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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.08.2006 52.2006.244

14 agosto 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·631 parole·~3 min·1

Riassunto

Pubblico concorso per la manutenzione di un percorso ciclabile

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.244-245  

Lugano 14 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

  Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi

a.     b.

20 luglio 2006 del __________ 24 luglio 2006 del RI 1  

contro  

la decisione 5 luglio 2006 del Dipartimento del territorio che indice un pubblico concorso per lavori di manutenzione del percorso ciclabile d’interesse cantonale __________;

richiamati gli art. 48 PAmm e 26c cpv. 2 LOG;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 5 luglio 2006 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare determinati lavori di manutenzione del percorso ciclabile d’interesse cantonale __________ (FU n. 54/2006, pag. 4605 seg.);

che contro il predetto bando di concorso il patriziato ed il municipio RI 1, con distinte impugnative, sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento;

che gli insorgenti obiettano che i lavori eccedono la semplice manutenzione, rispettivamente che non è stata chiesta alcuna autorizzazione ai sensi della LCStr, subordinatamente della LE;

che con decisione 8 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibili i ricorsi, trasmettendoli al Tribunale cantonale amministrativo per competenza;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza (art. 26c cpv. 2 LOG);

che a norma dell’art. 43 PAmm hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata;

che la legittimazione attiva presuppone che l’insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all’oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto intenso che permetta di distinguerla da quella del resto della collettività; l’insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse attuale, personale diretto e concreto a dolersi del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca (M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm n. 2);

che in materia di commesse pubbliche la legittimazione attiva ad impugnare un bando di concorso è per principio riconosciuta soltanto ai soggetti che dispongono dei requisiti necessari per partecipare alla gara;

che oggetto del controverso bando di concorso è una commessa edile (art. 4 cpv. 1 LCPubb);

che, giusta l’art. 27 cpv. 1 lett. a RLCPubb, per le commesse edili riguardanti opere da impresario costruttore e di pavimentazione sono legittimate a concorrere soltanto le imprese nelle quali almeno un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma è in possesso di un diploma di studio conferito da una scuola tecnica superiore, da una scuola universitaria professionale oppure di un diploma federale di impresario-costruttore o titoli equivalenti, di architetto o ingegnere del ramo (ETH, EPFL); per le imprese di costruzione è pure richiesta l’iscrizione all’albo delle imprese secondo la Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore del 1° dicembre 1997;

che tanto il patriziato, quanto il municipio RI 1 non dispongono evidentemente dei requisiti per partecipare alla gara d’appalto;

che già per questo motivo, i ricorsi devono essere respinti siccome irricevibili;

che, date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 36, 37 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono irricevibili.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

    .  

terzi implicati

  CO 1    

Il presidente                                                                        Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

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