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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.08.2006 52.2006.188

4 agosto 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,705 parole·~9 min·1

Riassunto

Licenza per l'ampliamento di due locali ad uso deposito

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.188  

Lugano 4 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 30 maggio 2006 di

RI 1   patrocinata da: PA 1    

contro  

la decisione 9 maggio 2006 del Consiglio di Stato (n. 2231) che annulla la licenza edilizia 27 gennaio 2006 rilasciata in sanatoria dal municipio di CO 2 all'insorgente per l'ampliamento di due locali ad uso deposito annessi a due case d'abitazione realizzate sulle part. 1284 e 1226;

viste le risposte:

-   14 giugno 2006 del Consiglio di Stato;

-     7 luglio 2006 del municipio di CO 2;

-   14 luglio 2006 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                      in fatto

                            A.  Il 12 settembre 2002 il municipio di CO 2 ha rilasciato ai resistenti CO 1 il permesso di costruire due villette unifamiliari (villa A part. 1226 / villa B: part. 1284) sul pendio situato a valle della loro casa d'abitazione (part. 451). Il progetto prevedeva fra l'altro di edificare a ridosso della facciata sudovest di entrambi gli edifici un locale seminterrato ad uso deposito, la cui copertura avrebbe dovuto fungere da terrazza aperta, accessibile dall'attigua cucina.

Il locale attrezzi della villa A avrebbe dovuto misurare m 2.50 x 4.05; quello della villa B m 5.22 x 4.05. Il lato a monte di entrambi i manufatti avrebbe dovuto essere schermato da un muro, costruito sul prolungamento delle facciate nordovest degli edifici principali. Quello della villa A sarebbe stato alto al massimo m 4.50, quello della villa B invece appena m 1.00.

Pianta

                                                         part. 451

                      5.20                                                         2.50

         muro                                                                     muro

                        villa B (part. 1284)                                         villa A (part. 1226)

Prospetto da monte verso valle

                                                                   2.50

                                                                                 4.50

                                     Villa A                                                             villa B

In sede di esecuzione del progetto, gli acquirenti delle due villette si sono in parte scostati dai piani approvati. Il locale attrezzi della villetta A è stato in particolare allungato da m 2.50 a m 4.90, prolungando di conseguenza il muro che scherma la terrazza verso monte. La parte interrata del locale attrezzi della villetta B è stata leggermente ingrandita, mentre il muro eretto a monte è stato innalzato sino all'altezza della facciata dell'edificio principale ad esso contigua.

                            B.  Su notifica inoltrata a posteriori dalla RI 1, direttrice dei lavori, il 27 gennaio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza in sanatoria per le opere eseguite abusivamente, respingendo nel contempo l'opposizione dei vicini CO 1.

L'autorità comunale ha in sostanza ritenuto che i manufatti in oggetto fossero costruzioni accessorie e che potessero pertanto sorgere ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta per gli edifici principali.

                            C.  Con giudizio 9 maggio 2006 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza, negando in sostanza che i manufatti in contestazione potessero essere configurati come costruzioni accessorie. Considerato che la loro copertura è utilizzata come terrazza, si tratterebbe di prolungamenti dell'edificio principale, del quale condividerebbero la qualifica giuridica.

La domanda di costruzione in sanatoria non potrebbe inoltre essere trattata secondo la procedura di notifica, ma andrebbe ripresentata secondo la procedura ordinaria.

                            D.  Contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciatale dal municipio.

Secondo la ricorrente, i locali attrezzi sarebbero da considerare come costruzioni accessorie, siccome non utilizzate per l'abitazione o per il lavoro. Il fatto che la loro copertura sia utilizzata come terrazza non ne muterebbe la qualifica. I muri eretti verso monte non farebbero d'altro canto parte dei manufatti in questione, ma sarebbero semplici prolungamenti delle facciate degli edifici principali. I proprietari delle due villette sarebbero d'accordo di ridurre le distanze dal confine.

                            E.  All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i vicini opponenti, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Il municipio aderisce invece all'impugnativa.

Considerato,               in diritto

                             1.  1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e delle opere in contestazione emerge chiaramente dai piani annessi alla domanda di costruzione in sanatoria. La visita in luogo e le altre prove auspicate dalla ricorrente non appaiono dunque atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.     2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. b NAPR di CO 2, sono considerate costruzioni accessorie quelle al servizio di un fabbricato, indipendenti da quest'ultimo in quanto a funzione, non destinate all'abitazione o al lavoro e non utilizzate per attività o depositi industriali, artigianali o commerciali. L'altezza delle costruzioni accessorie non deve superare il limite di 3.00 m. Se prive di aperture possono sorgere a confine, altrimenti ad almeno m 1.50. Analogamente, devono rispettare una distanza di 3.00 m da facciate di edifici principali prive di aperture. Altrimenti devono sorgere ad una distanza di almeno 4.00 m.

Per beneficiare di queste facilitazioni, le costruzioni accessorie devono essere prive di una destinazione autonoma e porsi in un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla costruzione principale. Non devono inoltre servire all'abitazione o al lavoro (RDAT 1986 n. 39, 1985 n. 61, 1978, n. 52; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 11 LE n. 849 seg.).

2.2. Un edificio è destinato all'abitazione quando permette alle persone di risiedervi, temporaneamente o in modo durevole, soggiornando al suo interno, al riparo dalle intemperie, per trascorrere il tempo libero da impegni di lavoro, per riposarsi e ristorarsi. La funzione residenziale si manifesta sotto molteplici aspetti e comprende diverse attività, tipiche della vita domestica. Per essere considerato idoneo all'abitazione l'edificio deve quindi essere strutturato in modo da permettere ai suoi utenti di soddisfare le loro esigenze in fatto di riposo, di ristorazione (cucina) e di cura dell'igiene (bagno/WC). Gli spazi destinati al soddisfacimento di queste esigenze sono considerati abitabili e vanno conteggiati come SUL ai fini del calcolo dell'i.s. (STA 17.7.2002 in re C.).

2.3. Nel caso concreto, entrambi i locali in oggetto servono per il deposito degli attrezzi e dei contenitori dell'olio combustibile. Dal profilo della destinazione degli spazi che racchiudono, entrambi i manufatti sono chiaramente da considerare come costruzioni accessorie. Fatta astrazione dei muri di schermatura delle terrazze eretti verso monte, di cui si dirà più avanti, l'altezza di entrambe le opere è invero contenuta nel limite di 3.00 m. La distanza dal confine verso il fondo dei resistenti è di circa m 2.90, quella verso la villetta B è invece di m 3.05. Sono quindi rispettate le distanze minime prescritte dall'art. 6 cpv. 1 lett. b NAPR.

Entrambi i fabbricati sono al servizio della costruzione principale alla quale sono annessi e non sono abitabili. Il fatto che la loro copertura sia utilizzata come terrazza aperta accessibile dalla cucina delle due villette non impedisce di considerarle costruzioni accessorie. Anche se connessa all'uso residenziale dell'edificio principale, questa destinazione non le rende invero abitabili. La superficie adibita a terrazza rimane in particolare esclusa dal computo della SUL.

In quanto volta ad autorizzare il modico ampliamento sotterraneo del locale deposito della villetta B ed il raddoppio della volumetria del corrispondente locale della villetta A la licenza era quindi conforme al diritto.

Trattandosi di varianti di poco conto ed essendo stata offerta ai vicini l’opportunità di opporvisi, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, le modifiche potevano senz'altro essere approvate secondo la procedura di semplice notifica (cfr. art. 16 cpv. 2 LE).

                             3.  Lesivi del diritto, in particolare dell'ordinamento delle distanze dal confine, sono invece i muri eretti sul retro dei locali attrezzi, sul prolungamento verso sudovest delle facciate rivolte verso monte delle due villette. Come costruzioni accessorie, questi manufatti non possono essere autorizzati, poiché, sviluppandosi in verticale per oltre 3.00 m dal terreno sistemato, superano abbondantemente l’altezza massima fissata dall’art. 6 cpv. 1 NAPR per questo genere di costruzioni minori.

Qualificati come costruzioni principali, i muri in questione non possono invece essere autorizzati così come sono progettati, poiché disattendono entrambi la distanza minima di 3.00 m dal confine prescritta dall’art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR.

Seppur per pochi centimetri, il muro della villa A, nell’angolo nordovest invade infatti la fascia larga 3.00 m che deve rimanere libera da costruzioni verso il confine con la part. 451 dei resistenti. Se debba rispettare anche una distanza minima verso la villetta B è questione che può rimanere indecisa. Al riguardo si può comunque già sin d'ora rilevare che ad un’eventuale, insufficiente distanza verso tale edificio potrebbe semmai essere posto rimedio prolungando il muro sino a chiudere completamente il varco tra i due stabili.

Il muro eretto sul prolungamento della facciata nordovest della villetta B non può invece essere autorizzato perché non rispetta la distanza minima dal confine verso la part. 455, il cui proprietario non ha dato il suo consenso alla riduzione di tale parametro (art. 6 cpv. 1 lett. c NAPR).

                             4.  Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la licenza rilasciata dal municipio alla RI 1 per le modifiche apportate alle due villette, fatta eccezione per i muri eretti sul prolungamento delle due facciate rivolte verso monte al fine di schermare le terrazze realizzate sulla copertura dei due locali attrezzi.

La tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra le parti. Le ripetibili sono invece compensate.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 6 NAPR di CO 2; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.         la decisione 9 maggio 2006 del Consiglio di Stato (n. 2231) è annullata e riformata nel senso che:

1.2.         la licenza edilizia 27 gennaio 2006 rilasciata in sanatoria dal municipio di CO 2 alla RI 1 è confermata ad eccezione dei muri eretti sul prolungamento delle due facciate rivolte verso monte al fine di schermare le terrazze realizzate sulla copertura dei due locali attrezzi.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente (fr. 600.-) ed i resistenti in solido (fr. 600.-). Le ripetibili sono compensate.

                                3.  Intimazione a:

      .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il segretario

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