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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.08.2006 52.2006.239

17 agosto 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·936 parole·~5 min·1

Riassunto

Pubblico concorso per opere da giardiniere

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.239  

Lugano 17 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 luglio 2006 della

RI 1  

contro  

la decisione 14 luglio 2006 del municipio di CO 2 che esclude la ricorrente dalla gara e delibera alla ditta CO 1 le opere da giardiniere occorrenti alla nuova scuola elementare di __________;

viste le risposte:

-           4 agosto 2006 della CO 1;

-           7 agosto 2006 del municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 26 aprile 2006 il municipio di CO 2 ha messo a concorso le opere da giardiniere occorrenti alla nuova scuola elementare di __________ (FU n. 35/2006, pag. 2908);

che il concorso era retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera;

che alla posizione 321.310 il capitolato chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni ufficiali attestanti il pagamento dei contributi sociali e delle imposte;

che fra le attestazioni da allegare figuravano anche la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi professionali e la dichiarazione della commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei CCL;

che in tempo utile sono pervenute al municipio le offerte di sei ditte del ramo, fra cui quella della ricorrente di fr. 92'643.60;

che, valutate le offerte pervenutegli, il 23 gennaio 2006 il municipio ha aggiudicato i lavori alla ditta CO 1 per l'importo di fr. 89'174.05;

che la ditta RI 1 è stata esclusa perché ha omesso di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi i professionali ed il rispetto del CCL;

che contro la predetta decisione la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la riammissione alla gara;

che l'insorgente ammette di non aver allegato le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi professionali ed il rispetto del CCL, ma sostiene di non essere stata in grado, perché non ha aderito al CCL, che non è obbligatorio;

che il municipio sollecita il rigetto dell'impugnativa obiettando in sostanza che la ricorrente ha omesso di impugnare tempestivamente la clausola del capitolato che imponeva ai concorrenti di produrre le dichiarazioni succitate; le eccezioni che solleva contro la decisione di aggiudicazione sarebbero improponibili;

che la CO 1 si limita a rilevare di aver conseguito l'aggiudicazione;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione di esclusione dal concorso; in caso di successo dell'impugnativa, sarà abilitata ad impugnare anche la decisione di aggiudicazione;

che con questa riserva il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che secondo l'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa unicamente ad offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, in particolare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri, ritenuto che dove non esistono fanno stato i contratti nazionali mantello;

che la norma non pretende che i concorrenti abbiano anche sottoscritto i CCL di categoria; una simile esigenza è contraria al diritto federale, segnatamente alla legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL, poiché si traduce in un'elusione delle disposizioni procedurali e materiali che regolano l'estensione di queste convenzioni (DTF 124 I 107 seg., in particolare consid. 4 c) cc, pag. 116; STA 30.7.2001 in re G.M. consid. 3; M. Wagner, Baurecht n. 4/99, pag. 139; H. Lang, Offertenbehandlung und Zuschlag im öffentlichen Beschaffungs-wesen, ZBl 2000, pag. 237 consid. 3 b/cc in fine; P. Gauch / H. Stöckli, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics, pag. 29 in fine);

che, nel caso concreto, la condizione del capitolato che impone ai concorrenti di allegare all'offerta una dichiarazione attestante il rispetto del CCL del ramo dei giardinieri, che non è mai stato dichiarato obbligatorio, ed una dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi professionali, dovuti soltanto dagli imprenditori convenzionati, preclude di fatto qualsiasi possibilità di partecipare alla gara alle ditte che non hanno sottoscritto tale contratto;

che la condizione, contraria al diritto federale, non può dunque esplicare effetti;

che la mancata impugnazione della relativa clausola del bando non impedisce affatto alla ricorrente di contestarla in sede di aggiudicazione;

che è ben vero che l'art. 38 cpv. 3 LCPubb impedisce ai concorrenti di sollevare nell'ambito del ricorso contro l'aggiudicazione eccezioni che non sono state proposte mediante impugnazione del bando;

che la ricorrente poteva tuttavia supporre che l'obbligo di produrre le dichiarazioni richieste dalla posizione 321.310 del capitolato valesse soltanto per i concorrenti che avevano sottoscritto il CCL facoltativo;

che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il provvedimento che esclude la ricorrente dalla gara;

che, di conseguenza, va pure annullata la decisione di aggiudicazione;

che gli atti vanno rinviati al municipio, affinché riammessa la RI 1, statuisca nuovamente sulle due offerte rimaste in gara;

che non avendo la CO 1 resistito al ricorso, la tassa di giustizia è posta esclusivamente a carico del comune secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 14 luglio 2006 del municipio di CO 2 è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico del comune di CO 2.

                                      3.   Intimazione a:

      .  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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