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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.07.2006 52.2006.178

20 luglio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,065 parole·~10 min·2

Riassunto

Pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere da impresa generale

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.178  

Lugano 20 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 maggio 2006 dell'

RI 1, , patrocinata da: avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 17 maggio 2006 della Cassa pensioni dei Dipendenti della Città di Lugano, che esclude l'insorgente dal concorso indetto per aggiudicare le opere da impresa generale relative alla costruzione di un nuovo stabile d'appartamenti a Molino Nuovo;

viste le risposte:

-    12 giugno 2006 della Cassa Pensioni dei Dipendenti della Città di Lugano;

-    12 giugno 2006 della CO 3;

-    12 giugno 2006 dell'CO 1;

preso atto della replica 28 giugno 2006 della ricorrente e delle dupliche:

-    13 luglio 2006 della Cassa Pensioni dei Dipendenti della Città di Lugano;

-    14 luglio 2006 dell'CO 1;

-    14 luglio della CO 3;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 6 dicembre 2005 (FU n. 97/2005 pag. 8149), la Cassa Pensioni dei Dipendenti della Città di Lugano (CPDCL) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, al fine di aggiudicare le opere da impresa generale per la costruzione di un nuovo stabile d'appartamenti a Molino Nuovo. Il bando di concorso indicava che le offerte sarebbero state valutata in base ai seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

I.    Prezzo (minor costo)                                                           60%

II.   Attendibilità                                                                          20%

      1. Programma lavori                                                  (50%)

      2. Grafico della manodopera sul cantiere                 (25%)

      3. Impianto cantiere                                                   (25%)

III.  Referenze per lavori analoghi in Ticino                            15%

IV. Formazione apprendisti                                                       5%

Il formulario di concorso precisava in dettaglio le modalità di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione, avvertendo che determinati parametri erano stati depositati presso un notaio in busta chiusa, che sarebbe stata aperta assieme alle offerte. Detto formulario comprendeva 28 moduli d'offerta per le corrispondenti prestazioni d’opera (scavo generale, opere da impresario costruttore, finestre in alluminio, opere da lattoniere ecc.).

Le prescrizioni speciali elencavano i documenti che venivano consegnati ai concorrenti (planimetria dell'area di cantiere, piani esecutivi e piani di dettaglio dello studio d'architettura Grasso & Giordani, piani esecutivi degli impianti ed elenco prezzi delle singole opere). Queste prescrizioni avvertivano che:

Per facilitare il compito delle ditte offerenti l'elenco prezzi è stato redatto per le singole opere in conformità al catalogo delle posizioni normalizzate (CPN),

Nell'elenco prezzi non figurano i quantitativi che dovranno essere calcolati dalle ditte offerenti.

Le opere dovranno essere eseguite come dai piani esecutivi che sono parte integrante del contratto d'appalto.

Eventuali discordanze tra piani esecutivi ed elenco prezzi non potranno dare adito a pretese da parte dell'assuntore.

Le ditte offerenti esporranno nell'elenco prezzi l'importo globale per ogni singola opera, senza quantitativi e senza prezzi unitari.

Esse precisavano tuttavia che fanno eccezione a questa regola le seguenti posizioni:

– CCC 211.5        511.221   Acciaio d'armatura (lunghezze fisse)

511.241       Acciaio d'armatura (lavorato)

512.111       Numero di posizioni

532.111     Gabbie di ripresa EBEA o simili

Per queste posizioni le ditte offerenti dovranno esporre il prezzo unitario e assumere come quantitativo per l'appalto quanto indicato nell'elenco prezzi.

In fase di liquidazione verranno conteggiati a conguaglio i quantitativi effettivi risultanti dalle liste ferro dello studio ing. __________.

In tempo utile sono pervenute alla committente le offerte di sette concorrenti, fra cui quelle delle imprese di costruzione qui comparenti. Quella dell'RI 1 di fr. 6'045'290.80 alla posizione 532.111 Gabbie di ripresa EBEA o simili non indicava alcun prezzo unitario.

Esaminate e valutate le offerte inoltrate, con decisione 17 maggio 2006 la CPDCL ha escluso la RI 1 dalla gara perché l'offerta era incompleta, in quanto mancante del prezzo unitario richiesto per quella posizione. Con decisione dello stesso giorno, la committente ha inoltre aggiudicato la commessa all'CO 1 risultata prima in graduatoria con 90.40 punti, per l'importo di fr. 5'973'845.05.

                                  B.   Contro le predette decisioni la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che siano annullate e che gli atti siano rinviati alla committente, affinché si pronunci nuovamente tenendo in considerazione anche la sua offerta.

Con separati ricorsi, la decisione di aggiudicazione è stata impugnata anche da due altri concorrenti (CO 3 e CO 2).

Narrati i fatti, la RI 1 rileva di aver segnalato alla committente, già il 3 aprile 2006, ovvero prima della decisione di aggiudicazione, di aver omesso per svista di indicare il prezzo unitario relativo alla posizione CCC 211.5.532.111 Gabbie di ripresa EBEA o simili, posizione necessaria per stabilire eventuali conguagli.

Il prezzo mancante sarebbe stato di fr. 30.00. Tenuto conto del quantitativo (50 m) indicato dal capitolato, la posizione equivaleva dunque ad un importo complessivo di fr. 1'500.00, che doveva comunque essere considerato compreso nel prezzo complessivo esposto per le opere in calcestruzzo (fr. 1'487'000.00).

Secondo l'insorgente l'offerta non sarebbe incompleta, poiché i prezzi totali non subirebbero alcun cambiamento. Il suo completamento andrebbe dunque ammesso. L'errore non inciderebbe sui prezzi totali. Ed anche se incidesse l'influsso sarebbe minimo per rapporto al valore complessivo della commessa. Negarne la correzione sarebbe contrario al principio di proporzionalità ed al divieto di formalismo eccessivo.

La decisione di aggiudicazione andrebbe dal canto suo annullata già perché adottata senza considerare l'offerta a torto esclusa.

                                  C.   All'accoglimento del ricorso si oppongono la committente e l'aggiudicataria, che contestano in dettaglio le tesi dell'insorgente.

Ad identica conclusione perviene la CO 3, che ha a sua volta impugnato la decisione di aggiudicazione. La CO 2 ha invece rinunciato a prendere posizione.

                                  D.   Con la replica e con le dupliche, le parti hanno ulteriormente sviluppato gli argomenti addotti in precedenza, confermandone le conclusioni e le domande.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare la decisione che la esclude dall'aggiudicazione. Se otterrà ragione, sarà anche legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicare la commessa alla CO 1. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti rilevanti per il giudizio non sono invero contestati.

                                   2.   Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2). La disposizione si ispira all'art. 19 cpv. 3 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), che impone al committente di escludere "dalla procedura ulteriore le offerte con lacune formali rilevanti". Il capitolato d’appalto, sottolinea l’art. 31 cpv. 1 RLCPubb, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta.

Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall’aggiudicazione (STA 3.3.03 in re Lindo Clean SA; V. Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub; Galli / Lehmann / Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407). Sono in particolare escluse le offerte mancanti di prezzi unitari, di prezzi a corpo, per le commesse edili e le forniture (art. 33 cpv. 1 cifra e RLCPubb). Una diversa conclusione, che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura sarebbe contraria al principio della parità di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.

Eccezioni sono ammesse in caso di errori di scritturazione. Errori aritmetici presenti nell’elenco prezzi non sono motivo di esclusione e devono essere rettificati dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti (art. 33 cpv. 2 RLCPubb). L'esclusione dell'offerta per errori o carenze formali deve inoltre rispettare il principio di proporzionalità. Non deve, in particolare, tradursi in un eccesso di formalismo. La correzione non deve comunque esplicare effetti discriminatori nei confronti degli altri concorrenti (STF 12 aprile 2002 in re consorzio Cossi SA e llcc in RDAT II-2002 pag. 156; Galli/Lehmann//Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 382, 402 e 444).

3.Nell'evenienza concreta, la CPDCL ha escluso l'offerta della RI 1 perché priva dell'indicazione del prezzo unitario, obbligatoriamente richiesto dalla posizione CCC 211.5.532.111 Gabbie di ripresa EBEA o simili del modulo d'offerta per le opere da impresario costruttore (n. 101), per un quantitativo preventivato in 50 m di lunghezza.

La mancata indicazione di questo prezzo unitario è chiaramente il frutto di un'involontaria dimenticanza. La svista non è tuttavia marginale e priva di rilievo come, a torto, pretende la ricorrente.

Scostandosi dalla regola generale, sancita dall'art. 31 cpv. 1 RLCPubb, che obbliga i concorrenti a compilare il capitolato in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta, le prescrizioni speciali del concorso in esame permettevano ai concorrenti di esporre nell'elenco prezzi l'importo globale per ogni singola opera, senza quantitativi e senza prezzi unitari. A questa regola, facevano tuttavia eccezione quattro singole posizioni, esplicitamente enumerate, per le quali le ditte offerenti dovevano esporre il prezzo unitario ed assumere come quantitativo per l'appalto quanto indicato nell'elenco prezzi, onde permettere, in fase di liquidazione, di conteggiare a conguaglio i quantitativi effettivi risultanti dalle liste ferro dello studio dell'ingegnere progettista.

Ora, la ricorrente ha omesso di indicare una delle uniche quattro posizioni di tutto il capitolato, figuranti sulla stessa pagina, per le quali i concorrenti non erano dispensati dall'obbligo di indicare i prezzi unitari. Pretendere, nelle particolari circostanze del caso concreto, che si tratti di un difetto scusabile, che poteva ancora essere corretto dopo l'apertura delle offerte, ma prima dell'aggiudicazione, non appare ragionevolmente sostenibile. È ben vero che il prezzo unitario omesso non influisce sul prezzo globale. È altrettanto vero che l'importo risultante dalla posizione in discussione, ammontante ad un paio di migliaia di franchi, riveste un ruolo secondario per rapporto al valore delle opere in calcestruzzo semplice ed armato (fr. 1'487'000), od a quello dell'intera commessa (6'045'290.80). Decisivo ai fini del giudizio sull’am-missibilità di un completamento dell’offerta con il prezzo unitario mancante non è tuttavia il valore oggettivo della posizione in esame, raffrontato a quello della commessa. Determinante è l’importanza, immediatamente riconoscibile per chiunque, che la committente attribuiva alle indicazioni richieste in merito alle uniche quattro posizioni per le quali non valeva la dispensa dall’ob-bligo di esporre i prezzi unitari.

Non viola dunque il divieto di formalismo eccessivo, discendente dal principio di proporzionalità, la decisione della CPDCL di escludere l’offerta della ricorrente dall’aggiudicazione siccome lesiva dell’obbligo di indicare tutti i quattro prezzi unitari richiesti, sancito dalle prescrizioni speciali. Nemmeno il fatto che per la valutazione dell’offerta dal profilo economico entrasse in considerazione soltanto il prezzo globale permette di giungere a conclusioni più favorevoli all’insorgente. Per esplicita ed inderogabile prescrizione di gara, i quattro prezzi unitari richiesti dovevano comunque essere indicati. Parimenti non giova alla RI 1 obiettare che il prezzo unitario (fr. 30.00/m) sarebbe stato basso e che i quantitativi preventivati (50 m) sono minimi. Nulla permette di affermare che in sede di liquidazione i conguagli per le prestazioni relative alla posizione 532.111 possano anche essere rilevanti e superare quelli delle posizioni 511.221 o 511.241, che prevedono prezzi unitari inferiori (fr. 1.45 risp. 1.50/kg), ma quantitativi di gran lunga superiori (110'000 risp. 116'000 kg).

Ininfluente ai fini del giudizio è pure il fatto che la ricorrente abbia chiesto alla committente di poter completare l’offerta con l’indica-zione mancante prima che questa procedesse all’aggiudicazione e che la CPDCL non si sia pronunciata sulla richiesta. Decisivo è unicamente il termine per l’inoltro delle offerte; termine, decorso il quale è escluso qualsiasi completamento. Il rifiuto di dar seguito alla richiesta è d’altro canto implicito nella decisione di esclusione.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, in quanto volto a contestare l’esclusione dalla gara, va quindi respinto. Va invece dichiarato improponibile, nella misura in cui è inteso a contestare la decisione di aggiudicazione.

La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall’impugnativa ed al valore della commessa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza. Alla CO 3 non vengono assegnate ripetibili, poiché non è patrocinata da un legale iscritto nel registro degli avvocati, ma rappresentata dal suo amministratore unico.

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 31, 33 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 3'000.alla resistente CPDCL e fr. 2'500.- alla resistente CO 1.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2006.178 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.07.2006 52.2006.178 — Swissrulings