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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.04.2006 52.2006.25

5 aprile 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,416 parole·~7 min·3

Riassunto

Licenza edilizia per riattare uno stabile situato nella zona del centro cittadino

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.25 52.2006.23  

Lugano 5 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 16 gennaio 2006 di

a.   b.

S__________,   L__________, E__________, A__________, E__________, patrocinate da: P__________,  

contro  

la decisione 13 dicembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 6013), che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la licenza edilizia 21 giugno 2005 rilasciata dal municipio di C__________ alla I__________ per riattare uno stabile situato nella zona del centro cittadino (part. 663);

viste le risposte:

-    2 febbraio 2006 della I__________;

-    7 febbraio 2006 del Consiglio di Stato;

-    8 febbraio 2006 del municipio di C__________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     L'8 aprile 2005 la Isacost SA ha chiesto al municipio di C__________ il permesso di riattare un vecchio palazzo ottocentesco, situato nel centro cittadino, all'angolo tra piazza Indipendenza e via V__________ (part. 663). La facciata rivolta verso la piazza è caratterizzata, a pianterreno, da tre ampie aperture ad arco, decorate da lesene e sovrastate da altrettanti balconi con parapetti di ferro battuto; due sono adibite a vetrine, mentre quella centrale, leggermente più grande e munita di un massiccio portone in legno, funge da ingresso e da accesso veicolare al cortile interno, raggiungibile attraverso un androne.

Il progetto prevede fra l'altro di adibire l'androne a superficie commerciale, sostituendo il portone con una porta a vetri, inquadrata in una serie di pannelli disposti simmetricamente. Per accedere con i veicoli al cortile interno è prevista la formazione di un nuovo passaggio, simile a quello esistente, ma sfociante su via Volta, invece che su piazza Indipendenza.

Alla domanda si sono opposte la S__________ nonché le proprietarie dello stabile retrostante (part. 1316), che beneficia di un diritto di passo attraverso l'androne da trasformare in superficie commerciale. Le opponenti hanno contestato l'intervento specialmente dal profilo della sicurezza della circolazione e della tutela del patrimonio architettonico del centro cittadino.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 5 ottobre 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni.

                                  B.   Con giudizio 13 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta le impugnative contro di esso inoltrate dalle opponenti.

Disattese le censure d'ordine sollevate dalle ricorrenti con riferimento alla completezza dei piani ed alla motivazione della decisione di rigetto delle opposizioni, il Governo ha anzitutto escluso che il nuovo accesso possa pregiudicare la sicurezza del traffico.

Il ripristino della facciata originaria su via V__________ e l'aggiunta di un corpo scale sul retro dell'edificio sarebbero d'altro canto conformi alle norme del piano particolareggiato della zona del centro cittadino (NAPPZCC).

                                  C.   Contro il predetto giudizio le soccombenti insorgono con due distinti ricorsi davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

Le ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede con dovizia di argomenti le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla sicurezza del nuovo accesso ed alla protezione del patrimonio architettonico della zona del centro.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio e la I__________, che contestano in dettaglio le tesi delle insorgenti con argomenti di cui si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva delle ricorrenti, già opponenti, è certa (art. 8 LE e 43 PAmm). I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.

1.2. Essendo fondate sulla medesima fattispecie, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo tribunale per conoscenza diretta. Il sopralluogo chiesto dalle insorgenti non appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Le fotografie prodotte dalla resistente non disattendono affatto il principio del contraddittorio. Nulla impediva invero alle ricorrenti di produrne a loro volta qualora le ritenessero inattendibili o fuorvianti. Superfluo è pure l'allestimento di una perizia sulla compatibilità dell'in-tervento con le esigenze di protezione del palazzo della I__________.

                                   2.   Accesso

2.1. Giusta l'art. 46 NAPR di Chiasso, gli accessi alle strade devono permettere una buona visibilità e non devono ostacolare il traffico viario. In caso di facoltà di accesso da diverse strade, soggiunge la norma (lett. e), sarà favorita la soluzione con sbocco sull'arteria di minor importanza viaria.

L'art. 46 NAPR, norma appartenente al diritto autonomo comunale, riserva al municipio un ampio margine discrezionale in ordine alla valutazione della sufficienza dell'accesso. L'autorità di ricorso deve dunque limitarsi a verificare che la decisione adottata non violi il diritto, in particolare sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm).

2.2. Nel caso concreto, il municipio ha ritenuto che il nuovo accesso, previsto su via V__________, non arrechi pregiudizi di sorta né alla sicurezza della circolazione, né alla fluidità del traffico.

La valutazione è perfettamente sostenibile. Essa non viene minimamente scalfita dalle lunghe disquisizioni sviluppate dalle proprietarie dello stabile confinante. La configurazione del nuovo accesso è del resto analoga a quella di molti altri palazzi che si affacciano sulla pubblica via nei centri urbani. Il prevedibile, limitato numero di movimenti veicolari, la buona visibilità laterale dell'accesso, la ridotta velocità del traffico in transito su via V__________ permettono di escludere qualsiasi pericolo per la sicurezza della circolazione. Parimenti sostenibile è d'altro canto la decisione di privilegiare l'accesso su via Volta, aperta alla circolazione, rispetto a quello esistente su piazza I__________, riservata anzitutto alla circolazione dei pedoni.

                                   3.   Tutela del patrimonio architettonico

3.1. Secondo l'art. 14 lett. a NAPPZCC, le facciata di valore ambientale devono essere restaurate considerando le caratteristiche architettoniche emergenti: le aperture al piano terreno possono essere adeguate alle esigenze di eventuali contenuti commerciali, a condizione che venga rispettato il ritmo di ripartizione delle aperture dei piani superiori e che tutte le componenti compositive esterne risultino rispettose delle altre componenti della facciata.

Anche questa norma lascia all'autorità comunale un ampio margine discrezionale in punto al giudizio sulla validità delle proposte di adeguamento delle aperture a pianterreno alle esigenze di eventuali contenuti commerciali.

3.2. Nel caso concreto, il progetto prevede anzitutto di trasformare il corridoio d'accesso al cortile interno del palazzo in un locale commerciale, sostituendo l'attuale portone in legno con una porta a vetri inquadrata da pannelli vetrati di forma rettangolare.

Il municipio ha ritenuto che questa modifica dell'aspetto esterno della facciata, dichiarata di valore architettonico, fosse sostanzialmente conforme alle esigenze poste dall'art. 14 lett. a NAPPZCC. La deduzione resiste perfettamente alle critiche delle ricorrenti. La trasformazione non altera invero minimamente il ritmo delle aperture. Considerare la vetrata rispettosa delle altre componenti della facciata non appare d'altro canto insostenibile. Nemmeno le ricorrenti contestano la configurazione della vetrata. Le loro contestazioni, del resto, non vertono tanto sulla sostituzione del portone in legno con una porta a vetri, quanto piuttosto sulla trasformazione dell'androne in un locale commerciale e sulla conseguente soppressione dell'accesso veicolare al cortile interno. La trasformazione dell'androne in una superficie commerciale non viola tuttavia alcuna disposizione del diritto edilizio. L'art. 14 NAPPZCC tutela soltanto le facciate considerate di valore ambientale (lett. a) od architettonico (lett. b). Non impone anche il mantenimento degli androni e degli accessi veicolari ai cortili interni.

Analoghe considerazioni valgono per l'apertura di un nuovo passaggio sulla facciata laterale, di minor pregio, destinato a permettere ai veicoli di accedere al cortile interno da via V__________. La nuova apertura si integra infatti armoniosamente nella facciata, della quale verrebbe recuperata la struttura originaria.

Irrilevanti, dal profilo delle NAPPZCC, sono le ulteriori, piccole modifiche strutturali, previste nel cortile interno per realizzare un nuovo corpo scale.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti.

La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al valore di causa, sono suddivise fra la S__________ e le altre ricorrenti proporzionalmente al lavoro occasionato dalle impugnative.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 46 NAPR, 14 NAPPZCC di C__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della S__________ nella misura di fr. 500.- e delle altre ricorrenti in solido per la differenza.

                                   3.   A titolo di ripetibili la S__________ verserà alla resistente fr. 1'000.-, mentre le altre ricorrenti le verseranno fr. 1'500.-.

                                      4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 2 patrocinata da: PA 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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