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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.09.2006 52.2006.219

8 settembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,690 parole·~23 min·1

Riassunto

Pubblico concorso per l'aggiudicazione di lavori di costruzione di una galleria

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.219  

Lugano 8 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 luglio 2006 della

RI 1 patrocinato da:. PA 1 PA 2  

contro  

a.  la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di Stato (n. 2860) che esclude il consorzio RI 1 dal concorso indetto per aggiudicare i lavori di costruzione della tratta in roccia della galleria Vedeggio-Cassarate; b.  la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di Stato (n. 2859) che aggiudica al consorzio CO 1 i lavori di costruzione della tratta in roccia della galleria Vedeggio-Cassarate;

viste le risposte:

-    11 luglio 2006 dell'ULSA;

-    17 luglio 2006 della Divisione delle costruzioni;

-    17 luglio 2006 del consorzio CO 1;

preso atto della replica 31 luglio 2006 del ricorrente e delle dupliche:

-      7 agosto 2006 del consorzio CO 1;

-    1. settembre 2006 della Divisione delle costruzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 30 settembre 2005 il Dipartimento del territorio (Divisione delle costruzioni) ha indetto un pubblico concorso, retto dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di costruzione della tratta in roccia della galleria Vedeggio-Cassarate e delle opere ad essa associate (FU n. 78/2005 pag. 6490 seg.).

Il capitolato d'offerta, alla pos. 252.130 del CPN Disposizioni particolari, stabiliva che i concorrenti dovevano annettere all'offerta diversi documenti, fra cui una relazione tecnica comprendente una serie di allegati ed un programma dei lavori dell'imprenditore. Alla relazione tecnica dovevano in particolare essere allegate le tabelle del tempo dovuto per l'esecuzione, mentre il programma lavori doveva fornire le indicazioni minime richieste dalla pos. 624.100. Questa posizione esigeva di prevedere una serie di attività, fra le quali era annoverato il getto della soletta intermedia e la posa delle banchine, compresa tratta nel materiale sciolto.

La posizione seguente (252.140) avvertiva che la mancata consegna con l'inoltro dell'offerta, di tutti i documenti elencati alle pos. 252.120 e 252.130 avrebbe comportato automaticamente l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

                                  B.   Nel termine prestabilito, sono pervenute al committente le offerte di cinque consorzi di imprese di costruzione. Fra queste, v'erano l'offerta del consorzio RI 1, qui ricorrente, di fr. 68'319'950.40 e quella del consorzio CO 1, qui resistente, di fr. 69'479'475.25.

                                  C.   Esperite le necessarie valutazioni, con decisione del 14 giugno 2006, il Consiglio di Stato ha escluso il consorzio ricorrente dalla gara per non aver fornito

un programma lavori completo in conformità a quanto richiesto dalla pos. 624.100 del CPN 102 Disposizioni particolari

nonché

le tabelle del tempo dovuto per l'esecuzione, richieste alla pos. 252.130 del CPN 102 Disposizioni particolari , relative all'esecuzione dei rivestimenti e dei lavori di finitura.

Con decisione di ugual data, il Governo ha inoltre deliberato i lavori messi a concorso al consorzio CO 1, classificatosi al primo posto con 498.1 punti, per l'importo di fr. 69'109'933.80.

                                  D.   Contro entrambe le decisioni il consorzio RI 1, la cui offerta è stata comunque valutata, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che siano annullate e che gli atti siano rinviati al committente per nuova decisione.

Secondo l'insorgente, l'estromissione della sua offerta sarebbe contraria al principio di proporzionalità, segnatamente sotto il profilo del divieto di formalismo eccessivo. Le lacune rilevate dal committente sarebbero di minima importanza e non giustificherebbero un simile provvedimento. I tempi del getto della soletta intermedia sarebbero deducibili dalle indicazioni contenute nel programma dei lavori allegato all'offerta. La posa delle banchine nella tratta nel materiale sciolto costituirebbe d'altro canto un lavoro di secondaria importanza, che riguarda soltanto una porzione di 210 m della galleria, lunga altri 2'350 m.  

La mancata produzione della tabella dei tempi di sistemazione interna della galleria sarebbe invece imputabile al committente, che il 4 gennaio 2006 ha inviato ai concorrenti una nuova "Tabella del tempo dovuto per l'esecuzione dei lavori di scavo" in sostituzione di quelle originariamente annesse agli atti d'appalto, il cui supporto informatico (floppy-disk) conteneva un'unica tabella in formato excel relativa ai soli tempi di scavo, che non chiedeva più nulla in merito ai lavori di sistemazione interna.

In sede di discussione d'offerta, prosegue il ricorrente, il committente gli ha inoltre chiesto di produrre ulteriore documentazione, fra cui i dati relativi ai tempi del getto della soletta intermedia e della posa della banchina nella tratta nel materiale sciolto, che non avrebbe avuto ragione di chiedere se la mancata produzione fosse davvero stata una lacuna rilevante.

La decisione di aggiudicare la commessa al consorzio CO 1, conclude l'insorgente, andrebbe annullata già perché emanata senza tener conto della sua offerta, ingiustamente esclusa.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.

Il committente nega in particolare che il getto della soletta intermedia, lunga 2'100 m e larga 8, con un volume di oltre 3'000 mc di calcestruzzo, costituisca un'opera di secondaria importanza. Si tratta di un manufatto realizzato in cicli ripetitivi, implicante la formazione di casseri che, ostruendo buona parte della sezione della galleria, deve essere coordinato con gli altri lavori. La posa delle banchine, soggiunge, non interesserebbe soltanto il tratto in materiale sciolto, ma l'intera lunghezza della galleria. La sostituzione della tabella relativa ai tempi di scavo, operata dal committente durante la fase d'offerta, non stava a significare che i concorrenti non dovessero più compilare la tabella relativa alla sistemazione interna richiesta dalla documentazione di gara inizialmente consegnata ai concorrenti.

Anche se riammessa, conclude la Divisione delle costruzioni, l'offerta della ricorrente non potrebbe comunque conseguire l'aggiudicazione, poiché dalla valutazione esperita tenendo anche conto delle offerte escluse risulta che si sarebbe classificata soltanto al terzo posto con 457.8 punti.

Con analoghe argomentazioni anche il consorzio CO 1 postula il rigetto dell'impugnativa.

                                  F.   In sede di replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive tesi ed allegazioni, confermandosi nelle domande di giudizio formulate in precedenza.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 DLACIAP. Il consorzio ricorrente è certamente legittimato a contestare la decisione che lo esclude dalla gara alla quale ha partecipato. In caso di successo dell'impugnativa e di annullamento di tale provvedimento sarà legittimato anche a censurare la decisione di aggiudicazione. Nei limiti di questa riserva, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono controversi e le parti non sollecitano l’assunzione di particolari prove.

                                   2.   2.1. Tanto nei concorsi retti dalla LCPubb, quanto in quelli governati dal CIAP, l'offerta deve essere completa e corrispondere alle condizioni poste dal bando di concorso, rispettivamente dalle indicazioni del capitolato. Essa deve insomma essere tale da permettere al committente di procedere immediatamente all’ag-giudicazione. Offerte incomplete o che divergono dalle prescrizioni di gara devono per principio essere escluse. Lo esige il principio della parità di trattamento, che vincola tanto il committente, quanto i concorrenti alle regole di gara prestabilite (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurigo 1996, n. 409 e 438). La difformità può consistere tanto nella mancata compilazione di posizioni del capitolato, quanto nell'offerta di prestazioni che non corrispondono alle condizioni fissate dalla documentazione del concorso.

Al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti ed evitare che il committente possa di fatto modificare a posteriori l'oggetto della commessa definito dal bando e dagli atti di gara, è di principio vietato apportare correzioni alle offerte una volta trascorso il termine utile per inoltrarle. Eccezioni a questa regola sono ammesse soltanto in caso di involontari errori di forma (§ 24 cpv. 2 DirCIAP), a condizione che l'emendamento non esplichi effetti discriminatori nei confronti degli altri concorrenti. Il committente ha inoltre la facoltà di chiedere ai concorrenti spiegazioni e delucidazioni. Anche in questo caso, vanno comunque salvaguardati il principio della parità di trattamento tra i concorrenti e quello della trasparenza.

2.2. Non ogni piccola difformità comporta l'esclusione dell'offerta difettosa. Il diritto del committente di estromettere offerte non conformi è limitato dal principio di proporzionalità e dal divieto di formalismo eccessivo. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che soprattutto laddove è in gioco la realizzazione di importanti e complesse opere pubbliche, è pressoché inevitabile che si verifichino errori o imprecisioni nella compilazione delle offerte. Per tale ragione, in questi casi la conformità delle offerte per rapporto alle prescrizioni di gara deve essere esaminata secondo criteri non eccessivamente restrittivi (DTF 12 aprile 2002 in re consorzio C+B = RDAT II 2002 n. 47 e rimandi). L'estromissione dell’offerta non si giustifica se la difformità riguarda una condizione marginale o comunque irrilevante ai fini dell’aggiu-dicazione. È invece d'obbligo se il difetto concerne una condizione essenziale, posta dalla legge o contenuta nelle prescrizioni di gara, che è atta ad esplicare effetti sulla decisione di aggiudicazione (STA 24.8. 04 in re consorzio DLL).

                                   3.   3.1. Nel caso in esame, il capitolato d'offerta, alla pos. 252.130 del CPN Disposizioni particolari, stabiliva che i concorrenti dovevano fra l'altro allegare all'offerta diversi documenti, fra cui una relazione tecnica ed un programma dei lavori. La relazione tecnica doveva essere corredata da una serie di allegati, mentre il programma dei lavori doveva fornire le indicazioni minime richieste dalla pos. 624.100.

Fra i documenti, da allegare alla relazione tecnica v'erano le due tabelle del tempo dovuto per l'esecuzione per i lavori di scavo in roccia, rispettivamente per la sistemazione interna, che il committente aveva inserito negli atti di gara, affinché fossero compilate dai concorrenti (cfr. allegato 1 al CPN 102 Disposizioni particolari, pos. G 13, pag. 137).

Il novero delle attività, che la pos. 624.100 esigeva di prevedere in ogni caso (almeno) nel programma dei lavori, comprendeva invece il getto della soletta intermedia e la posa delle banchine, compresa tratta nel materiale sciolto.

La posizione 252.140 avvertiva che la mancata consegna con l'inoltro dell'offerta, di tutti i documenti elencati alle pos. 252.120 e 252.130 comporta automaticamente l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. La possibilità di produrli in un secondo tempo dietro richiesta del committente era riservata soltanto per alcuni di essi, espressamente elencati.

3.2. Nel programma dei lavori che ha allegato all'offerta, il ricorrente ha omesso di prevedere il getto della soletta intermedia e la posa delle banchine. Alla relazione tecnica ha inoltre allegato soltanto la tabella dei tempi per l'esecuzione dello scavo in roccia, omettendo di accludervi anche la tabella dei tempi per l'esecuzione dei lavori di sistemazione interna.

In applicazione della comminatoria prevista dalla pos. 252.140, queste carenze hanno indotto il committente ad escludere la sua offerta dall'aggiudicazione. L'insorgente contesta l'estromissione, richiamandosi fra l'altro al principio di proporzionalità ed al divieto di formalismo eccessivo.

3.2.1. Il programma dei lavori allegato dal consorzio RI 1 alla sua offerta è sicuramente carente. Esso non contiene infatti alcuna indicazione riguardante il getto della soletta intermedia e la posa delle banchine; indicazioni minime, imperativamente esatte dalla pos. 624.100, alla quale rinvia la pos. 252.130 del CPN 102, Disposizioni particolari. L'esistenza del difetto non è contestata. Il ricorrente contesta soltanto le conseguenze che il committente ne ha tratto. A giusta ragione.

In effetti, sebbene incompleto, il documento programma lavori, richiesto dalle prescrizioni di gara, è stato comunque allegato all'offerta. Non si verifica dunque l'ipotesi della mancata consegna di un documento elencato dalla pos. 252.130, che secondo la pos. 252.140 giustifica l'esclusione dell'offerta. Invano sostiene il committente che la prescrizione 252.140 commini l'esclusione anche in caso di invio di un documento difettoso in quanto incompleto. L'inoltro di un programma lacunoso non può essere equiparato ad una mancata consegna. Una simile, gravosa conseguenza avrebbe dovuto essere chiaramente esplicitata dalle prescrizioni di gara (cfr. STA 24.8.04 in re consorzio DLL).

Da questo profilo, l’esclusione dell’offerta appare di conseguenza ingiustificata.

3.2.2. La tabella dei tempi per l'esecuzione dei lavori di sistemazione interna costituiva invece un documento, che per esplicita prescrizione di gara (pos. 252.130) i concorrenti dovevano obbligatoriamente compilare ed allegare alla relazione tecnica, sotto comminatoria d'esclusione dell'offerta in caso di mancata consegna (pos. 252.140). Tale tabella era contenuta negli atti d'appalto, nel fascicolo denominato documenti dell'imprenditore (pag. 8), sotto la rubrica Fase di lavoro: sistemazione interna. Essa era immediatamente seguita dalla tabella intestata come Fase di lavoro: scavo della galleria in roccia (pag. 7).

Per principio, non si può negare che la mancata consegna di tale documento fosse atta a suffragare l'esclusione dell'offerta in conformità della chiara comminatoria prevista dalla pos. 252.140.

Il ricorrente obietta tuttavia di essere stato indotto in errore dal committente, che il 4 gennaio 2006 ha inviato ai concorrenti una nuova "Tabella tempo dovuto per l'esecuzione: lavori di scavo" in forma cartacea e su supporto elettronico, precisando, nello scritto d'accompagnamento, che annullano e sostituiscono quelle allegate agli atti di gara.

Invano sostiene il committente di aver voluto annullare e sostituire unicamente la tabella dei tempi d'esecuzione per lo scavo in roccia e non anche quella concernente i tempi previsti per i lavori di sistemazione interna. È ben vero che ai concorrenti è stata inviata soltanto una tabella rubricata come Fase di lavoro: scavo della galleria in roccia, per cui si poteva anche ritenere che sostituisse soltanto la tabella corrispondente. La precisazione che annullano e sostituiscono quelle allegate agli atti di gara, interpretata secondo le regole della buona fede, era tuttavia atta a trarre in inganno i concorrenti, inducendoli a credere che il committente intendesse annullare entrambe le tabelle allegate alla documentazione di gara, sostituendole con un'unica, nuova tabella. Soggetto della frase, formulata in termini quantomeno infelici dal profilo della sintassi, era infatti la nuova tabella.

Anche da questo profilo, la decisione del Consiglio di Stato che esclude il ricorrente dall'aggiudicazione non regge dunque alla critica. Entro questi limiti, il ricorso appare fondato e la decisione va annullata. Conformemente a quanto sopra esposto (consid. 1), al consorzio RI 1 va riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare anche la decisione che aggiudica la commessa al consorzio resistente.

4.4.1. Secondo l’art. 18 cpv. 1 CIAP, se il contratto non è stato ancora concluso, l’istanza di ricorso può annullare la decisione e decidere essa stessa nel merito oppure può rinviare la decisione, con o senza condizioni vincolanti, al committente. Analogamente, l’art. 41 cpv. 1 LCPubb stabilisce che in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale amministrativo può prescindere da un rinvio e decidere esso stesso nel merito quando dispone degli elementi necessari.

Per principio, ove un concorrente impugni tanto la decisione che lo esclude dalla gara, quanto la decisione di aggiudicazione, l'accoglimento del ricorso interposto contro il provvedimento di esclusione comporta anche l'accoglimento dell'impugnativa inoltrata contro la decisione di aggiudicazione, in quanto adottata senza tener conto dell'offerta del concorrente escluso. In questi casi, il Tribunale cantonale amministrativo, non disponendo degli elementi di giudizio necessari, si limita a rinviare gli atti al committente, affinché statuisca nuovamente sulle offerte rimaste in gara, considerando anche quella a torto esclusa.

4.2. Nel caso concreto, il committente ha valutato tutte le offerte pervenutegli. Anche quella del consorzio ricorrente è stata dunque oggetto di analisi e valutazione. Le risultanze della valutazione sono state consegnate in due distinte classifiche: la prima, include soltanto le tre offerte considerate valide, la seconda comprende invece anche le offerte da escludere. Considerato che l'offerta del ricorrente è già stata valutata, rispettivamente che il consorzio ricorrente ha avuto modo di prendere conoscenza della valutazione esperita e di contestarla in sede di replica, appare evidente che un rinvio degli atti al committente, affinché statuisca nuovamente sulle offerte rimaste in gara, non porterebbe a risultati diversi. Ben si può dunque ammettere che questo tribunale statuisca esso stesso nel merito.

                                   5.   5.1. Giusta l'art. 61 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto. Costituisce in particolare violazione del diritto, soggiunge il disposto, l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (cpv. 2).

Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L’autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT 1994 I n. 34; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.).

Nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati dal bando di concorso riservano spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai fini della valutazione delle offerte. In questi casi, il Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti. Particolare riserbo s’impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente (cfr. RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1; STF 23.12.1998, n. 2P.285/1998, in re __________, consid. 4b; STA 16.7.04 in re __________; 13.5.2003 in re __________ e __________).

5.2. La graduatoria allestita dal committente tenendo conto anche delle offerte da escludere si presenta come segue

Criterio

Sottocriterio

%

RI 1

CO 1

1. Prezzo

1.1. Importo apertura

100

6.00

5.97

Totale

30

180.00

179.10

2. Attendibilità dell'importo offerto  

2.1. Equilibrio dell'offerta

50

3.20

3.26

2.2. Attendibilità 20% posizioni

50

3.99

3.97

Totale

20

71.90

72.30

3. Garanzia del rispetto dei termini e duratadei lavori

3.1. Termini (programma lavori)

40

6.00

2.10

3.2. Procedimenti di lavoro

35

3.00

5.00

3.3. Avanzamento all'esplosivo

25

4.00

4.50

Totale

15

66.75

55.73

4. Adeguatezza dei mezzi tecnici e delle risorse umane dichiarate

4.1. Jumbo, martelli demolitori,

40

3.00

4.50

4.2. Personale

25

4.50

5.50

4.3. Macchinari e installazioni

25

4.00

5.00

4.4. Installazioni logistiche

10

4.50

5.50

Totale

15

56.63

74.63

5. Condizioni ambientali

5.1. Acque

45

4.00

5.00

5.2. Materiale di scavo

25

4.00

4.50

5.3. Rumore

10

4.50

5.00

5.4. Polvere

10

4.50

5.00

5.5. Vibrazioni

10

4.00

4.50

Totale

15

61.50

72.38

6. Sicurezza e qualità

6.1. Sicurezza

40

4.50

4.50

6.2. Piano gestione qualità

40

4.00

5.00

6.3. Coordinamento altri lotti

20

4.00

3.00

Totale

5

21.00

21.00

TOTALE

100

457.80

475.10

5.2.1. Il ricorrente contesta anzitutto il fatto che il consorzio CO 1 possa recuperare lo svantaggio (23.9 punti) accumulato in base ai criteri valutati secondo parametri oggettivi grazie al vantaggio (41.25 punti) conseguito in base alla valutazione effettuata secondo criteri soggettivi. L'obiezione, di carattere generico, non permette di individuare alcuna specifica violazione del diritto, commessa dal committente nell'ambito della valutazione dei singoli sottocriteri.

5.2.2. Il consorzio RI 1 contesta in seguito la nota 3.00, assegnatagli in relazione al procedimento di lavoro, rilevando che tale giudizio equivale a sostenere che un concorrente in grado di presentare un'offerta per un'opera come quella in oggetto non  si renda in realtà perfettamente conto di ciò che intende apprestarsi a fare. Nemmeno questa censura è in grado di scalfire la valutazione censurata. Il committente, in sede di duplica, l'ha peraltro ampiamente giustificata, rilevando fra l'altro che

·        mancano indicazioni sui cicli di lavoro e gli stessi sono stati studiati in modo insufficiente;

·        l'offerente ha tenuto conto, in modo insufficiente, delle diverse contemporaneità e delle sovrapposizioni di più attività, che influenzano direttamente il programma dei lavori in generale e in particolare i tempi, i procedimenti e le metodologie di lavoro proposte. Visto l'accorciamento del programma dei lavori, si ritiene che l'imprenditore abbia sottovalutato l'influsso della contemporaneità;

·        il programma dei lavori era incompleto;

·        mancano indicazioni in merito alla composizione delle sciolte;

·        la metodologia proposta per il tratto scavato a sezione parziale presenta lacune con particolare riferimento allo scavo della calotta e dello strozzo, ossia un tipo di scavo eseguito in più fasi con costi importanti. L'insufficiente analisi da parte del ricorrente comporta nella fase esecutiva gravi rischi (programma dei lavori, costi) per il committente. Anche per opere particolari, le indicazioni fornite mancano o sono insufficienti. A volte sono state fornite anche delle indicazioni contraddittorie. Per quanto concerne l'esecuzione del pozzo di ventilazione è stata inoltrata solo la relazione del subappaltatore, considerandolo di fatto come un lavoro a sé stante;

·        in merito al rivestimento interno e ai lavori di rifinitura manca la descrizione dei diversi procedimenti, con ripercussioni sulla validità del programma lavori;

·        sono state fornite indicazioni minime e in parte contraddittorie in merito alla gestione del materiale di scavo.

In mancanza di specifiche contestazioni, da parte del ricorrente, di queste spiegazioni fornite dal committente, non v'è motivo per scostarsi né dalla nota 3.00 assegnatagli, né dalla nota 5.00 assegnata al consorzio resistente.

5.2.3. Il consorzio ricorrente censura in seguito la nota (3.00) attribuitagli al criterio Jumbo, pale, martelli demolitori, pale meccaniche (4.1.). Asserisce di impiegare i migliori macchinari esistenti sul mercato. Il committente ha rilevato che

per jumbo e pale meccaniche è stata prevista una sola attrezzatura per vari lavori contemporanei: ciò significa che la stessa macchina è stata offerta per lo scavo della galleria principale, del cunicolo di collegamento, ecc. Questa metodologia è stata ritenuta insufficiente, alla luce anche della velocità di esecuzione esposta nel programma dei lavori.

Le spiegazioni fornite dal committente con la duplica, rimaste incontestate, portano ad escludere che la valutazione proceda da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento riservato alla stazione appaltante.

5.2.4. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la nota 4.00, assegnata al consorzio RI 1 in base al criterio Macchinari e installazioni. Le generiche e sommarie censure, sollevate dal ricorrente richiamandosi all'esperienza acquisita sul cantiere Alptransit e nell'ambito dello scavo del cunicolo di sicurezza della stessa galleria Vedeggio-Cassarate, non sostanziano alcuna violazione del diritto, commessa dal committente abusando del potere discrezionale riservatogli dalle prescrizioni di gara. Il committente con la duplica ha rilevato che

·        risulta superficiale la proposta dell'offerente di eseguire il rivestimento definitivo della galleria utilizzando un solo cassero, con particolare riferimento al programma dei lavori e al mantenimento dei termini proposti rispetto a quelli degli altri offerenti. Si sono valutate scarse le risorse che l'offerente ha indicato con l'inoltro dell'offerta;

·        il concetto e il dimensionamento della ventilazione in sotterraneo non è corretto e non tiene conto di alcune contemporaneità, nonché del fatto che la ventilazione attraverso il pozzo non è possibile;

·        mancano indicazioni in merito all'impianto elettrico del cantiere alla testa del pozzo di ventilazione;

·        sono state fornite indicazioni scarse in merito al concetto di manutenzione.

In assenza di qualsiasi confutazione da parte del ricorrente, che peraltro non contesta la nota 5.00, assegnata al consorzio CO 1, anche in questo caso, le spiegazioni fornite dal committente con la duplica, fugano qualsiasi dubbio.

5.2.5. Con gli stessi argomenti, il ricorrente contesta anche la nota (4.5) conseguita in base al sottocriterio Personale. Il committente, dal canto suo, ha osservato che

·        secondo l'organigramma proposto in offerta, il cantiere (poco meno di 70 mio di fr.) risulta condotto nella sua complessità da solo due persone, ciò che è ritenuto insufficiente. Manca il nominativo del responsabile dei tracciamenti e il documento è stato allestito solo nella lingua tedesca;

·        considerata la brevità del programma offerto e le obbligate sovrapposizioni di più attività che si verificheranno, non sono giudicate sufficienti le risorse umane previste dall'imprenditore, mancano indicazioni in merito agli effettivi per la produzione ed agli effettivi di sostegno;

·        nel curriculum allegato all'offerta, risulta che il direttore del cantiere proposto (sig. Elsen) non ha sinora alcuna esperienza in questo ruolo;

·        i quadri dirigenti hanno scarsa esperienza della lingua italiana.

Le sommarie censure sollevate dal ricorrente, che non contesta la nota assegnata al resistente, non permettono di ravvisare una qualsivoglia violazione del diritto nella nota che il committente gli ha attribuito per questa voce.

5.2.6. Nemmeno il fatto che il ricorrente preveda di utilizzare lo stesso impianto per il trattamento delle acque attualmente in uso per lo scavo del cunicolo di sicurezza permette di concludere che la nota attribuitagli dal profilo del sottocriterio Protezione delle acque scaturisca da una valutazione viziata da abuso del potere d'apprezzamento. In assenza di reazioni da parte del ricorrente alle osservazioni del committente, secondo cui

·        nei documenti consegnati con l'inoltro dell'offerta, le indicazioni in merito alle gestione dell'impianto e di tutta la problematica relativa al trattamento ed alla protezione delle acque, mancano o sono scarse;

·        mancano le indicazioni in merito ai provvedimenti adottati alla produzione per ridurre il pericolo di inquinamenti;

·        non sono indicate le misure previste in caso di incidente (per esempio fuoruscita di sostanze pericolose). L'offerente prevede l'adozione di un piano di allarme: nessun ulteriore approfondimento.

anche questa nota appare adeguatamente giustificata.

5.2.7. Da ultimo, neppure il fatto che il consorzio ricorrente non riesca a comprendere per qual motivo il committente gli abbia assegnato sistematicamente una nota di mezzo punto inferiore a quella attribuita al consorzio CO 1 per i sottocriteri Materiale di scavo (5.2..), Rumore (5.3.), Polvere (5.4.) e Vibrazioni (5.5.) costituisce un motivo sufficiente per censurare siccome lesive del diritto tali valutazioni. Anche in questo caso, le spiegazioni del committente, secondo cui

·        in generale si constata il fatto che le indicazioni dell'offerente sono appena sufficienti e non è stato eseguito alcun approfondimento;

·        l'aspetto rumore viene considerato, ma non vengono esposte eventuali misure che verranno intraprese per eliminarne gli effetti o ridurli;

·        l'aspetto polvere è considerato, ad esempio con la proposta di spostamento del frantoio, senza indicarne i tempi e le modalità (indicazioni in parte contraddittorie).

portano a respingere le censure di violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere, sollevate dall'insorgente.

5.2.8. Da ultimo, il consorzio ricorrente contesta le rettifiche apportate dal committente ai prezzi del calcestruzzo di sovraprofilo delle offerte qui in discussione (pos. 272 elenco dei prezzi, CPN 103), rilevando che hanno comportato un aumento della sua offerta da fr. 68'319'950.40 a fr. 68'571'094.20 (+ fr. 251'143.60) ed una riduzione dell'offerta inoltrata dal consorzio resistente da fr. 69'479'475.25 a fr. 69'109'933.80 (- fr. 369'541.45), con conseguente dimezzamento dello scarto iniziale tra le due offerte, che da fr. 1'159'524.85 è sceso a fr. 538'839.60.

Il committente osserva che la rettifica è stata apportata in conformità delle disposizioni notificate il 18 novembre 2005 ed il 13 gennaio 2006 ai concorrenti, al fine di rendere comparabili le offerte fra loro. Ai fini del giudizio non occorre pronunciarsi sulla legittimità di queste rettifiche. Basta in effetti constatare che nel caso in cui risultassero inammissibili il punteggio assegnato al consorzio resistente per il prezzo, calcolato secondo le prescrizioni di gara (pos. 224.210 CPN 102) si ridurrebbe da 179.1 a 177 punti. Il punteggio complessivo spettante al consorzio CO 1, pur scendendo da 475.1 a 473.2, risulterebbe comunque abbondantemente superiore a quello del ricorrente (457.8).

                                   6.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione del Consiglio di Stato che estromette il ricorrente, ma confermando quella che aggiudica la commessa al consorzio CO 1.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore di causa, è suddivisa fra le parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili si ritengono compensate.

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 24 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di Stato (n. 2860) che esclude il consorzio RI 1 dal concorso indetto per aggiudicare i lavori di costruzione della tratta in roccia della galleria Vedeggio-Cassarate, è annullata.

1.2.           la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di Stato (n. 2859) che aggiudica al consorzio CO 1 i lavori di costruzione della tratta in roccia della galleria Vedeggio-Cassarate, è confermata.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 10'000.- è suddivisa in parti uguali fra il consorzio ricorrente ed il consorzio resistente.

                                      3.   Intimazione a:

    dott.;   ; .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinata da: PA 3 2. CO 2 3. CO 3 rappr. da: RA 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2006.219 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.09.2006 52.2006.219 — Swissrulings