Incarto n. 52.2006.201
Lugano 4 agosto 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 giugno 2006 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 23 maggio 2006 del Consiglio di Stato (n. 2559) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 14 febbraio 2006 rilasciata dal municipio CO 1CO 2CO 2 per trasformare un capannone adibito a deposito in un locale ritrovo per tossicomani (part. 1707);
viste le risposte:
- 20 giugno 2006 del municipio CO 1;
- 20 giugno 2006 del Consiglio di Stato;
- 22 giugno 2006 dell'CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 13 settembre 2005 CO 2, attiva nel campo del volontariato sociale, ha chiesto al municipio CO 1 il permesso di insediare un locale di una sessantina di mq, da usare come ritrovo per tossicomani in un capannone annesso ad un laboratorio di falegnameria (part. 1707), situato in __________ __________;
che nel locale verrebbe installata una piccola cucina con bancone e 4 tavoli di 6 posti l’uno; gestito da volontari, esso sarebbe aperto tre sere per settimana durante tre ore;
che alla domanda si è opposta la ricorrente RI 1, proprietaria di uno stabile di appartamenti ed uffici, situato sul fondo contermine (part. 1706), contestando la conformità dell’insedia-mento per rapporto alla funzione prevalentemente residenziale della zona;
che il 14 febbraio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alle condizioni poste dal preavviso dell’auto-rità cantonale (attività unicamente all'interno del locale, divieto di manifestazioni ed intrattenimenti musicali, divieto di mescita di bevande all'esterno e di stazionamento dell'utenza);
che con giudizio 23 maggio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dalla vicina opponente;
che il Governo ha in sostanza condiviso l’assunto dell’autorità comunale in merito alla compatibilità dell’insediamento con la funzione mista, residenziale e commerciale del quartiere;
che contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza;
che l’insorgente ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla conformità di zona del controverso ritrovo, ponendo in particolare evidenza il disagio e gli inconvenienti che potrebbero derivare alle utilizzazioni preesistenti in seguito alla presenza di tossicomani nel quartiere;
che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, senza formulare particolari osservazioni;
che alla stessa conclusione perviene la beneficiaria della licenza, contestando succintamente le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la legittimazione attiva dell’insorgente, proprietaria di un fondo contermine e già opponente, è certa (part. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi emerge in modo sufficientemente chiaro dagli atti ed è nota a questo tribunale per conoscenza diretta; il sopralluogo chiesto dall’insorgente non appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che, secondo l’art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può di principio essere rilasciata soltanto per opere conformi alla funzione assegnata alla zona in cui sono ubicate (principio della conformità di zona); sono ammessi soltanto insediamenti che si inseriscono adeguatamente nel quadro della destinazione assegnata alla relativa zona dal PR; non basta che non si pongano in contrasto con la funzione della zona; per conseguire il permesso di costruzione occorre che vi si integrino convenientemente;
che nella valutazione della conformità di zona l'autorità comunale dispone di una latitudine di giudizio più o meno estesa a seconda del grado di precisione delle norme di PR che definiscono la funzione della zona;
che, trattandosi in genere di disposizioni del diritto autonomo comunale, in caso di contestazione dell'adempimento del requisito della conformità di zona le istanze di ricorso devono rispettare la libertà di decisione che l'autonomia comunale riserva in proposito al municipio, limitandosi ad intervenire laddove l'interpretazione data dall'autorità comunale non si fonda su criteri oggettivi, procede da considerazioni estranee alla materia o appare altrimenti insostenibile;
che nel comprensorio del quartiere __________ il piano regolatore particolareggiato (PRP) ammette costruzioni residenziali o commerciali, uffici ed infrastrutture di servizio o turistiche alberghiere (art. 3 cpv. 1 NAPRPQR); si tratta dunque, con tutta evidenza, di una zona mista, nella quale possono coesistere edifici residenziali e costruzioni a destinazione mercantile, amministrativa o di servizio;
che, rilasciando la licenza, il municipio ha in sostanza ritenuto che la destinazione del centro d'accoglienza per tossicomani fosse conforme alla funzione assegnata dal PRP al comparto in discussione;
che la valutazione dell'autorità comunale, confermata dal Consiglio di Stato, sfugge alle critiche dell'insorgente; non si può in effetti ragionevolmente rimproverare al municipio di aver abusato della latitudine di giudizio che l’art. 3 NAPRPQR gli riserva in ordine all'esame del requisito della conformità di zona, per aver ritenuto che il ritrovo in discussione fosse compatibile con la funzione assegnata alla zona;
che non appare invero per nulla insostenibile configurare il centro d'accoglienza alla stregua di un'infrastruttura di servizio conciliabile con le destinazioni residenziali, commerciali ed amministrative presenti nel quartiere;
che i limitati orari d'apertura previsti dalla domanda di costruzione e le restrittive condizioni d'esercizio, alle quali la licenza è stata subordinata, fanno apparire del tutto ingiustificato il pericolo d'immissioni moleste, essenzialmente di carattere ideale, paventato dalla ricorrente;
che i disagi derivanti al vicinato dall'utilizzazione del centro da parte di un limitato numero di tossicomani non possono essere enfatizzati; le esigenze di tutela da immissioni moleste di carattere ideale non possono, in particolare, essere prese a pretesto per favorire l'emarginazione di gruppi di persone ritenute scomode in base a concezioni stereotipate, improntate ad una visione degradante di determinate categorie sociali (cfr. Bernhard Waldmann, Der Schutz vor ideellen Immissionen in Wohngebieten, BR 2005, pag. 162 in fine; Brigitte Hürlimann, Prostitution, ihre Regelung im schweizerischen Recht und die Frage der Sittewidrigkeit, Diss. FR 2003, pag. 112 nota 461 sul tema delle Gassenzimmer per tossicomani con riferimento a DTF 119 II 411);
che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 3 NAPRPQR; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario