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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.06.2006 52.2006.151

23 giugno 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,661 parole·~8 min·1

Riassunto

Procedura ad invito per l'aggiudicazione di prestazioni d'ingegneria

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.151  

Lugano 23 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 2 maggio 2006 della

contro  

la decisione 11 aprile 2006 del Consiglio di Stato (n. 1746) che aggiudica alla CO 1 le prestazioni d’ingegneria per il risanamento generale dell’impianto SOS tratta Chiasso/San Gottardo;

viste le risposte:

-      8 maggio 2005 dell’ULSA;

-    15 maggio 2006 della Divisione delle costruzioni;

-    15 maggio 2006 della CO 1;

preso atto della replica 29 maggio 2006 della ricorrente e delle dupliche:

-    12 giugno 2006 della Divisione delle costruzioni;

-    12 giugno 2006 della CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 25 luglio 2005 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha invitato tre studi d’ingegneria, fra cui la ricorrente RI 1 e la resistente CO 1, a presentare un’offerta per le prestazioni d’ingegneria per il risanamento generale dell’impianto SOS tratta Chiasso/San Gottardo. Il committente ha fissato i seguenti criteri d’aggiudicazione:

1.   Prezzo                                                                                               30%

2.   Attendibilità del prezzo                                                          25%

      2.1. ore previste per le singole fasi di progettazione         25%

      2.2. ore previste per il progetto completo             25%

      2.3. tariffa oraria media proposta                        50%

3.   Analisi del mandato                                                               20%

4.   Referenze del personale chiave                                           20%

5.   Apprendisti                                                                              5%

Il capitolato d’oneri stabiliva in dettaglio le modalità di valutazione di ogni singolo criterio.

                                  B.   In tempo utile sono pervenute al committente le offerte della RI 1 (fr. 281’516.40) e della CO 1 (fr. 332’816.48), che, previa discussione, sono state valutate come segue:

IM

IP

Prezzo

6.00

180.00

5.09

152.70

Attendibilità

137.10

139.30

Ore per fasi

5.45

5.53

Totale ore

6.00

6.00

Tariffa oraria

5.24

5.38

Analisi del mandato

4.00

  80.00

5.50

110.00

Referenze

2.50

  50.00

4.00

  80.00

Apprendisti

5.00

  25.00

3.00

  15.00

Totale

472.10

497.00

Fondandosi su questa valutazione, con decisione 11 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa alla CO 1.

                                  C.   Contro questa decisione la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata.

Eccepita l’insufficiente motivazione della decisione, l’insorgente rimprovera anzitutto al committente di non averle messo a disposizione, benché richiesta, tutta la documentazione relativa al concetto di risanamento dell’impianto SOS, elaborato in precedenza dalla CO 1.

Ingiustificata sarebbe pure la valutazione delle referenze, che pone sullo stesso piano gli impianti LAN realizzati in ambito stradale e quelli realizzati in altri ambiti.

                                  D.   All’accoglimento del ricorso si oppongono la Divisione delle costruzioni e la CO 1, contestando le tesi della ricorrente con argomenti che per quanto necessario verranno discussi nei seguenti considerandi.

                                  E.   Con la replica, la RI 1 eccepisce che la CO 1 ha omesso di allegare gli elementi di calcolo dell’offerta finanziaria, richiesti dalla posizione 2.6 del capitolato d’oneri per stabilire la remunerazione di eventuali prestazioni supplementari (...) per tutta la durata del progetto. L’insorgente riprende e sviluppa inoltre le censure sollevate con il ricorso con riferimenti ai criteri dell’analisi del mandato e delle referenze.

La Divisione delle costruzioni e la CO 1 con la duplica contestano le tesi dell’insorgente, riconfermandosi nelle precedenti allegazioni e conclusioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso la ricorrente è legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno la ricorrente postula l’assunzione di particolari prove.

                                   2.   Le asserite carenze di motivazione della decisione di aggiudicazione possono considerarsi sanate dalle spiegazioni fornite dal committente con la risposta, sulle quali la ricorrente ha potuto compiutamente prendere posizione in sede di replica.

                                   3.   3.1. Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il com-mittente, soggiunge la norma (cpv. 2), esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti.

Il capitolato d’oneri alla posizione 1.6 stabiliva che l’offerente doveva ritornare al committente, debitamente compilati e firmati, il modulo d’offerta (doc. 2) ed il questionario (doc. 3). I concorrenti dovevano inoltre obbligatoriamente allegare all’offerta, le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte, l’analisi del mandato e delle misure previste, nonché l’organigramma del progetto (struttura organizzativa). La posizione in esame precisava che la mancata presentazione di uno di questi due ultimi documenti obbligatori avrebbe potuto provocare l’esclusione dalla gara dell’offerente.

La posizione 2.6, Elaborazione delle offerte, del capitolato d’oneri stabiliva che gli elementi di calcolo dell’offerta finanziaria dovranno essere allegati all’incarto. Essi serviranno alla remunerazione di eventuali prestazioni supplementari; questo per tutta la durata del progetto.

3.2. A differenza della ricorrente, la resistente CO 1 non ha allegato all’offerta alcun documento specifico dal quale risultassero gli elementi di calcolo dell’offerta finanziaria. Non per questo l’offerta può essere considerata incompleta come pretende l’insorgente in sede di replica. Il capitolato formula in modo esaustivo l’elenco dei documenti che dovevano essere obbligatoriamente inoltrati assieme all’offerta. Tale elenco non contempla la presentazione di un apposito documento indicante gli elementi di calcolo dell’offerta finanziaria. Sarebbe dunque palesemente contrario al principio della buona fede ravvisare nella mancata presentazione di un simile documento una lacuna atta a giustificare l’esclusione dell’offerta della resistente. A maggior ragione se si considera che il capitolato d’oneri non comminava l’esclusione nemmeno per la mancata presentazione di due documenti ben più importanti quali l’analisi del mandato e delle misure previste e l’organigramma del progetto (struttura organizzativa).

4     4.1. La ricorrente non rimprovera al committente di aver invitato anche la CO 1, che in precedenza aveva allestito, su incarico dello stesso committente, uno studio sul risanamento dell’impianto SOS. Né una simile censura potrebbe avere successo, stante che il committente, già in sede d’invito, aveva portato tale circostanza a conoscenza degli altri due studi concorrenti, senza che questi sollevassero contestazioni di sorta.

4.2. La RI 1 rimprovera tuttavia al committente di aver violato il principio della parità di trattamento per non averle messo a disposizione, nonostante un’esplicita richiesta in tal senso, tutta la documentazione riguardante quello studio preliminare.

La censura è fondata.

Gli atti di gara comprendevano invero un documento denominato studio e concetto di risanamento dell’impianto SOS, allestito dalla CO 1 e constante di 26 pagine. Il documento messo a disposizione dei concorrenti era tuttavia incompleto, poiché privo delle ultime 5 pagine, nelle quali venivano valutati i costi (pag. 22-23) e i termini (pag. 24), rispettivamente venivano tratte le conclusioni (pag. 25). Esso era inoltre privo degli allegati 6 (Impianti SOS negli oggetti SGE), 7 (Analisi soluzioni e valutazione dei costi) ed 8 (Lista abbreviazioni).

Dietro esplicita richiesta della ricorrente, il committente si è limitato a trasmetterle un riassunto, sotto forma di tabella, dei costi previsti dalla CO 1 al capitolo 6 dello studio succitato. Le conclusioni e gli allegati, in particolare, non le sono stati consegnati.

Ora, è evidente che inviandole soltanto una parte dello studio in questione il committente ha discriminato la ricorrente, già costretta a recuperare lo svantaggio che aveva in  termini di conoscenze rispetto alla CO 1, che aveva allestito lo studio in questione.

Le ragioni addotte dal committente non giustificano l’amputazio-ne del documento. La parità di trattamento esige che ai concorrenti venga messa a disposizione la medesima documentazione. A maggior ragione deve essere scrupolosamente rispettato questo principio quando - come nel caso concreto - un singolo concorrente, per contingenze particolari, dispone di una documentazione più completa e quindi di un bagaglio di conoscenze superiore a quello degli altri concorrenti. Invano sostiene il committente di non aver messo a disposizione degli altri due concorrenti certe informazioni allo scopo di evitare di indurli in  erronee valutazioni. Non spettava al committente, nelle particolari circostanze del caso concreto, operare una selezione delle informazioni da mettere a disposizione dei concorrenti in funzione dell’uso che avrebbero potuto farne. Se riteneva che certe informazioni fossero atte ad indurli in errore, non aveva che da avvertirli del pericolo. La discriminazione posta in essere dal committente a scapito della ricorrente è ancor più censurabile se si considera che non è stata compiutamente rimossa nemmeno dopo l’esplicita richiesta della CO 1 di metterle a disposizione la documentazione mancante.

Irrilevante è la questione di sapere se la documentazione che il committente si è rifiutato di mettere a disposizione avrebbe permesso all’insorgente di operare una migliore analisi del mandato.

La parità di trattamento in tema di informazioni ai concorrenti non tollera inflessioni dettate da contingenze come quelle del caso qui in esame. La violazione sussiste indipendentemente dalla natura dell’informazione sottaciuta e dell’influsso che poteva esercitare sulla bontà dell’offerta.

5     5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione impugnata senza che occorra esaminare le censure riferite alla valutazione delle referenze. Trattandosi di un difetto d’impostazione della gara non si fa luogo a rinvio degli atti al committente per nuova decisione.

5.2. La tassa di giustizia è a carico della resistente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza, ritenuto che il committente può esserne esentato, poiché si identifica con il beneficiario. Le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall’impugna-tiva ed al valore della commessa, sono invece suddivise in parti uguali fra il committente e la resistente.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 36, 26, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione 11 aprile 2006 del Consiglio di Stato (n. 1746) è annullata.

2.La tassa di giustizia è a carico della resistente nella misura di fr. 1’000.-.

                                   3.   Le ripetibili di fr. 2’000.- sono suddivise in parti uguali fra lo Stato e la resistente.

                                      4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. IP Engineering SA, 6928 Manno, 1 patrocinata da: avv. Massimo Bionda, 6901 Lugano, 2. Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona, 3. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona, rappr. da: Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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