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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.07.2006 52.2006.193

13 luglio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,712 parole·~9 min·2

Riassunto

Indennità d'uscita a seguito di licenziamento

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.193  

Lugano 13 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Matteo Cassina, impedito

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 2 giugno 2006 del

Comune di RI 1,  

contro  

la decisione 16 maggio 2006 del Consiglio di Stato (n. 2362) che annulla la decisione 14 marzo 2004 con cui il municipio RI 1 ha negato ad CO 1 un’indennità d’uscita a seguito di licenziamento;

viste le risposte:

-    12 giugno 2006 del Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport;

-    14 giugno 2006 del Consiglio di Stato;

-    21 giugno 2006 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La resistente CO 1 ha iniziato a lavorare per il comune RI 1 nel 1975 quale cuoca presso la locale scuola dell’infan-zia. Non è dato di sapere con precisione in quali circostanze ed a quali condizioni sia sorto il rapporto d’impiego. Dagli atti risulta soltanto che la ricorrente era retribuita per le ore di lavoro effettivamente svolte durante l’anno scolastico.

Il 23 luglio 1997 le parti hanno sottoscritto un contratto di lavoro individuale, definito di diritto privato secondo gli art. 319 seg. CO, rinnovabile tacitamente di anno in anno, che fissava un termine di disdetta di tre mesi ed un salario lordo di fr. 25.all’ora.

Nell'intento di riorganizzare il servizio di refezione, il 5 maggio 2004 il municipio ha disdetto il rapporto d’impiego per la fine di agosto. Il provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato, che con giudizio 13 luglio 2004, disattesa l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal municipio, ha respinto l’impugnativa contro di esso interposta da CO 1.

                                  B.   A due riprese, l’ultima il 13 gennaio 2005, CO 1 ha chiesto al municipio di versarle l’indennità d’uscita, prevista dall’art. 9 del regolamento organico del personale (ROP) in caso di mancata conferma per motivi gravi. Dopo un primo rifiuto dell’autorità comunale, confermato dal Consiglio di Stato per motivi che non occorre qui riassumere, il 14 marzo 2006 il municipio ha respinto la richiesta. Ribadita la natura privata del rapporto d’impiego, il municipio l'ha ritenuta ingiustificata anche in considerazione delle profonde carenze di professionalità e di diligenza nell’espleta-mento dell’incarico attribuitole, imputabili alla resistente ed emerse dopo la riorganizzazione del servizio di refezione.

                                  C.   Con giudizio 18 maggio 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo in larga misura l’impugnativa contro di esso inoltrata da CO 1 ed ingiungendo al comune di versarle la somma di fr. 27'166.45, oltre agli interessi di ritardo, a titolo di indennità di uscita giusta l’art. 9 ROP.

Ravvisati nel provvedimento censurato gli estremi di una decisione impugnabile, il Governo ha ritenuto che il rapporto d’impie-go della resistente si fondasse su una nomina a tutti gli effetti e che la sua cessazione fosse riconducibile ad una mancata conferma di fine quadriennio, determinata dall’intenzione del municipio di riorganizzare il servizio di refezione e non da motivi gravi.

                                  D.   Contro il predetto giudizio il comune si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.

Dopo aver riaffermato che il rapporto d’impiego è retto dal diritto privato, l’insorgente nega che lo statuto della resistente fosse quello di una dipendente nominata. Non v’è mai stato alcun concorso, lo stipendio era fissato ad ore, non corrispondeva ad alcuna classe dell’organico ed era versato soltanto durante l’anno scolastico. La lunga durata del rapporto di lavoro sarebbe irrilevante. La sua natura di diritto privato sarebbe d'altro canto confermata dal contratto sottoscritto dalle parti nel 1997.

L’indennità d’uscita andrebbe inoltre riconosciuta soltanto ai dipendenti nominati in pianta stabile.

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene CO 1, contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva del comune è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti. Il comune non postula l’assunzione di particolari prove. Quelle genericamente richieste dalla resistente (testi, perizia) non appaiono invece atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   2.1. Controverso è il diritto della resistente a percepire l’indennità d’uscita prevista dall’art. 9 ROP in caso di mancata conferma e scioglimento del rapporto di servizio. Il comune ricorrente vi si oppone, contestando in limine la natura pubblicistica del rapporto d’impiego, ritenuta dal Consiglio di Stato nei precedenti giudizi, di cui si è detto in narrativa. Nega in particolare che lo statuto della resistente fosse quello di una dipendente nominata.

Numerosi indizi, elencati dal ricorrente, contraddicono in effetti apertamente la tesi del Governo.

2.2. I dipendenti nominati del comune sono anzitutto scelti ed assunti in base ad un pubblico concorso (art. 2 ROP; 126 LOC). Analoga disciplina vigeva nel 1975, già per la LOC allora vigente, quando la resistente è entrata al servizio del comune. I dipendenti del comune sono inoltre retribuiti in base alla classe di stipendio (19 - 22), prevista dalla pianta organica dei dipendenti per la funzione per la quale sono assunti (art. 52 ROP).

Ora, dagli atti non risulta che la resistente sia stata assunta in esito ad un pubblico concorso e che il municipio abbia configurato la decisione di assunzione come un provvedimento di nomina. Nemmeno lei lo pretende. Alla resistente non è stata inoltre assegnata la classe di stipendio (19 - 22) prevista dall'art. 52 cpv. 1.10 ROP per la funzione di cuoco, ma una retribuzione oraria fissa, commisurata in base alle ore di lavoro effettivamente svolte. Soluzione, questa, che è comunque conforme all'art. 51 cpv. 3 ROP per i dipendenti assunti a tempo parziale. Analogamente, alla resistente non sono nemmeno stati concessi gli aumenti per anzianità di servizio previsti dall'art. 55 ROP.

2.3. Considerate le sue particolari connotazioni, il rapporto d'impiego in discussione va piuttosto qualificato come un incarico a tempo parziale, di durata indeterminata, conferito nel 1975 e tacitamente rinnovato di anno in anno. Statuto giuridico, questo, che, oltre ad essere previsto dall'ordinamento dei dipendenti cantonali, al quale il regolamento comunale in esame si ispira (cfr. art. 51 cpv. 1 ROP), è espressamente contemplato dall'art. 52 cpv. 2 ROP per lavori straordinari e/o per le mansioni a tempo parziale di impiegati e addetti avventizi, nonché personale di pulizia. Il fatto che le parti nel 1997 l'abbiano configurato come un contratto di lavoro individuale, retto dal diritto privato, non è di decisivo momento, poiché la natura del rapporto è sottratta alla libera disposizione delle parti, in quanto imperativamente fissata dalla legge.

2.4. Ai fini del presente giudizio, la qualifica giuridica del rapporto d’impiego non deve comunque essere ulteriormente esaminata, poiché, anche se esso soggiacesse al diritto privato, la questione del diritto all’indennità prevista dall’art. 9 ROP non potrebbe essere elusa. Essa andrebbe in ogni caso affrontata già perché l’art. 1 cpv. 2 ROP permette al municipio di applicare le disposizioni in esso contenute anche al personale avventizio, che può essere assunto prescindendo dalle formalità usuali di nomina dei dipendenti in pianta stabile.

                                   3.   3.1. Giusta l’art. 9 cpv. 1 ROP, in caso di mancata conferma non determinata da motivi gravi, il dipendente ha diritto ad un'indennità pari allo stipendio di un mese per ogni anno di servizio prestato: questa indennità non potrà tuttavia essere superiore allo stipendio di un anno.

L'indennità prevista dalla norma di regolamento qui in esame è analoga a quella d'uscita prevista dall'art. 18 LStip ed a quella di partenza disciplinata dall'art. 339b CO. Al di là delle differenze che le contrassegnano, anch'essa persegue infatti lo scopo di alleviare le conseguenze derivanti al dipendente dalla perdita del posto di lavoro (STA 17.1.05 in re Stato c. B.).

L'indennità, stando al testo letterale della norma, è di principio dovuta in caso di mancata conferma, ovvero di disdetta alla scadenza del periodo quadriennale di nomina (cfr. art. 127 LOC).

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, tale indennità non è dovuta soltanto in caso di licenziamento per mancata conferma di dipendenti nominati, ma anche nel caso di scioglimento del rapporto di servizio di dipendenti incaricati a tempo indeterminato in seguito a disdetta. Pur tenendo conto della latitudine di giudizio che l'autonomia comunale impone all'autorità di ricorso di rispettare nell'interpretazione data dal municipio a norme del diritto locale, non si può in effetti negare che la causale di tale indennità sia da ricercare nella cessazione del rapporto d'impiego in quanto tale, sia nel caso di mancata conferma, sia nel caso di disdetta da parte del datore di lavoro. Lo si deduce chiaramente dal titolo marginale dell'art. 9 ROP, che accanto all'ipotesi di mancata conferma annovera quella di scioglimento del rapporto di servizio. Non sussiste del resto alcuna plausibile ragione, che giustifichi di negare ai dipendenti incaricati a tempo indeterminato, che vengono licenziati mediante disdetta, un trattamento più favorevole di quello riservato ai dipendenti nominati, che vengono licenziati per mancata conferma alla fine del periodo amministrativo. Ancor meno si giustifica un diverso trattamento delle due categorie di dipendenti in un caso come quello in esame, ove il rapporto di servizio è durato poco meno di un trentennio.

3.2. In questa sede il ricorrente non sostiene più che il licenziamento sarebbe dovuto a colpa grave della resistente per cui l'indennità andrebbe comunque negata. A giusta ragione, poiché, come ha già rilevato il Consiglio di Stato, la disdetta è stata motivata con l'intenzione di ristrutturare il servizio di refezione e non con l'inadeguatezza delle prestazioni lavorative fornite dalla ricorrente.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico del comune in quanto comparso in lite a tutela di suoi interessi patrimoniali. Parimenti a suo carico, secondo soccombenza, vanno poste le ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 126, 127, 208 LOC; 1, 9 ROP di RI 1; 3, 18, 28, 31, 60.61 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del comune, che rifonderà alla resistente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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