Incarto n. 52.2006.213
Lugano 13 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Matteo Cassina, astenuto
segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 21 giugno 2006 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 7 giugno 2006 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta all'insorgente di proseguire i lavori in corso sulla part. n. __________ RF di __________;
vista la risposta 4 luglio 2006 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
RI 1A, __________, è appaltatrice delle opere da impresario costruttore per l'edificazione di una proprietà per piani composta da tre appartamenti ad __________ (part. n. __________ RF); la medesima non è iscritta all'albo cantonale delle imprese;
che l'11 maggio 2006 è stato notificato al municipio l'inizio dei lavori previsto per il 15 maggio 2006;
che da un sopralluogo effettuato il 12 giugno 2006 da un membro dell'Associazione interprofessionale di controllo (AIC), è emerso che sul cantiere erano presenti due lavoratori assunti dalla __________;
che, preso atto di suddetta segnalazione, il 7 giugno 2006 laRI 1A di proseguire i lavori di impresario costruttore sul sedime n. __________ RF, con la comminatoria dell'art. 292 CPS e negando l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;
che avverso il provvedimento di sopensione del lavori, la RI 1A si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;
che l'insorgente sostiene di non aver iniziato nessuna opera; i lavori effettuati fino ad ora, di valore inferiore a fr. 30'000.-, sarebbero stati subappaltati a due altre imprese; l'ordine di sospensione sarebbe sproporzionato tanto più che la ricorrente avrebbe nel frattempo preso i dovuti provvedimenti per essere iscritta all'albo;
che all'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPIC, rilevando che l'insorgente risulta essere l'impresa di costruzione presente sul cantiere dove operano dei lavoratori riconducibili alla medesima, che però non è iscritta all'albo delle imprese;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 1 LEPIC; RL 7.1.5.3);
che, se fosse vero che la ricorrente non opera attualmente sul cantiere, la legittimazione attiva le andrebbe negata, poiché il divieto di proseguire i lavori non la toccherebbe minimamente;
che, nonostante ciò, visto il ruolo svolto fino ad ora sul cantiere, di cui si dirà in seguito, e preso atto che comunque la ricorrente ha manifestato l'intenzione di iniziare al più presto i lavori sul cantiere, la legittimazione a ricorrere le va pertanto riconosciuta (art. 43 PAmm);
che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che nel Canton Ticino, l'esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC);
che, di principio, giusta l'art. 4 cpv. 1 LEPIC, soltanto le imprese di costruzione iscritte al relativo albo sono abilitate ad eseguire lavori di sopra- e sottostruttura;
che non soggiace tuttavia all'applicazione della LEPIC l'esecuzione, a titolo professionale, di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti; sono considerati di modesta importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano l'importo di fr. 30'000.- (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC);
che l'esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC);
che, nella specie, pur non essendo dato di conoscere con precisione quali siano i costi preventivati per la costruzione in oggetto, si può con certezza ritenere che superino il limite di fr. 30'000.- fissati dalla legge;
che, seppur non comprovato, l'aver subappaltato i lavori di scavo e quelli per il ferro d'armatura e per la gru a due altre imprese, non impedisce che la CV-LEPIC intervenga con un ordine di sopensione, stante il divieto di lottizzare i lavori al fine di sottrarli alla LEPIC;
che, in ogni caso, sul cantiere erano presenti dei lavoratori impiegati dalla RI 1 e destinati, secondo un estratto dell'Ufficio della manodopera estera di Bellinzona, proprio al cantiere di __________;
che, indipendentemente dal datore di lavoro, la ricorrente risulta essere l'unica impresa presente sul cantiere, per cui le incombe la responsabilità delle maestranze che vi operano; del resto, non ha mai contestato che i lavoratori in questione non fossero alle sue dipendenze;
che l'ordine di sospendere i lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto ad evitare l'aggravarsi dei momenti di contrasto con il diritto applicabile, fintanto che venga eventualmente vietata ad un'impresa, con decisione di merito, l'esecuzione di una determinata opera edilizia;
che la PAmm pone quale unica condizione per l'adozione di misure provvisionali, l'opportunità delle stesse; occorre comunque, in particolare, che, nel quadro di un esame di mera apparenza, siano resi verosimili il buon fondamento del provvedimento di merito e la rilevanza del pregiudizio che l'adozione della misura intende prevenire (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21, n. 1 ss);
che, in concreto, all'impresa di costruzione sono stati appaltati dei lavori per l'edificazione di una proprietà per piani composta da tre appartamenti, i cui costi preventivabili, come detto, sono certamente superiori a fr. 30'000.-;
che i rischi e pericoli derivanti dall'esecuzione di un'intera costruzione abitativa da parte di un'impresa i cui titolari non dispongono dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione al relativo albo, appaiono evidenti ed incontestabili;
che un'eventuale futura iscrizione all'albo da parte dell'impresa ricorrente è irrilevante ai fini del presente giudizio;
che, stante quanto precede, il provvedimento di sospensione dei lavori appare opportuno e giustificato e pertanto il ricorso deve essere respinto;
che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 4 e 15 LEPIC; 6 RLEPIC; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
; .
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria