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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.11.2006 52.2006.264

20 novembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,592 parole·~8 min·1

Riassunto

Costruzione di un'autorimessa interrata nel nucleo

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.264  

Lugano 20 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 30 agosto 2006 di

RI 1, , patrocinato da: avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato (n. 3880) che annulla la decisione 1° febbraio 2006 con cui il municipio di CO 2 ha negato ad CO 1 la licenza edilizia per costruire un'autorimessa interrata nel nucleo (part. 14 RT);

viste le risposte:

-    13 settembre 2006 del Consiglio di Stato;

-    22 settembre 2006 di CO 1;

-    24 settembre 2006 del municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nel corso del mese di novembre del 2005 i resistenti CO 1 hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire un'autorimessa parzialmente interrata su un fondo (part. 14) situato sul limite nord della zona del nucleo (NV1), sul lato a monte della la strada cantonale. L'opera è costituita da un muro in cemento armato, alto 3 m e lungo 18, arretrato di 2 m dalla strada e destinato a sorreggere il pendio retrostante, nel quale verrebbe interrato un vano lungo 12 m, accessibile dalla strada attraverso un portale largo 6 m.

Alla domanda si è opposto il ricorrente RI 1, proprietario di un fondo (part. 418), situato una quindicina di metri più a nord, contestando l'intervento con argomenti che ha successivamente ripreso e sviluppato davanti alle istanze di ricorso.

Con decisione 1° febbraio 2006 il municipio ha respinto la domanda di costruzione, preavvisata favorevolmente dal Dipartimento del territorio. Con una lunga ed articolata motivazione, l'autorità comunale ha in sostanza ritenuto che la costruzione si ponesse fra l'altro in contrasto con l'art. 34 NAPR, disciplinante l'attività edilizia nella zona del nucleo.

                                  B.   Con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.

Dopo aver escluso che la licenza potesse essere negata in base all'art. 34 cpv. 4 NAPR, che ammette nuove costruzioni soltanto nel comparto C della zona del nucleo, il Governo ha in sostanza ritenuto che non sussistessero validi motivi per respingere la domanda in forza dell'art. 34 cpv. 8 NAPR, che permette al municipio di vietare la realizzazione di posteggi o autorimesse private che contrastino con gli obbiettivi di salvaguardia delle caratteristiche ambientali del nucleo.

Il Consiglio di Stato ha quindi rinviato gli atti al municipio affinché rilasci la licenza richiesta.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente sostiene anzitutto che l'art. 34 cpv. 4 NAPR ammette nuove costruzioni soltanto all'interno del comparto C della zona del nucleo. La licenza andrebbe negata già perché il fondo dedotto in edificazione non appartiene a questo comparto. L'art. 34 cpv. 8 NAPR non renderebbe affatto inapplicabile il precedente cpv. 4, che ammette nuove costruzioni soltanto all'interno del comparto C.

Il Consiglio di Stato avrebbe inoltre sostituito arbitrariamente il suo potere d'apprezzamento a quello del municipio.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e gli istanti in licenza, che contestano in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà qui appresso.

Il municipio sollecita invece l'accoglimento dell'impugnativa.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.

1.2. In quanto proprietario di un fondo (part. 418) distante appena quindicina di metri da quello dei resistenti, l'insorgente appartiene indiscutibilmente a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività. Può dunque anche essere considerato portatore di un interesse personale, attuale, diretto e concreto a dolersi del pregiudizio che l'opera gli arrecherebbe. Essendosi tempestivamente opposto alla domanda di costruzione, la legittimazione attiva gli va dunque riconosciuta.

1.3. Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine.

1.4. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalle informazioni supplementari fornite dal ricorrente su richiesta del tribunale circa l'ubicazione del suo fondo (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dagli atti e dalle fotografie prodotte dal ricorrente. Il sopralluogo chiesto dai resistenti non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   2.1. Secondo l'art. 34 cpv. 4 NAPR di __________, nella zona del nucleo NV1, che qui interessa, sono ammessi i seguenti tipi d'in-tervento:

- il riattamento, ossia il risanamento di un edificio senza ampliamento o cambiamento di destinazione;

- la trasformazione, ossia il risanamento di un edificio con cambiamento di destinazione, senza ampliamenti;

- la ricostruzione, ossia il ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente, senza ampliamenti;

- la demolizione di edifici, parti di edificio o di manufatti in palese stato di rovina;

- gli ampliamenti, giustificati da reali esigenze di uso e di abitabilità degli edifici; le aggiunte devono correttamente inserirsi nel tessuto edilizio esistente; per edifici destinati alla residenza primaria e per interventi qualificati, che portano ad una apprezzabile valorizzazione ambientale ed architettonica delle preesistenze, il municipio ha la facoltà di concedere deroghe per ampliamenti più sostanziali.

Nuove costruzioni sono per principio ammesse soltanto all'in-terno del comparto edificabile C secondo i parametri fissati dall'art. 34 cpv. 6 NAPR.

2.2. Il fondo dei resistenti non è compreso nel comparto edificabile C. L'intervento in oggetto, consistente nell'edificazione di un'autorimessa sotterranea, non rientra d'altro canto nel novero degli interventi ammissibili secondo l'art. 34 cpv. 4 NAPR. Non prefigura in particolare un ampliamento di un edificio esistente.

Da questo profilo, la licenza non può dunque essere rilasciata.

                                   3.   3.1. Secondo l'art. 34 cpv. 7 NAPR, gli spazi liberi di particolare valore ambientale, indicati sul piano di dettaglio del nucleo in scala 1:500, devono rimanere liberi da costruzioni.

La norma sancisce un vincolo supplementare, volto ad impedire l'edificazione di determinate porzioni di terreno, che, dal profilo dell'art. 34 NAPR, potrebbero altrimenti essere edificate mediante ampliamenti di edifici esistenti (cpv. 4) o nuove costruzioni (cpv. 6);

3.2. Il piano di dettaglio del nucleo non annovera il fondo dei resistenti fra gli spazi che devono rimanere liberi da costruzioni. Ciò non significa evidentemente che laddove non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 4 o 6 NAPR la licenza possa comunque essere rilasciata.

                                   4.   4.1. Giusta l'art. 34 cpv. 8 NAPR, nella zona NV1 il municipio può vietare la costruzione di posteggi o di autorimesse private che contrastino con gli obbiettivi di salvaguardia delle caratteristiche ambientali del nucleo enunciati dalla stessa norma.

Analogamente all'art. 34 cpv. 7 NAPR , anche questa disposizione non sovverte l'ordinamento edilizio definito dai cpv. 4 e 6 dell'art. 34 NAPR. Essa si limita infatti a conferire al municipio la facoltà di ridurre le possibilità edificatorie concesse dalle norme suddette, vietando la costruzione di posteggi e di autorimesse private qualora ciò risulti necessario per tutelare le caratteristiche ambientali del nucleo. Per motivi di protezione ambientale, il municipio può dunque vietare la costruzione di queste opere anche se adempiono le condizioni poste dai cpv. 4 e 6 dell'art. 34 NAPR. Ciò non significa ovviamente che la costruzione di posteggi ed autorimesse non conformi a queste disposizioni possa o addirittura debba essere autorizzata qualora non si pongano in contrasto con gli obbiettivi di salvaguardia delle caratteristiche ambientali del nucleo.

4.2. Nel caso concreto, il municipio ha negato la licenza sia perché l'autorimessa non può essere autorizzata come nuova costruzione, sia perché si pone in contrasto con gli obbiettivi di salvaguardia delle caratteristiche ambientali del nucleo.

Il Consiglio di Stato, sostituendo senza darne congrua giustificazione il suo apprezzamento a quello del municipio, ha ritenuto che l'opera non si ponesse in contrasto con le esigenze di tutela della zona del nucleo.

A torto. Non soltanto perché l'art. 34 cpv. 4 e 6 NAPR ammette nuove costruzioni unicamente nel comparto C, ma anche perché la decisione del municipio di considerare il manufatto inconciliabile con le necessità di salvaguardare l'aspetto paesaggistico, non procede affatto da un esercizio abusivo del potere d'apprez-zamento che dovrebbe comunque essergli riconosciuto nell'ap-plicazione dell'art. 34 cpv. 8 NAPR; norma del diritto autonomo comunale, che impone alle istanze di ricorso di limitare il proprio sindacato di legittimità ai casi in cui la decisione appare manifestamente insostenibile. Nemmeno il Consiglio di Stato spiega peraltro per qual motivo il municipio avrebbe violato il diritto sostenendo che la costruzione di un muro in cemento armato, lungo una ventina di metri ed alto tre su un terreno situato lungo la strada cantonale a valle del nucleo, sia atta a pregiudicare i valori ambientali tutelati dall'art. 34 NAPR.

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione governativa impugnata e confermando il diniego della licenza.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico dei resistenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 34 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 22 agosto 2005 del Consiglio di Stato (n. 3880) è annullata;

1.2.           la decisione 1° febbraio 2006 del municipio di CO 2 è confermata.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno al ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. Anna e Giovanni Ceracchini, 6837 Caneggio, 1 patrocinata da: avv. Gabriele Ferrari, 6830 Chiasso, 2. municipio di Caneggio, 6837 Caneggio, 3. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona, 4. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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