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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.07.2006 52.2006.131

5 luglio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·984 parole·~5 min·1

Riassunto

Mancata notifica di una domanda di costruzione al proprietario di un fondo non confinante

Testo integrale

Incarto n. 52.2006.131  

Lugano 5 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 aprile 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione 28 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n. 1509), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la comunicazione 19 gennaio 2006, con cui il municipio di CO 2 gli spiega perché non gli ha notificato la domanda di costruzione inoltrata da CO 1 per la costruzione di una stalla con fienile (part. 464);

viste le risposte:

-    3 maggio 2006 del Consiglio di Stato;

-    8 maggio 2006 di CO 1;

-    8 maggio 2006 del municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 2 ottobre 2003 CO 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire una stalla con fienile su un terreno (part. 464), situato __________, fuori della zona edificabile, a monte di una strada agricola;

che la domanda di costruzione, notificata ai proprietari di fondi confinanti, è stata pubblicata agli albi comunali e sul FU;

che in tempo utile è pervenuta al municipio soltanto l’opposizione di una vicina __________, che l’ha in seguito ritirata;

che il 7 novembre 2003 anche il Dipartimento del territorio si è opposto alla domanda, ritenendo che la stalla non rispettasse la distanza minima dalla zona edificabile, alla quale era assegnata parte del fondo dedotto in edificazione;

che la domanda di costruzione è rimasta indecisa;

che con modifica di poco conto del PR il limite della zona edificabile è stato arretrato, attribuendo l'intero fondo del resistente alla zona agricola, in modo da permettere l’edificazione della stalla;

che la variante del PR è stata approvata dal Dipartimento del territorio con decisione 19 aprile 2004, notificata ai proprietari interessati e pubblicata agli albi comunali;

che contro la decisione di approvazione della variante di PR non sono stati inoltrati ricorsi;

che il 16 giugno 2004 il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda, revocando la precedente opposizione;

che il 23 giugno 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;

che il 17 novembre 2005, quando la stalla si trovava ormai in fase di avanzata costruzione, RI 1, proprietario di un fondo (part. 820), situato a valle della strada agricola, ha chiesto al municipio di spiegargli per qual motivo la domanda di costruzione non gli era stata notificata;

che con scritto del 3 gennaio 2005 l’autorità comunale ha spiegato al ricorrente che la domanda non gli era stata notificata, perché il suo fondo non confina con quello dedotto in edificazione;

che con ulteriore scritto del 19 gennaio 2006 il municipio ha ribadito questa presa di posizione;

che con giudizio 28 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa presentata da RI 1 contro la predetta determinazione dell’autorità comunale;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che la domanda di costruzione non dovesse essere notificata all’insorgente, poiché il suo fondo non confina con quello dedotto in edificazione, ma è separato da una strada agricola;

che contro il predetto giudizio RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa presa di posizione dell’autorità comunale;

che l’insorgente contesta sia la procedura seguita, sia la costruzione in quanto tale con argomenti che non occorre qui illustrare;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio e da CO 1, che non formulano particolari osservazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

che il ricorrente è di principio legittimato ad impugnare la decisione governativa qui in esame (art. 43 PAmm); se fosse abilitato ad agire in giudizio anche contro la presa di posizione del 19 febbraio 2006 del municipio di CO 2 è questione che non deve essere esaminata, poiché l’atto in questione non costituiva un provvedimento impugnabile;

che per decisione si intende infatti un provvedimento fondato sul diritto pubblico, adottato dall’autorità iure imperii nel singolo caso, per costituire, modificare od annullare diritti od obblighi o per accertarne l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione (art. 5 PA; DTF 121 I 173 consid. 2a; RDAT 2000 II n. 16; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II ed., n. 741 seg.);

che con lo scritto 19 febbraio 2006 il municipio si è limitato a spiegare al ricorrente che la domanda di costruzione della stalla, pubblicata agli albi comunali e sul FU, non gli era stata notificata perché il suo fondo (part. 820) non confina con quello dedotto in edificazione, dal quale è separato da una strada agricola;

che la spiegazione fornita dall'autorità comunale non costituiva, né modificava, né annullava diritti od obblighi dell’insorgente; parimenti, non ne accertava nemmeno l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione;

che la situazione giuridica dell'insorgente, essenzialmente consistente in una preclusione, si è infatti determinata al momento in cui è scaduto il termine per opporsi alla domanda di costruzione;

che se il ricorrente riteneva che l'autorità avesse, a torto, omesso di notificargli la domanda di costruzione, avrebbe dovuto semplicemente impugnare la licenza edilizia che ne è scaturita;

che RI 1 non ha mai impugnato la licenza edilizia; nemmeno in questa sede, pur contestandola, ne chiede formalmente l’annullamento;

che l’insorgente è intervenuto soltanto quando la stalla si trovava ormai in uno stadio avanzato di costruzione, per chiedere spiegazioni sui motivi che avevano indotto il municipio a non notificargli la domanda di costruzione;

che in quanto riferito ad un atto che non presenta le connotazioni di una decisione impugnabile, il ricorso va senz’altro respinto siccome palesemente privo di fondamento;

che la tassa di giustizia, commisurata per difetto al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico dell’insorgente secondo soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 21 LE; 3, 19, 28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

          .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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