone; e in seguito, sino al mese di novembre del 2003, dal __________. Dal marzo del 2004 egli è carico dell'assistenza pubblica e ottiene attualmente un sussidio di fr. 2'117.– mensili. Finora l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) gli ha versato complessivamente fr. 62'397.65 (v. scritto 7 agosto 2006 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Oltre a essere a carico dello Stato in maniera continua e rilevante da 2 anni e mezzo, l'insorgente ha pure aperte 2 procedure esecutive per complessivi fr. 690.85 e ha a suo carico 8 attestati per carenza a carico per un importo totale di fr. 5'910.80 (v. estratti dell'Ufficio esecuzione __________, agli atti).
Interrogato il 17 febbraio 2006 dalla Polizia cantonale, egli ha - tra le altre cose - dichiarato:
"Devo dire che nei 7 mesi circa (3+4) dove non mi veniva versata alcuna somma di denaro, ho per forza di cose contratto dei debiti, quelli che risultano all'UEF di __________.
Nel mese di marzo 2004 mi sono annunciato ai servizi sociali della Città di __________ facendo la richiesta per l'assistenza. Nel mese di gennaio 2004 sono stato operato al ginocchio destro (menisco). Attualmente dall'assistenza mi viene pagata la cassa malati e mensilmente mi viene versata la somma di fr. 2'100.– circa. Per l'affitto pago fr. 1'100.– al mese e il rimanente mi serve per vivere. Confermo che da quando sono entrato in Svizzera il 22.01.2001 a tutt'oggi non ho mai svolto alcuna attività lucrativa".
Sollecitato dall'agente interrogante in merito ad un eventuale lavoro in futuro, egli ha precisato:
"Adr credo nel mese di marzo 2004, sono stato obbligato dal comune di __________, se volevo ricevere l'assistenza, ad annunciarmi all'Ufficio del lavoro. Mi sono annunciato e come preferenza cercavo un lavoro come operaio di fabbrica. Nel frattempo dovevo presentare 8 timbri al minimo, ogni mese. Per il fatto che non mi hanno mai proposto di presentarmi per un posto di lavoro, non mi ricordo più in quale mese, ma credo nel secondo semestre del 2004, non mi sono più presentato, questo fino a tutt'oggi. Quanto sopra è stato il mio unico interessamento per cercarmi un lavoro. A breve termine non è previsto alcun posto di lavoro. Le mie intenzioni future sono quelle di cercare un posto di lavoro presso __________ o __________ ecc.".
Da quanto precede si può ritenere che da quando soggiorna nel nostro paese, il ricorrente ha assunto un comportamento alquanto criticabile dal punto di vista della sua integrazione.
3.2. Gli argomenti addotti dall'insorgente per sollecitare il rilascio del permesso di domicilio non possono essere condivise.
Certo, il semplice fatto di essere a carico dell'assistenza pubblica non è un motivo per negare il permesso di domicilio a un rifugiato che soggiorna regolarmente da cinque anni in Svizzera. Bisogna tuttavia considerare che nulla impedisce di prendere in considerazione il fatto che egli sia a carico dello Stato se si ritiene che l'indigenza è dovuta al fatto che, con la sua condotta in generale e i suoi atti, l'interessato non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita.
Orbene, il ricorrente non ha dimostrato di avere fatto il possibile per trovare un lavoro ed evitare di cadere a carico all'assistenza sociale. Come risulta dalle sue dichiarazioni rilasciate alla polizia, egli non ha mai lavorato, non perché impedito dall'autorità o a causa della sua età, ma per sua libera scelta.
Bisogna inoltre considerare che il ricorrente è nato il 22 gennaio 1978: egli è quindi un giovane di 28 anni che dovrebbe essere nel pieno della vita attiva. Inoltre egli non è uno sprovveduto, possiede una certa cultura e ha una solida formazione scolastica, tanto da avere pure frequentato per un certo periodo l'Università nel Paese d'origine.
Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che egli abbia avuto dei problemi di salute (menisco). Non è dato di vedere infatti come egli sia stato impedito per tale motivo a trovare un lavoro qualsiasi da quando è in Svizzera. Tanto più che i suoi problemi risalgono solo al 2004.
Ora, essendo ospite del nostro Paese, il ricorrente non può pretendere di continuare con il proprio modus vivendi, rimanendo a carico dello Stato. È vero che l'attuale situazione del mercato del lavoro a chi non possiede particolari qualifiche pone qualche difficoltà nel reperire un'attività lucrativa, ma è altrettanto vero che gran parte degli stranieri in Ticino hanno trovato un'occupazione stabile prima di aver ottenuto il permesso di domicilio.
Del resto, egli non ha mai trovato un lavoro perché non ha mai provato seriamente a cercarne uno.
Con la sua condotta in generale e i suoi atti, il ricorrente dimostra pertanto scarsa considerazione della nazione che lo ospita, in quanto non vuole adattarsi all'ordinamento vigente.
4. Sulla scorta di quanto precede, ritenuto che adempie i requisiti dell'espulsione previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS, il rilascio di un permesso di domicilio al ricorrente si rivela, attualmente, ancora prematuro. Limitandosi a rinnovargli ancora per un anno il permesso di dimora, il dipartimento non ha pertanto disatteso l'art. 60 LAsi e ha adottato una decisione che rispetta il principio di proporzionalità.
5. Stando così le cose, il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 60 LAsi; 5, 6, 10 cpv. 1 lett. b LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario