Incarto n. 52.2006.242
Lugano 6 ottobre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 luglio 2006 di
RI 1 RI 2
contro
la decisione 11 luglio 2006 del Consiglio di Stato (n. 3376) che accoglie l'impugnativa presentata da CO 2 contro la decisione 21 novembre 2005 del municipio di CO 1 che respinge la domanda di costruzione per cambiare la destinazione di un edificio situato fuori della zona edificabile (part. 1913);
viste le risposte:
- 25 agosto 2006 del Dipartimento del territorio, servizi generali UDC, Bellinzona;
- 30 agosto 2006 di CO 2;
- 31 agosto 2006 del municipio di CO 1;
- 5 settembre 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 13 agosto 1991 l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha rilasciato a __________ l'autorizzazione cantonale a costruire per ristrutturare a scopo agricolo una vecchia stalla/fienile, situata a CO 1, fuori della zona edificabile in località __________ (part. 1913);
che il rustico, apparentemente situato in zona boschiva, è stato successivamente demolito;
che, senza alcun permesso, __________ ha costruito al posto del rustico una casa d'abitazione di maggiori dimensioni, dotata di strada d'accesso e di autorimessa sotterranea;
che nel 1998 la casa è stata venduta al resistente CO 2;
che dopo vicissitudini che non occorre riassumere, il 5 luglio 2005 CO 2 ha chiesto al municipio di rilasciargli il permesso in sanatoria per tutti gli interventi realizzati abusivamente sul fondo;
che, oltre ai vicini qui ricorrenti, alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo palesemente insoddisfatte le condizioni fissate dall'art. 24 LPT per il rilascio di un'autorizzazione in sanatoria;
che con decisione 21 novembre 2005 il municipio ha respinto la domanda di costruzione in sanatoria;
che con giudizio 11 luglio 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'istante in licenza;
che, rilevata una carenza di motivazione, il Governo ha in sostanza ritenuto che il Dipartimento del territorio avesse omesso di esaminare la domanda dal profilo del diritto disciplinante l'attività edilizia fuori della zona edificabile in vigore sino al 1° settembre 2000;
che il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che il Dipartimento del territorio si era pronunciato anche sulla legittimità di un vigneto, non contemplato dalla domanda di costruzione, che era stato realizzato sul terreno adiacente;
che, di conseguenza, gli atti sono stati rinviati al Dipartimento del territorio, affinché emettesse un nuovo avviso debitamente motivato;
che contro il predetto giudizio gli opponenti RI 1 e RI 2 sono insorti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, dichiarando di non sollevare alcuna eccezione in relazione alla casa che è già stata costruita, comprese le infrastrutture attorno ad essa;
che gli insorgenti si limitano a chiedere di mettere in ordine, rispettivamente di risolvere legalmente i problemi di allacciamento non ancora risolti in riferimento alla situazione del fondo fuori della zona edificabile e in zona boschiva;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
che il Dipartimento del territorio si limita a rilevare la gravità degli abusi commessi sul fondo, osservando che CO 2 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti alla Pretura di Bellinzona chiedendo un risarcimento danni di fr. 1'100'000;
che il municipio di CO 1 si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, mentre CO 2 chiede il rigetto dell'impugnativa con argomenti che saranno semmai discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che in quanto opponenti e proprietari di un fondo vicino, i ricorrenti sono di principio legittimati a ricorrere;
che, da questo profilo, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti;
che, giusta l’art. 58 PAmm, se il Consiglio di Stato annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti all’i-stanza inferiore per nuova decisione;
che i motivi posti a fondamento del giudizio di rinvio sono vincolanti tanto per l’istanza inferiore alla quale la causa viene rinviata, quanto per l’autorità di ricorso in caso di ulteriore impugnativa interposta contro la nuova decisione (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 58 PAmm n. 1 b);
che le decisioni con cui l’autorità di ricorso rinvia la causa all’i-stanza inferiore per nuovo giudizio sono di natura incidentale o definitiva a seconda del loro contenuto concreto (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 44 PAmm n. 2 lett. c);
che le decisioni di rinvio sono incidentali - e pertanto impugnabili solo se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 PAmm) - quando non esplicano effetti di cosa giudicata;
che tali decisioni sono invece definitive e quindi normalmente impugnabili - se statuiscono in modo vincolante su determinate questioni, soprattutto di merito (DTF 127 I 92 consid. 1a e b; 120 Ib 97 consid. 1b pag. 99, 118 Ib 196 consid. 1b pag. 327; 107 Ib 341 consid. 1; REPRAX 2002, 35; BEZ 2000 n. 54 consid. 3bb; LVGE 1994 n. 1 consid. Cc; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, n. 42 B IV; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, art. 56 n. 1, 49 n. 15);
che, nel caso concreto, il giudizio governativo impugnato non si pronuncia in modo vincolante per l'autorità inferiore sulla legittimità sostanziale del grave ed evidente abuso edilizio, verificatosi sul fondo del resistente, realizzando senza alcun permesso importanti opere edilizie;
che la decisione del Consiglio di Stato si limita infatti a rinviare gli atti al Dipartimento del territorio affinché statuisca sulla conformità degli interventi con il diritto che disciplinava l'attività edilizia fuori della zona edificabile sino al 31 agosto 2000;
che il giudizio impugnato è dunque di natura incidentale (art. 44 PAmm);
che il giudizio non arreca alcun danno irreparabile ai vicini opponenti e qui ricorrenti;
che il ricorso va dunque respinto siccome irricevibile;
che, dato il carattere dilatorio del giudizio impugnato, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che le ripetibili sono invece poste a carico dei ricorrenti;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia. I ricorrenti rifonderanno fr. 200.- al resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
; ; ; ; ; .
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 2 patrocinato da: PA 1 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario