Incarto n. 52.2006.254
Lugano 3 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 agosto 2006 della
patrocinata da:,
contro
la decisione 9 agosto 2006 del CO 1, che aggiudica alla ditta CO 2 la fornitura di due trattori multifunzionali;
viste le risposte:
- 30 agosto 2006 del CO 1;
- 11 settembre 2006 della CO 2;
preso atto della replica 29 settembre 2006 dell'insorgente e delle dupliche:
- 10 ottobre 2006 del CO 1;
- 13 ottobre 2006 della CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 giugno 2006 il CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di due trattori multifunzionali, uno di 90, l'altro di 40 CV.
Il capitolato, alla pos. 12, stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenendo conto dei seguenti criteri:
- caratteristiche tecniche (50%)
- minor prezzo (30%)
- ubicazione servizio di manutenzione ( 5%)
- garanzie ( 5%)
- termini di fornitura ( 5%)
- formazione apprendisti ( 5%)
Alla pos. 5, il capitolato precisava che nella colonna "dati offerti" del "Modulo d'offerta" dovevano essere menzionati esclusivamente i dati tecnici effettivi richiesti del veicolo, che sarebbero stati impegnativi e vincolanti per il fornitore (....). Per la delibera, soggiungeva, si sarebbero tuttavia presi in considerazione anche i dati tecnici non espressamente richiesti, dedotti dalla documentazione.
Il modulo d'offerta, al capitolo Idoneità del veicolo, elencava per ognuno dei due veicoli una lunga serie di caratteristiche tecniche minime richieste, invitando i concorrenti a confermare l'adempimento della prescrizione con un SI o con un NO, con l'avvertenza che il mancato rispetto anche di una sola delle specifiche richieste in quel capitolo avrebbe invalidato l'offerta.
B. In tempo utile sono pervenute al municipio le offerte di quattro ditte del ramo; fra queste, quella della ricorrente RI 1 di fr. 233'384.45 e quella della resistente CO 2 di fr. 222'741.65.
Valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, il 9 agosto 2006 il municipio ha deliberato la fornitura alla ditta CO 2, classificatasi al primo posto con 4.800 punti.
C. Contro questa decisione la ditta RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando in via eventuale che la commessa le sia aggiudicata.
L'insorgente sostiene anzitutto che l'offerta della CO 2 andrebbe scartata, poiché non risponde compiutamente alle prescrizioni di gara. In particolare:
· il trattore N__________ da 90 CV, modello __________ A D__________ __________, non risponde alle seguenti prescrizioni:
- il cambio con rapporto per velocità a 50 km/h e limitazione elettronica a 40 km/h esiste sui modelli N__________ __________ Plus, ma non sui modelli D__________;
- la presa di forza è a 3, non a 4 velocità;
- il sistema anteriore autobloccante denominato LIM-SLIP previsto sui modelli D__________ non è un bloccaggio del differenziale al 100% con comando elettroidraulico;
- l'altezza è di 2840 mm con pneumatici 600/65R38, rispettivamente di 2741 mm con pneumatici standard; supera quindi quella massima prescritta (inferiore o uguale a 2700 mm);
· il trattore N__________ da 40 CV, modello T__________ 55 dispone unicamente di una presa di forza posteriore, dipendente dalle marce; non dispone quindi della presa ventrale espressamente richiesta.
Non disponendo delle suddette caratteristiche tecniche, i veicoli offerti dalla CO 2 sarebbero comunque meno prestanti di quelli proposti dalla RI 1. Censurabile sarebbe quindi anche la valutazione tecnica operata dal committente. La ricorrente contesta infine anche la valutazione delle garanzie offerte.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la CO 2, asserendo in particolare che i veicoli saranno forniti con le opzioni richieste dalle prescrizioni di gara e contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
E. Con la replica la RI 1 puntualizza e precisa ulteriormente le censure sollevate con il ricorso.
Con la duplica il committente si limita a sollecitare nuovamente il rigetto dell'impugnativa, mentre l'aggiudicataria conferma la risposta prendendo dettagliatamente posizione su tutte le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente con la replica.
F. Il 27 ottobre 2006 questo tribunale ha incaricato il perito __________, Caposervizio veicoli speciali dell'Ufficio tecnico della circolazione di __________, di accertare se i veicoli offerti dalla CO 2 disponessero (di serie o come opzione) delle caratteristiche tecniche contestate dalla ricorrente. Con le proprie osservazioni al referto peritale, la CO 2 ha versato agli atti quale doc. 4 una dichiarazione rilasciata dal direttore delle vendite della __________, importatrice generale dei trattori N__________ per la Svizzera. Le risultanze peritali e il tenore della suddette dichiarazione verranno illustrate e valutate nei successivi considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine può essere evaso sulla base degli atti, interposti dalle risultanze dell'istruttoria (art. 18 cpv. I PAmm).
2. Le prescrizioni di gara consegnate nel bando di concorso o nel capitolato d'appalto costituiscono notoriamente la legge del concorso. Esse vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve attenervisi, per non incorrere in una violazione del diritto, in particolare dal profilo della parità di trattamento e del principio di trasparenza. L'offerta deve essere completa e corrispondere alle prescrizioni del bando. Tale insomma da permettere al committente di procedere immediatamente all'aggiudicazione, rispettivamente alla selezione dei concorrenti idonei. Offerte difformi dalle prescrizioni di gara vanno dunque per principio escluse (Galli/Moser/Lang, Das öffentliche Beschaffungswesen der Schweiz, §996, n. 408 e 438). Resta riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo (RDAT 2002 II n. 47; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II. ed., n. 480 seg.). Difformità irrilevanti vanno tollerate (STA 8.6.05, inc. n. 52.2005.150).
3. 3.1. Sulla scorta delle indicazioni tecniche contenute nei prospetti ufficiali della N__________ (doc. I-R prodotti dalla ricorrente), la RI 1 sostiene che i trattori offerti dalla CO 2 non soddisfano i requisiti tecnici minimi fissati dal capitolato d'offerta (v. consid. C). Il committente doveva dunque scartare l'offerta della resistente.
3.2. Sollecitato dalla ricorrente, questo tribunale ha incaricato un perito (____________________, Caposervizio veicoli speciali dell'Ufficio tecnico della circolazione di __________) di accertare se i veicoli offerti dalla CO 2 disponessero effettivamente delle controverse caratteristiche tecniche. Fondandosi esclusivamente sui prospetti versati agli atti (doc. I-R), il perito ha concluso che il trattore da 90 CV (N__________ modello __________ A D__________ __________):
· non dispone di un cambio con rapporto per velocità a 50 km/h e limitazione elettronica a 40 km/h, nemmeno come opzione; tale cambio è disponibile come opzione soltanto sui modelli N__________ __________ Plus;
· dispone di una presa di forza a tre velocità dipendenti dal numero di giri del motore (540 giri/min a 1969 giri motore /min, 540E (=economico) giri/min a 1546 giri motore/min, 1000 giri/min a 2120 giri motore/min); dispone inoltre di un'uscita con una velocità di rotazione proporzionale alla velocità del veicolo (ovvero nulla quando esso è fermo); tale uscita non andrebbe però considerata come una presa di forza;
· non dispone di un bloccaggio del differenziale al 100% con comando elettroidraulico; tale caratteristica è disponibile come opzione (sistema terralock) soltanto sui modelli N__________ __________ Plus;
· è più alto di 2700 mm (2726 mm), specificando che l'altezza può però variare secondo il tipo di cabina montata, l'altezza dell'orifizio del tubo di scarico, le dimensioni degli pneumatici, degli accessori e di eventuali fari supplementari.
Il perito ha inoltre ritenuto che il trattore da 40 CV (N__________ modello __________ 55) non dispone di una presa di forza ventrale, ma soltanto posteriore (eventualmente anteriore come opzione).
3.3. Con le proprie osservazioni 8 febbraio 2007 al referto peritale, la CO 2 ha versato agli atti quale doc. 4 una dichiarazione rilasciata dal direttore delle vendite della __________ (importatrice per la Svizzera dei trattori N__________) con il seguente tenore:
"Il sottoscritto, Signor __________, Direttore di vendita della __________ __________, __________ __________, importatrice per la Svizzera dei trattori N__________, conferma che:
1. Il trattore N__________ Serie __________ 100, offerto dalla Ditta CO 2, agente ufficiale per il Ticino, al CO 1
dispone del cambio con rapporto per velocità a 50 km/h e limitazione elettronica a 40 km/h,
dispone della presa di forza a quattro velocità
dispone del bloccaggio del differenziale al 100% con comando elettroidraulico,
non supera l'altezza richiesta di mm 2700
2. Il N__________ __________ 55 offerto dalla Ditta CO 2 al CO 1 è dotato della presa di forza posteriore e della presa di forza ventrale dipendenti dalle marce. […]"
Diversamente da quanto assunto dal perito, la __________ assicura in sostanza che entrambi i trattori offerti dalla CO 2 corrispondono ai requisiti tecnici minimi qui controversi.
3.4. Secondo la massima dell'ufficialità, che regge la procedura amministrativa, l'autorità accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo libero convincimento (art. 18 PAmm). Contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, questo tribunale non ravvisa alcun motivo per escludere la suddetta dichiarazione dagli atti di causa. Dal profilo formale, è irrilevante che la RI 1 non abbia potuto formulare delle domande al direttore della __________ nell'ambito di una deposizione testimoniale. Ritenuto che essa ha potuto contestare compiutamente la controversa dichiarazione per iscritto, il suo diritto di essere sentita è in ogni caso stato salvaguardato. Dal profilo materiale, la dichiarazione litigiosa appare sicuramente attendibile. Anzitutto, è inverosimile che l'importatrice generale dei trattori N__________ per la Svizzera si esponga ad inutili rischi legali adducendo dichiarazioni inveritiere sulle caratteristiche tecniche dei propri trattori. La __________ dispone inoltre delle conoscenze necessarie per stabilire se i veicoli offerti dalla CO 2 possano effettivamente essere equipaggiati secondo i requisiti tecnici fissati nel capitolato d'offerta. A dispetto di quanto afferma la RI 1, la dichiarazione si riferisce precisamente ai modelli offerti dalla CO 2 al CO 1, non ad altri trattori. La denominazione Serie __________ impiegata nella dichiarazione non può infatti che riferirsi alla serie che comprende tanto i trattori modello Plus quanto quelli modello D__________. In sostanza, la __________ rende noto che anche i trattori modello D__________ possono essere dotati ad hoc delle controverse caratteristiche tecniche, previste di serie o come opzione sui modelli Plus.
Ritenuto che i trattori offerti dall'aggiudicataria dispongono di tutte le caratteristiche tecniche minime previste dal modulo d'offerta, è a giusta ragione che il municipio non ha scartato la sua offerta.
4. 4.1. Secondo l'art. 61 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto; costituisce in particolare violazione del diritto, soggiunge il disposto (cpv. 2), l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura. Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo tribunale non è dunque illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto; il Tribunale cantonale amministrativo deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere: ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT 1994 I n. 34; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines Verwaltungrecht, 4. ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.). Nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati dal bando di concorso riservano spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai fini della valutazione delle offerte; in questi casi, questo tribunale deve limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti; particolare riserbo s'impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente (cfr. RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1; STF 23.12.1998, inc.n. 2P.285/ 1998, consid. 4b; STA 16.7.04, inc. n. 52.2004.221; 13.5.2003, inc. n. 52.2002.452).
4.2. In concreto, il committente ha attribuito ad entrambe le parti la nota massima (5) per le caratteristiche tecniche. La valutazione non presta il fianco a critiche, ritenuto che i trattori offerti da entrambe le ditte soddisfano pienamente gli innumerevoli requisiti tecnici (46 per il trattore da 90 CV, rispettivamente 45 per quello da 40 CV) previsti dal modulo d'offerta. È vero che alla pos. 5 il capitolato prevedeva che per la delibera si sarebbero presi in considerazione anche i dati tecnici non espressamente richiesti, dedotti dalla documentazione. La RI 1 non indica tuttavia alcuna caratteristica tecnica (oltre a quelle prescritte dal capitolato) che consentirebbe in linea di massima di preferire i suoi trattori a quelli offerti dalla CO 2. L'insorgente si limita infatti a sostenere che i trattori dell'aggiudicataria sarebbero inferiori dal profilo tecnico, soltanto perché sarebbero sprovvisti delle quattro caratteristiche tecniche che in base all'istruttoria sono risultate soddisfatte.
4.3. Il committente ha infine attribuito ad entrambe le parti la nota massima (5) per le garanzie offerte. La RI 1 ha contestato questa valutazione, perché a suo dire la CO 2 avrebbe offerto per i veicoli una garanzia di 24 mesi, per le relative attrezzature tuttavia una garanzia di soli 12 mesi. Alla resistente andava perciò attribuita la nota 3. La CO 2 ha dal canto suo rilevato che quella per le attrezzature costituirebbe una garanzia supplementare, ovvero in aggiunta a quella offerta per i veicoli. Ritenuto che la RI 1 non avrebbe offerto particolari garanzie per le attrezzature, il committente doveva semmai penalizzare la ricorrente. Alla pos. Garanzie e servizi dopo vendita il modulo d'offerta (p. 12 e 15) distingue tra garanzia veicolo e eventuali altre garanzie. La tesi della resistente secondo cui la garanzia offerta per le attrezzature non ricadrebbe sotto la pos. garanzia veicolo e rafforzerebbe quindi la propria offerta appare in effetti sostenibile. Essa non deve tuttavia essere ulteriormente esaminata: anche riducendo a 3 la nota della CO 2 per le garanzie offerte, come proposto dalla ricorrente, l'offerta della resistente risulterebbe in ogni caso prima in graduatoria con la nota complessiva 4.70.
5.In esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto, confermando la risoluzione municipale impugnata.
La tassa di giustizia (commisurata al valore di causa), le spese peritali e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36 LCPubb; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.– e le spese peritali di fr. 2'400.– sono poste a carico della ricorrente, che verserà alla resistente fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario