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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.06.2006 52.2006.137

14 giugno 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,427 parole·~7 min·3

Riassunto

Revoca preventiva e cautelare della licenza di condurre a carico di un conducente che risulta positivo a controlli delle urine per consumo di canapa sull'arco di tre mesi

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.137  

Lugano 14 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 21 aprile 2006 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 4 aprile 2006 (n. 1659) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 febbraio 2006 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato;

vista la risposta 3 maggio 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     RI 1, classe 1988, ha ottenuto la licenza di condurre della categoria M (ciclomotori) nel gennaio del 2003. Dopo aver subito una revoca della licenza di condurre di un mese nell'agosto del 2004, il 24 agosto 2005 è stato interrogato dalla polizia cantonale in merito al possesso ed al consumo di sostanze stupefacenti (cannabis).

B.     Il 3 ottobre 2005, preso atto del contenuto del suddetto rapporto di polizia e delle osservazioni presentate in merito dal ricorrente, la Sezione della circolazione gli ha imposto dei controlli settimanali delle urine per la durata di tre mesi al fine di accertare un'eventuale tossicodipendenza suscettibile di influire sulla sua idoneità alla guida.

C.    Essendo sempre risultato positivo alla canapa e avendo confessato di non esser riuscito ad astenersi dal consumo di sostanze stupefacenti, il 16 febbraio 2006 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 a titolo preventivo e cautelativo sulla scorta degli art. 16 cpv. 1 LCStr, nonché 11b cpv. 1 lett. a, 30 e 33 cpv. 4 OAC. Nel contempo gli ha ordinato di sottoporsi a nuovi controlli medici settimanali per la durata di 12 settimane e di presentare al termine di questo periodo un certificato medico attestante l'esito degli esami e il suo grado di idoneità alla guida.

D.    Con giudizio 4 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa presentata da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto in sostanza che il provvedimento fosse giustificato dagli indizi di una dipendenza del ricorrente dal consumo di sostanze stupefacenti. Donde la conferma della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e imposta dalla necessità di preservare la sicurezza del traffico.

E.     Contro tale giudizio governativo RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

L'insorgente ripropone in sostanza le argomentazioni invano sottoposte all'autorità di ricorso di prime cure, ribadendo in pratica di non essere dipendente dall'uso di sostanze stupefacenti e contestando di essere inidoneo alla guida. I risultati medici non sarebbero scientificamente probanti e le deduzioni trattene arbitrarie.

                                  F.   Il Consiglio di Stato propone di respingere il gravame senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 16 cpv. 1 LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare. A norma di legge, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida dell'interessato (art. 30 OAC).

2.2. Nel caso di specie, a seguito di una segnalazione da parte della polizia cantonale, la Sezione della circolazione ha imposto a RI 1 di sottoporsi a dei controlli settimanali delle urine allo scopo di stabilire la sua idoneità alla guida in relazione al consumo di sostanze stupefacenti. L'autorità non ha adottato nessun provvedimento amministrativo nei suoi confronti, riservandosi di valutare i risultati dei controlli medici ordinati. Questa indagine ha avuto esiti del tutto sfavorevoli, ove solo si consideri che l'interessato è sempre risultato positivo alla canapa.

La Sezione della circolazione ha quindi ordinato ulteriori esami, revocandogli nel contempo la licenza di condurre della categoria M a tempo indeterminato con effetto immediato (revoca di sicurezza a titolo preventivo e cautelativo). L'insorgente avversa tale misura, producendo nuovi esami attestanti l'astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti.

Alla luce del complesso degli esami esperiti e delle ammissioni del ricorrente stesso, riportate nel rapporto del dr. __________ del 6 febbraio 2006, le argomentazioni sollevate si rivelano però inconsistenti.

                                   3.   Non bisogna confondere la misura preventiva cautelare presa nei confronti del ricorrente in base agli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC con le revoche di sicurezza a tempo indeterminato disposte sulla scorta degli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr per accertata inidoneità alla guida dovuta in particolare a tossicodipendenza.

                                         3.1. La prima si configura alla stregua di un mero provvedimento cautelare che l'autorità competente è tenuta ad adottare non appena sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di un conducente. La revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di tossicomania presuppone invece l'assodata esistenza di una dipendenza. Il Tribunale federale (DTF 127 II 122 consid. 3c) reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato – durevole o temporaneo – pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando una persona dedita al consumo di sostanze leggere non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno di queste sostanze stupefacenti (DTF 124 II 559 consid. 3d). In alcuni casi, il consumo di canapa, che altera in modo momentaneo le capacità del conducente, può giustificare una perizia medica specialistica sull'idoneità alla guida dell'interessato (DTF 127 II 122 consid. 3b e 4b).

3.2. Preso atto del complesso degli accadimenti, la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario revocare la licenza di condurre del ricorrente a titolo preventivo, imponendogli nel contempo controlli medici settimanali per la durata di 12 settimane e la presentazione di un certificato medico attestante per finire la sua idoneità alla guida.

La decisione regge alle critiche dell'insorgente, che è sempre risultato positivo ai precedenti esami effettuati in un lasso di tempo di tre mesi e che ha ammesso di non esser riuscito ad astenersi dal consumo di droga. Queste circostanze assai preoccupanti impongono che la situazione del ricorrente venga ulteriormente investigata con cura. L'autorità è tenuta ad approfondire l'intensità dell'indubbio rapporto che RI 1, per sua stessa ammissione, intrattiene con gli stupefacenti e, all'occorrenza, le conseguenze di tale legame dal profilo della capacità alla guida. Nel frattempo, ricorrendo senz'ombra di dubbio le premesse di cui all'art. 30 OAC, occorre estrometterlo dalla circolazione a titolo preventivo nel preminente interesse della sicurezza del traffico.

Posto che ogni caso deve essere valutato singolarmente e che quello all'esame merita un approfondimento di indagine, questo Tribunale ritiene in conclusione che la misura adottata dalla Sezione della circolazione sia del tutto giustificata. Essa si avvera mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se sussistono le condizioni legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. L'emanazione del presente giudizio di merito rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d LCStr; 11b, 30 e 33 OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 21, 28, 43 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

    ; ; ;  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria