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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.10.2006 52.2006.279

9 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,351 parole·~7 min·1

Riassunto

Ordine di sospensione dei lavori di costruzione ed obbligo di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.279  

Lugano 9 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 settembre 2006 del

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato (n. 3879) che annulla la decisione 17 ottobre 2005 con cui il municipio di __________ ha ordinato a CO 1 di sospendere i lavori di costruzione sulla part. __________ e di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per i lavori eseguiti;

viste le risposte:

-    26 settembre 2006 del Consiglio di Stato;

-    28 settembre 2006 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Dopo antefatti che non occorre qui rievocare, il 23 giugno 2003 il municipio di __________ ha rilasciato a CO 1 il permesso di costruire uno stabile commerciale su un fondo (part. __________), situato lungo via san __________ nella zona R4 del PR.

L'immobile previsto dal progetto approvato era costituito da una serie di elementi alti circa 10 m, l'ultimo dei quali verso sudest avrebbe dovuto insistere sul confine con la part. __________, a ridosso dell'autorimessa dello stabile d'appartamenti che sorge su quel fondo. Verso la strada e sul retro questo elemento avrebbe dovuto rimanere aperto a mo' di tettoia.

10 m

                               part. __________                                    part. __________

                                  B.   Durante i lavori di costruzione dello stabile, i proprietari del fondo contermine hanno contestato l'edificazione a confine, chiedendo al municipio di intervenire.

Il resistente ha portato a termine i lavori, rinunciando - almeno apparentemente - ad edificare come da progetto approvato. Le dimensioni dell'immobile sono state ridotte, arretrando l'elemento aperto in modo da rispettare la distanza di 5 m dal confine prescritta dall'art. 39 NAPR. Il 18 aprile 2005 il municipio ha rilasciato il permesso di abitabilità.

Il 7 giugno 2005 CO 1 è tuttavia rinvenuto sui suoi passi, manifestando al municipio l'intenzione di riprendere i lavori per prolungare la tettoia sin sul confine conformemente alla licenza rilasciatagli. Con risoluzione 30 giugno 2005 il municipio gli ha fatto presente che la licenza edilizia era stata compiutamente utilizzata e che il prolungamento della tettoia avrebbe dovuto essere preceduto dall'inoltro di una nuova domanda di costruzione. Contro tale provvedimento il resistente non ha interposto ricorso.

                                  C.   Il 17 ottobre 2005 il municipio ha constatato che CO 1 aveva posato un elemento per prolungare la tettoia fin sul confine verso la part. __________. Con decisione di ugual data gli ha quindi ingiunto di sospendere i lavori e di inoltrare una domanda di costruzione.

                                  D.   Con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da CO 1.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che la licenza 23 giugno 2003 non fosse decaduta e che non fossero dati nemmeno gli estremi per revocarla parzialmente in modo da imporre il rispetto della distanza di 5 m dal confine prescritta dall'art. 39 NAPR per la zona R4.

                                  E.   Contro il predetto giudizio il comune si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino dell'ordine impartito al qui resistente.

A mente dell'insorgente, arretrando l'ultimo elemento ad una distanza di 5 m dal confine verso la part. __________, il resistente avrebbe rinunciato per atti concludenti ad avvalersi compiutamente della licenza rilasciatagli. Come prospettato dalla decisione 30 giugno 2005, rimasta incontestata, il prolungamento della tettoia richiederebbe un nuovo permesso.

                                  F.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene CO 1, sostenendo che la licenza rilasciatagli sarebbe tuttora valida e che non sarebbero dati validi motivi per revocarla parzialmente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva del comune insorgente sono date dall'art. 21 LE. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti ed è perfettamente nota a questo tribunale per conoscenza diretta. Il sopralluogo chiesto dal comune non appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Tanto meno appare necessaria l'audizione di testi.

                                   2.   Giusta l'art. 42 cpv. 1 LE, richiamato dal provvedimento in contestazione, il municipio deve far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia.

L'ordine di sospendere i lavori è una misura cautelare, volta ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto nell'attesa che l'autorità conceda il permesso in sanatoria per le opere eseguite senza permesso od in contrasto con il permesso accordato, oppure ordini il ripristino di una situazione conforme al diritto. Scopo del provvedimento è quello di evitare che l'apparente situazione di illegittimità cerata da un intervento edilizio venga ulteriormente aggravata dalla prosecuzione di lavori privi della necessaria autorizzazione (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 42 LE, n. 1261).

                                   3.   Nel caso concreto, il resistente, pur essendo al beneficio di una licenza che lo autorizzava ad edificare sin sul confine verso la part. __________, di fronte alle rimostranze dei vicini, ha - almeno apparentemente - rinunciato a prevalersi del permesso di cui era titolare. Ha quindi portato a termine i lavori, arretrando l'ultimo elemento della costruzione alla distanza di 5 m dal confine prescritta dall'art. 39 NAPR di __________.

Due mesi dopo aver ottenuto il permesso di abitabilità il resistente si è tuttavia ricreduto, manifestando all'autorità comunale l'intenzione di riaprire il cantiere e riprendere i lavori per prolungare l'elemento a tettoia sin sul confine verso la part. __________, in conformità del progetto a suo tempo approvato.

Con risoluzione 30 giugno 2005, il municipio gli ha prospettato la necessità di chiedere un nuovo permesso, stabilendo in sostanza che con la fine dei lavori di costruzione il resistente avesse in sostanza esaurito le facoltà edificatorie riconosciutegli dalla licenza 23 giugno 2003.

Pur avendo rinunciato ad impugnare il provvedimento davanti al Consiglio di Stato, il 17 ottobre 2005 il resistente si è accinto a riprendere i lavori di costruzione per prolungare la tettoia verso il confine antistante. In conformità di quanto stabilito nella risoluzione del 30 giugno precedente, con ordine dello stesso giorno, il municipio gli ha ingiunto di sospenderli e di chiedere il permesso per l'opera che intendeva ancora realizzare.

Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, l'ordine di sospendere i lavori, nelle circostanze concrete, risultava pienamente giustificato. Con la decisione 30 giugno 2005, cresciuta in giudicato, il municipio aveva in effetti chiaramente prospettato al ricorrente che la conclusione dei lavori di costruzione aveva determinato l'esaurimento delle facoltà edificatorie, che gli erano state riconosciute dalla licenza edilizia accordatagli nel 2003.

Già sulla sola base della situazione di fatto e di diritto che si era apparentemente venuta a creare in seguito alla conclusione dei lavori di costruzione dello stabile, ridotto rispetto a quello autorizzato, ma rifinito anche sul versante in discussione, il municipio sarebbe stato pienamente legittimato ad ingiungere al resistente di astenersi da ulteriori interventi edilizi. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che l'autorità comunale, con la risoluzione del 30 giugno 2005, aveva inequivocabilmente stabilito che il resistente non avrebbe più potuto prevalersi della licenza in questione per prolungare l'edificio come ai piani originariamente approvati.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando il controverso ordine di sospensione dei lavori.

La tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze sono poste a carico del resistente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 42 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato (n. 3879) è annullata;

1.2.           la decisione 17 ottobre 2005 del municipio di S__________ è confermata.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 2'000.al comune di RI 1 a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                      3.   Intimazione a:

        .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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