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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.08.2006 52.2006.221

12 agosto 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,206 parole·~11 min·2

Riassunto

Revoca preventiva e cautelare a carico di un conducente che usa quasi quotodianamente canapa e che elude i controlli delle urine ordinatigli per accertare l'assiduità effettiva del suo consumo

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.221  

Lugano 12 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 5 luglio 2006 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 14 giugno 2006 (no. 2925) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 aprile 2006 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato;

vista la risposta 12 luglio 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     RI 1classe 1973, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria A1, B e B1 nel marzo del 1991. Dopo aver subito un ammonimento nel maggio del 1993 a seguito di un eccesso di velocità, il 13 settembre 2005 è stato interrogato dalla polizia cantonale in merito alla coltivazione e al consumo di sostanze stupefacenti (canapa). In tale occasione l'interessato ha ammesso di consumare quasi quotidianamente la droga coltivata con il metodo indoor nella camera per gli ospiti della propria abitazione di __________, ove sono state ritrovate 48 piantine di canapa e 28 talee.

B.     Il 21 novembre 2005, preso atto del contenuto del suddetto rapporto di polizia e delle osservazioni presentate in merito da RI 1, la Sezione della circolazione gli ha imposto dei controlli settimanali delle urine per la durata di tre mesi al fine di accertare una eventuale tossicodipendenza suscettibile di influire sulla sua idoneità alla guida. In risposta, l'interessato ha comunicato che gli esami richiesti sarebbero stati effettuati sotto la supervisione del medico di fiducia __________ di __________.

C.    Invitato a produrre il certificato medico attestante le risultanze dei controlli esperiti, RI 1 ha contestato la proporzionalità della misura impostagli, negando di essere dipendente da sostanze stupefacenti. Il 28 aprile 2006 la Sezione della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo sulla scorta degli art. 16 cpv. 1 LCStr, nonché 11b cpv. 1 lett. a, 30 e 33 cpv. 4 OAC. Nel contempo gli ha ordinato di sottoporsi a controlli delle urine per la durata di 12 settimane e di presentare al termine di questo periodo un certificato medico attestante l'esito degli esami e il suo grado di idoneità alla guida.

D.    Con giudizio 14 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa presentata da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto in sostanza che il provvedimento fosse giustificato dagli indizi di una dipendenza del ricorrente dal consumo di sostanze stupefacenti. Donde la conferma della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e imposta dalla necessità di preservare la sicurezza del traffico.

E.     Contro tale giudizio governativo RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Criticata l'insufficiente motivazione del giudizio impugnato, l'insorgente ripropone in sostanza le argomentazioni invano sottoposte all'autorità di ricorso di prime cure, ribadendo in pratica di essere idoneo alla guida in quanto non dipendente dall'uso di sostanze stupefacenti. Precisa che non esistono prove concrete circa un suo consumo di droga e che non è mai stato colto alla guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.

                                  F.   Il Consiglio di Stato propone di respingere il gravame senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   A mente di RI 1 la decisione impugnata deve essere annullata per carenza di motivazione. La censura del ricorrente, che in sostanza si duole di una violazione del diritto di essere sentito, si rivela infondata.

                                         2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 1 ad art. 26 PAmm).

2.2. In concreto, il Governo ha respinto il gravame del ricorrente annotando in sostanza che la misura cautelare impugnata risultava senz'altro giustificata dal fatto che durante un'inchiesta di polizia RI 1 aveva ammesso un uso quasi quotidiano di canapa e successivamente aveva eluso i controlli impostigli dalla Sezione della circolazione. Il Governo ha esaminato con sufficiente attenzione la tematica sulla quale doveva statuire. Certo, non ha affrontato tutte le censure addotte dal ricorrente, ma ha comunque toccato ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente influente per l'esito del contenzioso, tenendo in debita considerazione gli argomenti significativi esposti nel gravame. Il fatto che l'impugnativa sia stata respinta con motivazione succinta non sta ancora a significare che il Consiglio di Stato sia incappato in un diniego di giustizia censurabile con successo davanti a questo Tribunale. Tanto più che il soccombente l'ha impugnata in modo congruo e completo con il ricorso all'esame, dimostrando di averne perfettamente compreso le ragioni e di non aver subito alcuna offesa ai propri diritti di difesa.

                                   3.   In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 1. gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2). Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della licenza di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.

                                         La fattispecie va quindi esaminata alla luce del nuovo diritto, atteso che la misura impugnata è stata adottata il 28 aprile 2006.

                                   4.   4.1. Le licenze hanno una durata illimitata e valgono per tutta la Svizzera. Per motivi particolari, esse possono essere limitate nella durata o nella validità o essere vincolate a condizioni speciali (vedi DTF 131 II 248 consid. 6, che istituisce in via giurisprudenziale i principi sanciti dall'or abrogato art. 10 cpv. 3 LCStr), segnatamente all'esperimento di visite e/o esami medici (art. 11b cpv. 1 lett. a OAC). Giusta l'art. 16 cpv. 1 LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare. A norma di legge, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida dell'interessato (art. 30 OAC).

4.2. Nel caso di specie, a seguito di una segnalazione da parte della polizia cantonale, la Sezione della circolazione ha imposto a RI 1 di sottoporsi a dei controlli settimanali delle urine allo scopo di stabilire la sua idoneità alla guida in relazione al consumo di sostanze stupefacenti. Il destinatario del provvedimento non ha contestato la suddetta decisione, che è ormai cresciuta in giudicato ed i cui contenuti non possono essere quindi rimessi in discussione. L'insorgente avversa nondimeno la revoca della sua patente disposta dalla Sezione della circolazione a dipendenza del mancato ossequio dell'obbligo che gli era stato prescritto. Inutilmente, poiché il mancato inoltro della documentazione medica che era astretto a presentare in funzione dei seri dubbi insorti circa la sua idoneità alla guida per consumo di droga giustificano senz'altro la misura amministrativa preventiva presa nei suoi confronti in base agli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC.

                                         Già solo per questi motivi, il provvedimento cautelativo adottato dalla Sezione della circolazione nell'eminente interesse pubblico legato alla sicurezza della circolazione stradale merita piena conferma e con esso la condizione posta al ricorrente di riesaminare la fattispecie soltanto sulla base di una certificazione medica attestante la sua totale astinenza dall'uso di sostanze stupefacenti per la durata di 12 settimane.

                                   5.   Non bisogna peraltro confondere la misura preventiva cautelare presa nei confronti del ricorrente in base agli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC con le revoche di sicurezza a tempo indeterminato disposte sulla scorta degli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr per accertata inidoneità alla guida dovuta in particolare a tossicodipendenza.

                                         5.1. La prima si configura alla stregua di un mero provvedimento cautelare che l'autorità competente è tenuta ad adottare non appena sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di un conducente. La seconda, ovvero la revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di tossicomania, presuppone invece l'assodata esistenza di una dipendenza. Il Tribunale federale (DTF 127 II 122 consid. 3c) reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato – durevole o temporaneo – pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando una persona dedita al consumo di sostanze leggere non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno di queste sostanze stupefacenti (DTF 124 II 559 consid. 3d). In alcuni casi, il consumo di canapa, che altera in modo momentaneo le capacità del conducente, può giustificare una perizia medica specialistica sull'idoneità alla guida dell'interessato (DTF 127 II 122 consid. 3b e 4b).

5.2. Preso atto del complesso degli accadimenti, la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario revocare la licenza di condurre del ricorrente a titolo preventivo, imponendogli nel contempo controlli medici settimanali per la durata di 12 settimane e la presentazione di un certificato medico attestante per finire la sua idoneità alla guida.

La decisione regge alle critiche dell'insorgente, che si è sottratto al periodo di controllo impostogli dalla Sezione della circolazione una volta appreso del suo consumo pressoché quotidiano di canapa. Queste circostanze assai preoccupanti impongono che la situazione del ricorrente venga ulteriormente investigata con cura. L'autorità è tenuta ad approfondire l'intensità dell'indubbio rapporto che RI 1, per sua stessa ammissione, intrattiene con gli stupefacenti e, all'occorrenza, le conseguenze di tale legame dal profilo della capacità alla guida. Nel frattempo, ricorrendo senz'ombra di dubbio le premesse di cui all'art. 30 OAC, occorre estrometterlo dalla circolazione a titolo preventivo nel preminente interesse della sicurezza del traffico.

La Sezione della circolazione avrebbe anche potuto ordinare direttamente l'esperimento di una perizia medica specialistica come richiesto dal ricorrente, il che non avrebbe comunque migliorato la sua posizione dal profilo delle restrizioni subite. È infatti escluso che una simile verifica peritale - stante la mancanza di informazioni sulle abitudini dell'interessato - possa essere realizzata senza un preventivo accertamento della sua reale relazione con gli stupefacenti effettuato tramite regolari controlli delle urine atti perlomeno a stabilire il grado di assiduità del consumo. La dipendenza dalla droga può essere infatti assodata in base a conclusioni fondate sulla presenza di tracce di stupefacenti nell'urina e, di regola cumulativamente, sui dati scientifici basati sull'esperienza corroborati da constatazioni mediche effettuate sul soggetto stesso. A tale scopo, l'autorità competente può imporre controlli medici come quelli in discussione sulla scorta degli art. 14 LCStr e 11b lett. a OAC. Nel caso in cui i controlli dovessero dare esiti sostanzialmente negativi, non occorreranno ulteriori investigazioni. Viceversa, qualora dovesse risultare che RI 1 persevera nel consumo regolare di droga, bisognerà valutare la sua idoneità alla guida con un'appropriata perizia specialistica.

                                         Posto che ogni caso deve essere valutato singolarmente e che quello all'esame merita una sorta di indagine preliminare, questo Tribunale ritiene in conclusione che le misure adottate dalla Sezione della circolazione siano del tutto giustificate. Esse si avverano mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente.

                                   6.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. L'emanazione del presente giudizio di merito rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d LCStr; 11b, 30 e 33 OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 21, 28, 43 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1000.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

    ;     .  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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