Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.05.2006 52.2006.147

31 maggio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·705 parole·~4 min·1

Riassunto

Delibera per opere da falegname

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.147  

Lugano 31 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 aprile 2006 della

RI 1  

contro  

la decisione 20 aprile 2006 del municipio di Lugano, che delibera alla ditta CO 1 le opere da falegname (porte interne) della nuova scuola di __________ Soragno;

viste le risposte:

-    11 maggio 2006 della ditta CO 1;

-    12 maggio 2006 del municipio di Lugano;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 14 febbraio 2006 il municipio di Lugano ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per opere da falegname (porte interne) della nuova scuola elementare di __________;

che il capitolato stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata in base ai seguenti criteri:

      - minor costo              65%

      - referenze                  30%

      - apprendisti                 5%

che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di otto ditte del ramo, fra cui quella della RI 1, qui ricorrente, di fr. 163'257.15 e quella della resistente CO 1 di fr. 164'936.40;

che, previa valutazione in base ai criteri d'aggiudicazione, il 20 aprile 2006 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1, risultata prima in graduatoria con 98.89 punti, 5.00 dei quali assegnati per i 21 apprendisti, che aveva dichiarato di aver occupato negli ultimi 5 anni;

che contro questa decisione la RI 1, classificatasi al secondo posto con 98.54 punti, 3.54 dei quali assegnati per i 3 apprendisti dichiarati, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di voler verificare ed informarci in merito ai 21 apprendisti annunciati dall'aggiudicataria, che non sarebbero stati occupati regolarmente per tutto l'anno;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e l'ag-giudicataria, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà qui appresso per quanto necessario;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa (art. 36 cpv. 2 lcpub) sono pacificamente date;

che, non ponendo questioni di principio e non essendo di rilevante importanza, il ricorso può essere evaso dal giudice unico (art. 26c cpv. 2 LOG) sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che il capitolato (pos. R 191.100) del concorso in esame stabiliva che il criterio relativo alla formazione degli apprendisti sarebbe stato valutato secondo l'apposita tabella elaborata dal Cantone;

che, per le ditte che come la CO 1 occupano da 8 a 12 dipendenti, tale tabella prevede che la nota massima (6), corrispondente in concreto a 5.00 punti percentuali, viene assegnata già a partire da 8 apprendisti;

che, per prassi consolidata, quale numero totale di apprendisti fa stato la somma degli apprendisti occupati per anno scolastico negli ultimi cinque anni, indipendentemente dalla durata effettiva del rapporto d'impiego durante il singolo anno scolastico;

che, in base a tale prassi, una ditta che occupa un apprendista durante alcuni mesi dell'anno scolastico ed un altro apprendista nella seconda parte dell'anno può dunque dichiarare di aver occupato due apprendisti durante l'anno;

che la ditta CO 1 ha dichiarato di aver occupato i seguenti apprendisti:

anno

n.

nominativi

2001-2002

  5

2002-2003

  5

2003-2004

  4

2004-2005

  4

2005-2006

  3

21

allegando i relativi contratti di tirocinio, come richiesto dal capitolato;

che il numero di apprendisti dichiarato dalla CO 1 è talmente superiore al numero necessario (8) alle ditte con 8 -12 dipendenti per conseguire la nota massima (6) da giustificare la rinuncia ad esperire ulteriori verifiche ed a disquisire in modo più approfondito sulla questione;

che stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 300.alla CO 1 a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. Vetti SA, 6710 Biasca, 1 patrocinata da: avv. Sara Gianoni Pedroni, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 2. Municipio di Lugano, 6900 Lugano,    

Il presidente                                                            Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

52.2006.147 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.05.2006 52.2006.147 — Swissrulings