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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2006 52.2006.132

26 aprile 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·707 parole·~4 min·1

Riassunto

Trasferimento di agenti di custiodia armati

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.132  

Lugano 26 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 14 aprile 2006 di

RI 1 RI 2 entrambi patrocinati da: PA 1 ,  

contro  

la decisione 28 marzo 2006 (n. 1486) del Consiglio di Stato, che ha stabilito il trasferimento dei ricorrenti, agenti di custodia armati della Polizia cantonale, per un periodo di prova di 6 mesi, presso la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, sono attivi presso la Polizia cantonale in qualità di agenti di custodia armati dal 1980;

che in previsione dell'imminente apertura del nuovo carcere giudiziario, con risoluzione 25 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha aumentato di 23 unità il piano dei posti autorizzati dalla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, disponendo l'assunzione di 18 aspiranti agenti di custodia e il trasferimento di 5 agenti della Polizia cantonale;

che con risoluzione 28 marzo 2006 il Governo ha stabilito il trasferimento di RI 1, RI 2, unitamente ad altri tre agenti della Polizia cantonale, presso la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, a partire dal 1. agosto 2006 e per un periodo di prova di 6 mesi; il trasferimento della sede di servizio avverrà alle medesime condizioni salariali;

che la risoluzione indica inoltre che i restanti agenti armati nominati verranno trasferiti, a partire dal 1. ottobre 2006, sempre per un periodo di 6 mesi;

che con ricorso 14 aprile 2006 RI 1 e RI 2 si aggravano dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulando l'annullamento della decisione governativa;

che a mente degli insorgenti, malgrado la qualifica di "agente di custodia armato" essi svolgerebbero funzioni di ausiliari di polizia, non avendo peraltro alcuna formazione di agente di custodia;

che in particolare si oppongono al trasferimento, considerato che sarebbe a tutti gli effetti un cambiamento di funzione;

che infine evidenziano, che malgrado quanto disposto dall'art. 6 cpv. 3 LOrd, l'autorità di nomina non avrebbe ottenuto il loro benestare;

considerato,                   in diritto

                                         che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm);

che la competenza di questo tribunale è regolata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla legge; non può essere stabilita mediante deduzione a contrario (M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 60 PAmm);

che per quanto concerne specificatamente i rapporti d'impiego dei dipendenti statali, le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della LOrd sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo soltanto nelle ipotesi previste dall'art. 67 cpv. 1 LOrd, ovvero soltanto nel caso di provvedimenti disciplinari (lett. a-e) o di disdetta del rapporto d'impiego (lett. f);

che le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della LOrd sono definitive, riservate le disposizioni degli art. 67 e 68 della medesima legge (art. 66 cpv. 2 LOrd);

che in concreto, RI 1 e RI 2 impugnano una decisione con cui il Governo prevede il loro trasferimento presso la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure;

che la decisione impugnata ha carattere di semplice trasferimento amministrativo e non di sanzione disciplinare; il provvedimento è infatti dettato da esigenze dell'amministrazione;

che tale decisione non rientra pertanto nel novero dei provvedimenti impugnabili dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, elencati dall'art. 67 LOrd;

che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 66, 67, 68 LOrd; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico degli insorgenti in solido.

                                      3.   Intimazione a:

      ; .

terzi implicati

  CO 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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