Incarto n. 52.2006.276
Lugano 6 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 settembre 2006 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato (n. 3920) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 7 giugno 2006 della Sezione permessi e immigrazione (SPI) / Ufficio dei permessi (UP) che revoca l'autorizzazione a gestire il locale notturno RI 1 a __________;
viste le risposte:
- 13 settembre 2006 della Sezione permessi e immigrazione;
- 19 settembre 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la ricorrente RI 1 è titolare dell'autorizzazione a gestire l'omonimo locale notturno, situato a __________;
che il 25 ottobre 2005 la ricorrente ha chiesto all'Ufficio dei permessi del Dipartimento delle istituzioni di modificare l'autorizzazione, cambiando il gerente;
che quale nuovo gerente la RI 1 ha designato __________; al riguardo ha prodotto un contratto di lavoro che prevedeva un impegno di 44 ore lavoro settimanali, per una retribuzione di fr. 3'000.- al mese, con entrata in servizio a partire dal 1° novembre 2005;
che il 24 maggio 2006 __________, interrogato dalla Polizia cantonale, ha dichiarato che la sua presenza nel locale si limita a3a4 giorni alla settimana, dalle 2300 alle 2330, per uno stipendio di fr. 1'000.- lordi al mese;
che invitato a spiegare come mai avesse sottoscritto un contratto di lavoro per 44 ore settimanali per uno stipendio lordo mensile di fr. 3'000.-, il gerente ha dichiarato che aveva dovuto firmare quel contratto per essere in regola con l'UP;
che con decisione 22 giugno 2006, adottata senza ulteriori formalità, l'UP ha revocato l'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico rilasciata alla RI 1, ritenendo che la beneficiaria avesse fornito false indicazioni sulla retribuzione del gerente;
che con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1, alla quale l'insorgente aveva allegato una dichiarazione del gerente secondo cui il salario sarebbe stato ridotto soltanto in un secondo tempo;
che il Governo ha in sostanza condiviso la tesi dell'UP, respingendo le giustificazioni addotte dalla ricorrente, secondo cui sarebbe intervenuta una riduzione del salario a partire dal 1° gennaio 2006;
che contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa decisione dell'UP;
che ribadita la violazione del diritto di essere sentito eccepita in prima istanza, l'insorgente nega di aver prodotto un contratto fittizio; ribadisce che la riduzione del salario sarebbe subentrata soltanto in un secondo tempo per far fronte alle difficoltà economiche in cui si dibatte;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dall'UP, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente sono certe (art. 71 cpv. 3 LEsPubb e 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che, giusta l’art. 69 lett. a LEsPubb, l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è revocata quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
che non di rado l'autorizzazione a gestire viene richiesta indicando come gerente il titolare di un certificato di capacità che funge da semplice prestanome; il fenomeno delle cosiddette gerenze fittizie è noto e non deve essere ulteriormente illustrato;
che pienamente da condividere sono gli sforzi profusi dall'autorità cantonale per reprimere queste pratiche illecite, revocando o sospendendo l'autorizzazione a gestire laddove venga accertata l'esistenza di una gerenza fittizia;
che la gerenza può essere fittizia sin dall'inizio, per concorde determinazione del gestore e del gerente, o diventare tale soltanto in seguito con il trascorrere del tempo;
che, per principio, la gerenza fittizia ab initio giustifica la revoca dell'autorizzazione a gestire, in quanto rilasciata sulla base di indicazioni inveritiere;
che la gerenza fittizia superveniens legittima invece soltanto l'adozione di provvedimenti volti a ripristinare una situazione conforme al diritto;
che l'accertamento dell'esistenza di una gerenza fittizia presuppone lo svolgimento di accurate indagini; l'UP non può limitarsi a delegare agli organi di polizia il compito di sentire il gerente; se vuole acquisire informazioni utili, deve fornire alla polizia la necessaria assistenza tecnica, partecipando in prima persona agli interrogatori, che non possono limitarsi all'audizione del gerente, ma devono estendersi, se possibile contemporaneamente, almeno ai titolari dell'autorizzazione a gestire;
che, nel caso concreto, l'UP ha revocato l'autorizzazione a gestire rilasciata alla RI 1, ritenendo provata l'esistenza di una gerenza fittizia ab inizio; la deduzione si basa sulla dichiarazione resa alla polizia dal gerente, che, sollecitato a giustificare la discrepanza tra l'onere lavorativo (44 ore/settimana) e lo stipendio (fr. 3'000.-/mese) fissati contrattualmente e quelli effettivi (3 - 4 ore/settimana; fr. 1'000.-/mese), ha dichiarato a detta dei due soci, ho dovuto firmare questo contratto per essere in regola con l'UP di Bellinzona;
che la giustificazione fornita dal gerente costituiva invero un indizio significativo circa l'esistenza di una gerenza fittizia ab initio; essa non è stata tuttavia minimamente approfondita, sollecitando esplicitamente il gerente a riconoscere la natura fittizia dell'accordo ed interrogando contemporaneamente i soci della RI 1, alla quale l'UP non ha peraltro nemmeno offerto la possibilità di giustificarsi prima di adottare il provvedimento qui censurato, come il principio del contraddittorio chiaramente esigeva;
che, agevolata dalle macroscopiche lacune istruttorie poste in essere dall'autorità dipartimentale, la RI 1 ha prodotto in sede di ricorso una dichiarazione del gerente nella quale si afferma di aver ridotto l'onere lavorativo inizialmente pattuito quando si è reso conto che i ragazzi, lavorando così poco, facevano fatica a retribuirlo e di aver quindi cercato di dare una mano, prendendo meno stipendio; dichiarazione, questa, che accrediterebbe la tesi della gerenza fittizia superveniente;
che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la gerenza diventata fittizia soltanto in un secondo tempo non giustifica la revoca dell'autorizzazione a gestire per il motivo di cui all'art. 69 lett. a LEsPubb;
che se si ammette che la gerenza è diventata fittizia soltanto in un secondo tempo non si può infatti più rimproverare alla ricorrente di aver dato indicazioni inveritiere causali per il rilascio dell'autorizzazione;
che, in questa ipotesi, l'autorità ha soltanto la possibilità di sospendere, previa comminatoria, l'autorizzazione a gestire in base all'art. 28 lett. a LEsPubb per decadenza del presupposto relativo alla presenza di un gerente (art. 28 LEsPubb);
che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, nel dubbio, propiziato dalle carenze istruttorie poste in essere dall'UP, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione dipartimentale e quella governativa che la conferma siccome lesive del diritto;
che gli atti vanno rinviati all'UP affinché assegni alla ricorrente un termine per ristabilire una situazione conforme al diritto, assicurando all'esercizio pubblico la presenza a tempo pieno di un gerente, sotto comminatoria della sospensione dell'autorizzazione a gestire;
che, nella misura in cui non sono compensate con la tassa di giustizia, le ripetibili sono poste a carico dello Stato secondo soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 28, 68, 69, 71 LEsPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 7 giugno 2006 dell'UP e la decisione 22 agosto 2006 (n. 3920) del Consiglio di Stato sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati all'UP affinchè assegni alla ricorrente un termine per ristabilire una situazione conforme al diritto, assicurando all'esercizio pubblico la presenza a tempo pieno di un gerente, sotto comminatoria della sospensione dell'autorizzazione a gestire.
2. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
; .
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario