Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2006 52.2006.271

18 dicembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,244 parole·~6 min·2

Riassunto

Revisione

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.271  

Lugano 18 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sull'istanza 24 ottobre 2006 del

RI 1,  

chiedente  

la revisione della sentenza 26 settembre 2006 con cui questo tribunale ha annullato: (a) la decisione 20 aprile 2006, mediante la quale il municipio di CO 1 aveva disdetto con effetto immediato il rapporto d'impiego del dipendente CO 1, (b) la decisione 12 luglio 2006 del Consiglio di Stato (n. 3493) che confermava il licenziamento;

viste le risposte:

-    27 ottobre 2006 della Sezione degli enti locali;

-      7 novembre 2006 di CO 1;

-      7 novembre 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 20 febbraio 1989 l'allora municipio di __________ ha assunto il ricorrente CO 1 quale usciere e operaio comunale a tempo parziale, con uno stipendio di fr. 25.00 all'ora;

che le mansioni e la relativa retribuzione sono state ridefinite in dettaglio il 30 ottobre 2000; in quell'occasione è stato in particolare fissato uno stipendio fisso annuo per le seguenti prestazioni:

- taglio erba incluso bordi stradali / 3 volte l'anno    fr. 9'000.-

- Pulizia tombini / 1 giro                                                 fr.    340.-

- Diserbante / 1 giro                                                       fr.    120.-

- Distribuzione materiale (domiciliati) / 1 giro             fr.      32.50

che in quell'occasione si è inoltre stabilito che qualsiasi lavoro supplementare sarebbe stato ordinato e retribuito a regia con uno stipendio orario;

                                         che il 13 marzo 2005 è entrato in carica il municipio del comune di CO 1, costituito mediante aggregazione dei comuni di __________, __________, __________, __________ e ____________________;

che, al fine di assicurare l'ulteriore svolgimento dei servizi prestati sino a quel momento dal ricorrente in quella che era ormai diventata la frazione di __________, il 26 aprile 2005 il municipio di CO 1 ha conferito ad RI 1 un incarico a tempo indeterminato, valido sintanto che non fosse stato pubblicato il concorso per l'assunzione dei dipendenti, che riprendeva le condizioni fissate dal municipio di __________ nel 2000;

che con scritto del 1° aprile 2006 al municipio di RI 1 CO 1 ha dichiarato di essere disposto a lavorare per il nuovo comune nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2006, con uno stipendio di fr. 50.- all'ora per le prestazioni eccedenti il lavoro svolto fino a quel momento per il comune di __________ (il cambiamento di stipendio orario non concerne il lavoro finora svolto e previsto nell'ex comune di __________, ma tutto quanto viene richiesto oltre ciò); si è inoltre rifiutato per motivi legati a questioni assicurative di effettuare il trasporto degli allievi dell'asilo con un pulmino;

che CO 1 ha sollecitato il municipio a dargli una risposta entro il 5 dello stesso mese avvertendo che in caso di mancata risposta entro il termine sopra indicato si sarebbe considerato libero da qualsiasi lavoro oltre quello forfetario nell'ex comune di __________;

che il 18 aprile 2006 il ricorrente ha nuovamente chiesto al municipio di CO 1 di aumentare da fr. 32.50 a fr. 50.00 la retribuzione oraria per i lavori non compresi nell'elenco delle mansioni fissato dall'allora municipio di Murena; ha inoltre declinato la proposta di assicurare il trasporto a scuola degli allievi, dichiarando che non avrebbe fornito altre prestazioni lavorative oltre alle mansioni retribuite con uno stipendio fisso;

che con decisione 20 aprile 2006 il municipio di CO 1 ha respinto la richiesta, dichiarando di sciogliere il rapporto d'impiego con effetto immediato;

che con giudizio 12 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il licenziamento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1;

che con sentenza 26 settembre 2006 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso inoltrato da CO 1 contro il predetto giudizio, annullandolo assieme alla decisione di licenziamento;

che questo tribunale ha in sostanza ritenuto che il licenziamento apparisse sostanzialmente ingiustificato; né la richiesta di un aumento dello stipendio orario, né il rifiuto di assumere nuovi compiti costituivano invero un valido motivo per rescindere in tronco il rapporto d'impiego interinale del ricorrente;

che con istanza 24 ottobre 2006 il comune di RI 1 ha chiesto a questo tribunale di rivedere il predetto giudizio, sostenendo che sarebbe incorso in un'evidente inavvertenza, che l'ha portato ad apprezzare in modo errato fatti rilevanti risultanti dagli stessi atti dell'incarto; nei suoi scritti CO 1 non si sarebbe rifiutato di assumere nuovi compiti, come a torto ritenuto da questo tribunale, ma si sarebbe rifiutato di svolgere compiti sino ad allora regolarmente svolti per il comune di __________;

che la domanda è avversata da CO 1, mentre il Consiglio di Stato e la SEL hanno dichiarato di non avere particolari osservazioni da formulare;

considerato,                   in diritto

che, secondo l'art. 35 lett. b PAmm, contro le decisioni è dato rimedio della revisione se l'autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti;

che questo motivo di revisione è dato quando l'autorità, per svista, ossia per disattenzione involontaria, ha omesso di considerare fatti suscettibili di modificare le conclusioni alle quali è pervenuta; la revisione non è data per eliminare un presunto errore di diritto o per imporre una diversa tesi; un errore derivante dall'apprezzamento delle risultanze processuali (error in iudicando) è censurabile soltanto con i rimedi ricorsali ordinari (RDAT 1980 n. 22; M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 35 PAmm n. 2 a);

che, nel caso concreto, l'istante in revisione non rimprovera al Tribunale cantonale amministrativo di aver omesso per inavvertenza di apprezzare fatti rilevanti che risultano dagli atti; né potrebbe sollevare con successo un simile rimprovero, poiché questo tribunale ha in effetti preso in considerazione sia lo scritto del 1° aprile 2006, sia lo scritto del 18 seguente, che CO 1 ha inviato al municipio di RI 1;

che l'istante contesta in sostanza le deduzioni che questo tribunale ha tratto dagli scritti in questione, sostenendo che non si tratterebbe di un rifiuto di assumere nuovi compiti, come questo tribunale avrebbe a torto dedotto, bensì di un rifiuto di continuare a svolgere i compiti fino ad allora sempre regolarmente svolti;

che con ogni evidenza il comune rimprovera a questo tribunale di essere incorso in un error in iudicando, considerando nuovi compiti le mansioni che RI 1 aveva regolarmente svolto sino a quel momento per conto del comune di __________;

che tale errore non può tuttavia essere censurato in via di revisione; l'error in iudicando va fatto valere impugnando il giudizio con i mezzi ordinari di ricorso;

che la domanda di revisione andrebbe comunque respinta anche se risultasse ammissibile;

che il rifiuto in discussione era in effetti riferito esclusivamente ai lavori a regia (supplementari); non si estendeva ai lavori sino a quel momento regolarmente svolti con retribuzione a forfait per conto del comune di __________;

che non appare dunque fuori luogo considerare nuovi compiti le ulteriori mansioni che il nuovo comune intendeva affidare al resistente in aggiunta ai lavori fissi, svolti in precedenza dal resistente; il fatto che i conteggi dello stipendio contemplassero una retribuzione fissa ed una retribuzione oraria non permette di giungere a diversa conclusione;

che, stando così le cose, la domanda di revisione va respinta siccome inammissibile.

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 15 LAggr; 3, 18, 28, 31, 60, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L'istanza è inammissibile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                        3.   Intimazione a:

      ;   rappr. da: ; .

terzi implicati

  1. CO 1 1 rappr. da: RA 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2006.271 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2006 52.2006.271 — Swissrulings