Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.08.2006 52.2006.255

28 agosto 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·712 parole·~4 min·2

Riassunto

Pubblico concorso per lavori di manutenzione di un percorso ciclabile

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.255  

Lugano 28 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

  Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 agosto 2006 del

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione 8 agosto 2006 del Consiglio di Stato (n. 3576) che dichiara irricevibile l'istanza presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 luglio 2006 del Dipartimento del territorio che indice un pubblico concorso per lavori di manutenzione del percorso ciclabile d’interesse cantonale __________;

richiamati gli art. 48 PAmm e 26c cpv. 2 LOG;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 5 luglio 2006 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare determinati lavori di manutenzione del percorso ciclabile d’interesse cantonale __________ (FU n. 54/2006, pag. 4605 seg.);

che contro il predetto bando di concorso il patriziato RI 1, con atto del 20 luglio 2006, denominato istanza, è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo in via principale che fosse annullato;

che con decisione 8 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, trasmettendola al Tribunale cantonale amministrativo per competenza;

che con sentenza 14 agosto 2006, questo giudice ha respinto in ordine il gravame per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che con ulteriore ricorso del 22 agosto 2006 il patriziato di Gordevio impugna ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo la decisione 8 agosto 2006 con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltratogli dallo stesso insorgente;

che il patriziato sostiene che l'atto, denominato istanza, non era un ricorso, ma una semplice domanda rivolta all'Esecutivo cantonale;

considerato,                   in diritto

                                         che, notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo non è dato per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo; il ricorso a questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm);

che contro le decisioni di un dipartimento appellabili al Tribunale cantonale amministrativo non è dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 2 PAmm);

che secondo l’art. 36 cpv. 1 LCPubb, contro le decisioni dei committenti elencate dall'art. 37 cpv. 1 LCPubb, è dato ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di dieci giorni;

che con atto 20 luglio 2006, denominato istanza, il patriziato di Gordevio ha chiesto al Consiglio di Stato di annullare il bando del concorso indetto dal Dipartimento del territorio per aggiudicare determinati lavori di manutenzione del percorso ciclabile d’interesse cantonale della Vallemaggia;

che, considerato come la domanda principale formulata dal patriziato fosse intesa ad ottenere un risultato conseguibile soltanto in via di ricorso, il Governo ha ravvisato in tale atto gli estremi di un'impugnativa rivolta contro il bando (art. 37 lett. a LCPubb), che ha dichiarato irricevibile e trasmesso a questo tribunale per competenza;

che, contrariamente a quanto indicato dal dispositivo n. 3, il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha declinato la propria competenza non è deducibile davanti a questo tribunale;

che nessuna norma di legge prevede infatti la possibilità di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni con cui il Consiglio di Stato dichiara irricevibile un ricorso interposto contro un provvedimento adottato da un committente in base alla LCPubb;

che il patriziato, pur avendo esplicitamente chiesto al Consiglio di Stato di annullare la decisione con cui il Dipartimento del territorio aveva indetto un concorso per aggiudicare i lavori in questione, contesta il giudizio di irricevibilità emanato dal Governo, affermando di non aver avuto l'intenzione di impugnare gli atti di gara;

che la mancanza di qualsiasi intenzione di impugnare il bando di concorso in oggetto, dichiarata in questa sede dall'insorgente, che avrebbe unicamente inteso sollecitare l'intervento del Governo quale autorità gerarchicamente preposta al Dipartimento del territorio, non è atta a sovvertire l'ordinamento delle competenze sopra illustrato;

che il ricorso va dunque respinto siccome irricevibile;

che, considerata l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, data dal Consiglio di Stato nel giudizio censurato, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm, 26c cpv. 2 LOG;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

    ; .  

terzi implicati

  CO 1    

Il presidente del

Tribunale cantonale amministrativo                     Il segretario

52.2006.255 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.08.2006 52.2006.255 — Swissrulings