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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2006 52.2006.144

26 aprile 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·643 parole·~3 min·1

Riassunto

tassa raccolta rifiuti

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.144

Lugano 26 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dalla segretaria:

  Micol Morganti, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 aprile 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione 11 aprile 2006 (n. 1825) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dalla ricorrente avverso la decisione 8 marzo 2006 del CO 1 in materia di tassa per la raccolta dei rifiuti;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con scritto 16 marzo 2006 RI 1, qui ricorrente, ha contestato presso il Consiglio di Stato la decisione 8 marzo 2006 del CO 1, inerente il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti per l'anno 2005;

che non avendo allegato la risoluzione municipale impugnata, con lettera raccomandata 20 marzo 2006, il Governo ha assegnato alla RI 1 un termine perentorio per produrla avvertendo che, trascorso infruttuoso tale termine, avrebbe dichiarato irricevibile il gravame;

che, essendo la ricorrente rimasta passiva, con risoluzione 11 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa , siccome non adempiente i requisiti di legge;

che contro predetto giudizio governativo la RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, asserendo di non riconoscere la tassa litigiosa e parimenti senza produrre la decisione contestata;

considerato,                   in diritto

che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita esamina d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3 PAmm);

                                         che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC;

che, la legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento d'irricevibilità impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm);

che il gravame, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 cpv. 1 PAmm) e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti, con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente;

che istanze e ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti, vengono rinviati all'interessato con l'invito di rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili (art. 9 PAmm);

che, la giurisprudenza ha esplicitamente riconosciuto che l'art. 9 PAmm deve valere non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando si chiede la produzione di un atto che deve necessariamente essere allegato al ricorso (Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 46);

che, la mancata produzione della decisione impugnata, scaduto infruttuoso il termine perentorio con cui si invitava il ricorrente a produrla, rende il ricorso inammissibile (RDAT 1976 n. 43; Borghi / Corti, op. cit., n. 2 ad art. 46);

che, nel caso in esame, ritenuto che il ricorso non adempiva i requisiti posti dall'art. 46 cpv. 2 PAmm, il Consiglio di Stato ha invitato la ricorrente a voler trasmettere la risoluzione impugnata, assegnandole un termine perentorio;

che, sulla scorta di quanto precede, ritenuta la mancata trasmissione della risoluzione impugnata, la decisione di rigetto del ricorso inoltrato al Governo non presta pertanto fianco a critiche;

che, sulla scorta di quanto precede, l'impugnativa va dunque respinta;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 208 cpv. 1 LOC; 3, 9, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.     

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  ; ; .

terzi implicati

1. CO 1 2. CO 2  

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

La segretaria

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