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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.07.2006 52.2006.224

19 luglio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·613 parole·~3 min·1

Riassunto

Pubblico concorso per opere da carpentiere copritetto

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.224  

Lugano 19 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

  Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 6 luglio 2006 della

RI 1  

contro  

la decisione 20 giugno 2006 dell'CO 2 che delibera alla ditta CO 1 le opere da carpentiere copritetto occorrenti nell'ambito del ripristino della cascina di C__________;

viste le risposte:

-    14 luglio 2006 della ditta CO 1;

-    14 luglio 2006 dell'CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che nella primavera di quest'anno l'CO 2 ha invitato alcune ditte del ramo a presentare un'offerta per le opere da carpentiere copritetto occorrenti nell'ambito del ripristino della cascina di C__________;

che il capitolato stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri:

– prezzo                    70%

– referenze                20%

– apprendisti            10%

che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di tre ditte fra cui quella della ricorrente RI 1 (fr. 39'079.00) e quella della ditta CO 1 (fr. 34'389.00);

che, previa valutazione, il committente ha aggiudicato le opere messe a concorso alla ditta CO 1 per l'importo di fr. 35'162.40, risultata prima in graduatoria con 91 punti;

che contro la predetta decisione la RI 1, classificatasi al terzo posto con 87 punti, si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, obiettando che la ditta a cui è stato deliberato il lavoro non rispetta i requisiti della LCPubb (del 20 febbraio 2001) art. 22/22a/22b e che avrebbe dovuto essere espulsa direttamente vedi art. 25a;

che il ricorso è avversato dalla ditta CO 1 e dall'Ufficio patriziale, che ne chiedono il rigetto con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività del ricorso (art. 36 cpv. 1 LCPubb) sono certe; l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine;

che, non essendo ravvisabili nella fattispecie questioni di fatto controverse e non chiedendo l'insorgente l'assunzione di particolari prove, il ricorso può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm) ;

che, non ponendo questioni di principio e non essendo nemmeno di rilevante importanza, la causa può essere decisa da un giudice unico (art. 26c cpv. 2 LOG);

che, giusta l'art. 22 LCPubb, il committente può chiedere all'of-ferente di comprovare le sue capacità tecniche mediante documenti di studio e attestati di capacità professionale dei dirigenti o dei collaboratori professionali dell'offerente ed in particolare delle persone responsabili dell'esecuzione della commessa (lett. a) oppure attraverso una dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello svolgimento della commessa (lett. b);

che per l'art. 25 lett. a LCPubb, richiamato dall'insorgente, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che non adempiono ai criteri di idoneità;

che il capitolato d'appalto non fissava alcun requisito d'idoneità; in particolare, non chiedeva ai concorrenti di documentare le loro capacità tecniche o di presentare una dichiarazione riguardante le sue capacità in personale e mezzi tecnici;

che non possono dunque essere accolte le censure sollevate dall'insorgente con riferimento agli art. 22 lett. a e b LCPubb ed in generale all'idoneità della ditta CO 1;

che il ricorso va dunque senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia, commisurata con benevolenza in considerazione della scarsa dimestichezza che l'insorgente dimostra di avere con il diritto, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-.

                                      3.   Intimazione a:

  ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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