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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.08.2006 52.2006.202

12 agosto 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,594 parole·~8 min·1

Riassunto

Revoca della licenze di condurre della durata di 3 mesi e mezzo confermata a carico di un conducente che commette un'infrazione medio grave (eccesso di velocità di + 31 km/h su una semiautostrada) a distanza di 6 mesi dalla scadenza di una precedente revoca

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.202  

Lugano 12 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 12 giugno 2006 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 30 maggio 2006 (no. 2657) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 gennaio 2006 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi e mezzo;

vista la risposta 5 luglio 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nell'ottobre del 1992.

Nel 1995 è stato ammonito per aver circolato a velocità eccessiva (+ 22 km/h sul limite di 70) e nel 2004 gli è stata revocata la licenza di condurre per due mesi a seguito di un incidente di cui si è reso protagonista a Locarno. La misura è stata scontata dal 1° gennaio al 28 febbraio 2005.

B.     Il 4 settembre 2005, verso le ore 15.00RI 1RI 1 ha circolato sul raccordo semiautostradale di __________ nord ad una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 131 km/h, laddove vige il limite di 100 km/h.

A seguito di questa infrazione, con decreto penale 23 novembre 2005 l'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni l'ha condannato al pagamento di una multa di fr. 570.-. L'interessato non ha impugnato tale sanzione adottata in base all'art. 90 cifra 1 LCStr, che è quindi passata in giudicato incontestata.

C.    Preso atto delle predette conclusioni penali, il 19 gennaio 2006 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di tre mesi e mezzo (dal 23 gennaio al 7 maggio 2006), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.

D.    Con giudizio 21 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti del decreto penale grigionese. Preso atto del reato commesso, costitutivo di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr, l'autorità di ricorso di prime cure ha reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità la durata della revoca, considerati la colpa e i precedenti dell'interessato.

E.     Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che il periodo di revoca venga fissato in un mese.

Ricordato che la fattispecie va giudicata in base al nuovo diritto, il ricorrente ritiene spropositata la sanzione inflittagli dall'autorità cantonale. Tenuto conto della sua leggera colpa, di una reputazione come conducente tutto sommato buona e dell'esigenza di condurre veicoli a motore per ragioni professionali, la revoca non dovrebbe superare la durata minima di un mese prevista attualmente dalla legge (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv. 1).

                                         Dato che l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 4 settembre 2005, la fattispecie - come osserva rettamente l'insorgente - va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

                                   3.   3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

3.2. Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto, un eccesso di velocità in autostrada (o come nel caso concreto su una semiautostrada dotata di spartitraffico centrale) di 31-34 km/h costituiva un'infrazione di media gravità, tale da provocare una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF 124 II 475 consid. 2a e rinvii).

Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 30 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

                                         3.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 4 settembre 2006 RI 1 ha superato di 31 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 100 consentita sullo svincolo semiautostradale __________. Egli ha dunque compromesso la sicurezza della circolazione in modo medio grave ai sensi della giurisprudenza e dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr.

                                   4.   Poste queste premesse, resta da determinare la durata effettiva della revoca da irrogare a RI 1 sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti dell'interessato.

Riguardo ai fatti, il rapporto di polizia relativo all'accaduto si limita ad indicare le risultanze del rilevamento radar senza fornire alcuna informazione sulle condizioni del traffico e della strada al momento dell'infrazione. Le fotografie annesse al rapporto non sono di miglior aiuto.

La colpa di RI 1 non può essere considerata insignificante come indicato nel gravame, atteso che il limite vigente è stato superato di ben 31 km/h e che il conducente non ha comprovato alcuna circostanza suscettibile di giustificare in qualche modo l'ampiezza del reato.

Per quanto attiene invece alla reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario rilevare che essa è evidentemente compromessa dalle precedenti misure amministrative subite, segnatamente dalla revoca di due mesi inflittagli nel 2004 per il grave incidente della circolazione provocato a __________ il 13 settembre 2003. Tenuto conto del consistente eccesso di velocità commesso da RI 1 a distanza di appena 6 mesi dalla scadenza della precedente revoca irrogatagli il 2 settembre 2004, di questo suo precedente e del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, la revoca di 3 mesi e mezzo tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo Tribunale. Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi dell'insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto in vigore e rispettoso del principio di proporzionalità.

                                   5.   Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16b, 32, 90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1000.- è posta a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

          Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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